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Numero d'incarto:
80.1997.88
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00088
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
domiciliata a __________ (Canton __________ __________) è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a
__________;
-
che, con decisione del 18
novembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ le notificava
la tassazione IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 7’052.–,
pari alla differenza fra il reddito della sostanza di fr. 16’000.– e la somma
di interessi passivi (fr. 6’290), costi di manutenzione (fr. 2’400) e oneri assicurativi
(fr. 258);
-
che, in seguito a reclamo,
con cui la contribuente chiedeva di ridurre il reddito imponibile a fr.
4’100.–, l'Ufficio di tassazione emetteva una nuova tassazione in data 28
aprile 1997, elevando gli interessi passivi a fr. 6’461.– e gli oneri
assicurativi a fr. 503.–, sicché il reddito imponibile era ridotto a fr.
6’636.– in media annua;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la
riduzione del reddito a fr. 5’354.–, tenendo conto di una quota proporzionale
di interessi passivi di fr. 7’789.–;
-
che, su istanza della
ricorrente, la Camera ha tenuto sospesa la causa fino all’emissione, da parte
dell’autorità fiscale del Cantone di domicilio, del riparto intercantonale dei
fattori imponibili valido per il periodo fiscale 1995/96;
-
che, nelle relazioni
intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5
cpv. 3 LT);
-
che il Tribunale federale,
in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera
determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti);
-
che, in particolare, i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso
dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire
al cantone di situazione dell'immobile;
-
che gli interessi debitori
vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della
sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e
credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49,
111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto
dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai
cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF
120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e
riferimenti);
-
che, quanto alla deduzione
degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al
reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello
stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui
risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la
percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la
chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della
sostanza imponibile in quel cantone;
-
che, in un caso simile gli
interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della
sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.);
-
che, quando poi il totale
degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza
è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit.,
§. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in
ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a
carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente,
ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66
I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents
du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double
imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p.
240);
-
che, in base alla
tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal cantone di
domicilio, la quota di attivi spettante al Canton Ticino ammonta all’8,41% ed i
debiti a complessivi fr. 1’594’594.–, dei quali 134’224.– vengono attribuiti al
Canton Ticino;
-
che l’imposta cantonale
sulla sostanza deve pertanto essere commisurata nel modo seguente:
sostanza al 1.1.1995
Cant. __________
%
Cant. __________
%
valore
immobili
1’698’000
130
188’347
130
valore di ripartizione LIFD
2’207’400
244’851
altri attivi
456’600
totale attivi
(2’908’851)
2’664’000
91.59
244’851
8.41
passivi (totale 1’594’594)
1’460’370
134’224
sostanza netta (tot. 1’314’257)
1’203’630
91.58
110’627
8.42
differenze sugli immobili
509’400
56’504
deduzioni sociali
92’768
2’526
sostanza imponibile
601’462
51’597
-
che, per quanto attiene
invece al calcolo del reddito imponibile, oltre alla deduzione dei costi di
manutenzione (fr. 2’400.–), si deve ammettere la deduzione proporzionale degli
interessi passivi, che ammontano complessivamente a fr. 81’471.–, nonché degli
oneri passivi;
-
che la ripartizione degli
interessi passivi si effettua pertanto nel modo seguente:
Cant. __________
Cant. __________
Totale
interessi passivi
74’619
6’852
81’471
- che il reddito netto
imponibile nel Canton Ticino ammonta dunque a fr. 6’748.–, da cui deve essere
ancora dedotta la quota degli oneri assicurativi, commisurata sul reddito
netto:
reddito
Cant. __________
%
Cant. __________
%
da titoli
3’891
da attività dipendente
96’422
da immobili
100’818
16’000
totale reddito
201’131
16’000
spese professionali
9’500
spese manutenzione immobili
20’164
2’400
interessi passivi
74’619
6’852
reddito netto (totale 103’596)
96’848
93.49
6’748
6.51
oneri assicurativi
469
reddito imponibile
6’279
- che il ricorso deve di
conseguenza essere parzialmente accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata nel senso
che la sostanza imponibile è commisurata in fr. 51’597.– e il reddito in fr.
6’279.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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