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Numero d'incarto:
80.1997.72
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00072
Lugano
23 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 aprile 1997
in
materia di: revisione IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato
da:
__________ c/o __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________
è iscritto al registro dei contribuenti del Comune di __________, a partire dal
14 novembre 1989, quale agente immobiliare in proprio, proveniente da
__________ (____________________);
-
che, non avendo inoltrato
la dichiarazione fiscale 1993/94, con decisione dell’8 maggio 1995 il
contribuente è stato tassato d’ufficio ai fini dell’imposta cantonale e
dell’imposta federale diretta ed il reddito aziendale è stato commisurato in
fr. 50’000.– in media annua;
-
che, insieme alla
dichiarazione 1995/96, ritornata in bianco, il contribuente inviava all'Ufficio
di tassazione di __________ una lettera, in cui chiedeva di essere tassato per
un reddito di fr. 10’000.– all’anno, non conseguendo di fatto alcun reddito in
Svizzera, ma collaborando invece con la moglie, titolare di un negozio di abbigliamento
in Italia;
-
che, con decisione del 15
gennaio 1996, l'Ufficio di tassazione gli notificava la tassazione IC/IFD
1995/96, nella quale il reddito era commisurato in fr. 24’000.– in media annua
ed era qualificato “reddito d’altra fonte”;
-
che la motivazione
allegata alla suddetta tassazione spiegava che il reddito era stato calcolato
in base al fabbisogno minimo annuo per il sostentamento del contribuente;
-
che, con istanza del 18
novembre 1996, il contribuente domandava la revisione delle tassazioni 1993/94
e 1995/96, adducendo i seguenti motivi:
« 1) Come
comunicato a più riprese, lo scopo del mio soggiorno in Svizzera è esclusivamente
la dimora.
-
La
mia attività lucrativa è svolta prettamente all’estero, e più precisamente in
Italia come dimostrato dagli atti trasmessi al vostro ufficio (Quietanze INPS)
e che allego come documento A.
-
È
noto che tra l’Italia e la Svizzera esiste la legge sulla doppia imposizione
fiscale, e in questo caso è stata omessa»;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva l’istanza con decisione del 15 gennaio 1997, nella quale
osservava che non era ravvisabile alcuno dei motivi cui la legge subordina la
revisione e che, d’altronde, l’istante avrebbe potuto contestare le tassazioni
con un rimedio giuridico ordinario;
-
che, con reclamo del 17
febbraio 1997, il contribuente chiedeva nuovamente la revisione delle
tassazioni, argomentando di non avere tempestivamente impugnato le decisioni in
questione, per il fatto di risiedere in Italia e di non avere pertanto potuto
tempestivamente prendere conoscenza delle stesse;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il gravame con decisione del 6 marzo 1997, confermando
l’inesistenza dei presupposti per un tale rimedio straordinario;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ asserisce di
aver risieduto nel Canton Ticino solo fino al 1991 e di essersi poi trasferito
a __________ (__________), dove, con la propria moglie, dirige un negozio di
abbigliamento;
-
che, con l'entrata in
vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria
del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se
rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti
l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni
transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994);
-
che a tutte le domande di
revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile
la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la
decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato
in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione
speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il
progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67);
-
che la stessa regola può
essere estesa all’imposta federale diretta, poiché nel diritto amministrativo
vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le
questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta,
a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia
412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v.
anche StE 1995 B 110 n. 5);
-
che, sia in materia di
imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi
di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione
di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza
(art.
232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD);
-
che entrambe le
legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato
la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto
far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato
(art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non
è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che, dalla documentazione
esistente agli atti e dalle informazioni ulteriormente assunte da questa
Camera, in sede di istruzione del ricorso, può ritenersi dimostrata
l’affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe lasciato il Canton
Ticino al più tardi nel 1992, per ricongiungersi alla famiglia residente a
__________;
-
che le persone fisiche
sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT 1994;
anche art. 4 LT 1976);
-
che il domicilio è
determinato in base agli art. 23-26 CC, in particolare quando una persona
risiede nel cantone con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT
1994; art. 4 cpv. 2 LT 1976), mentre la dimora fiscale è data quando la persona
fisica soggiorna nel cantone, senza svolgere un'attività lucrativa, almeno per
90 giorni in un periodo di dodici mesi (art. 2 cpv. 3 lett. b LT 1994;
art. 4 cpv. 3 lett. b LT 1976);
-
che principi simili vigono
anche nel diritto federale, il quale assoggetta al DIFD le persone che, pur non
avendo un'occupazione lucrativa, si trattengono in modo continuato in Svizzera
per più di sei mesi o, se abitano in casa propria, per più di tre (cfr. art. 3
cifra 1 lett. c DIFD);
-
che il ricorrente, come
risulta dalla documentazione e dalle sue stesse affermazioni, ha ottenuto il
rinnovo del domicilio ancora nel 1995, pur non risiedendo effettivamente nel
Cantone, ed è pertanto dubbio che possa essere considerato illimitatamente
assoggettato alla sovranità fiscale ticinese (e svizzera) nei periodi fiscali
1993/94 e 1995/96;
-
che, tuttavia, come
asserisce l'Ufficio di tassazione, il ricorrente avrebbe potuto impugnare le
decisioni in questione con reclamo entro il termine di trenta giorni previsto
dalla legge;
-
che non si può,
d’altronde, ritenere di essere in presenza di un fatto nuovo, idoneo a
giustificare la revisione della tassazione passata in giudicato, proprio perché
era volontà dello stesso ricorrente quella di far credere alle autorità
ticinesi, compresa quella fiscale, di essere tuttora qui domiciliato;
-
che, da tale punto di
vista, la pretesa del ricorrente di contestare ora il proprio assoggettamento,
dopo aver precedentemente cercato di occultare all’autorità il trasferimento
all’estero, è chiaramente in contrasto con il principio della buona fede e si
presenta come un «venire contra factum proprium» (cfr. ASA 53 p.
191);
-
che neppure potrebbe
entrare in considerazione il nuovo presupposto di revisione, introdotto nelle
leggi fiscali a partire dal 1° gennaio 1995, cioè quello del crimine o del
delitto che abbia influito sulla decisione o sulla sentenza: infatti, la condotta
del ricorrente non configura né un delitto né un crimine, ma tutt’al più una
contravvenzione;
-
che infatti il cambiamento
d’indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, la modifica dello
scopo e delle condizioni a seguito della cessazione di attività, il
trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l’estero, ogni e
qualsiasi modificazione dello stato civile o composizione familiare
dell’interessato (segnatamente nascita, adozione, divorzio, naturalizzazione,
compimento da parte di un figlio del 16° anno di età, ricongiungimento
familiare, inizio d’attività da parte di un membro della famiglia), deve essere
notificato entro 8 giorni all’Ufficio regionale degli stranieri (art. 7 cpv. 1
DE conc. il registro centrale degli stranieri dell’11 settembre 1991);
-
che il ricorso non può di
conseguenza essere accolto, ma tuttavia, in considerazione delle particolarità
del caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e
spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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