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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.55
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00055
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 7 marzo 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i coniugi __________ e
__________ __________, domiciliati a __________, sono entrambi docenti ed
insegnano rispettivamente in una scuola cantonale ed in un istituto del Comune
di __________;
-
che, con decisione del 30
settembre 1996, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha commisurato il loro
reddito imponibile, ai fini dell’imposta cantonale per il biennio 1995/96, in
fr. 90’586.–, e, per l’imposta federale diretta, in fr. 93’779.–;
-
che, con reclamo del 10
ottobre 1996, i contribuenti contestavano fra l’altro il mancato riconoscimento
di una deduzione di fr. 1’485.– in media annua, per doppia economia domestica,
sottolineando l’obbligo per la signora __________ di consumare il pranzo a
scuola, a mesi alterni;
-
che l’autorità di
tassazione confermava la propria decisione su questo punto, con decisione del
24 febbraio 1997, nella quale osservava quanto segue: «...da informazioni
assunte presso il Comune di __________ risulta che le prestazioni in natura
(pasti presi dalla moglie presso la mensa scolastica) non sono comprese nel
certificato di salario»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
__________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 1’485.– per doppia economia
domestica, che sarebbe stata loro accordata nel periodo fiscale 1989/90 e poi
negata nel periodo successivo, pur non essendo mutate le condizioni personali;
-
che, sia secondo l'art. 25
cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale;
-
che tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano tra le altre le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD);
-
che, per le spese
professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
-
che sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio: la relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche
dell'8 novembre 1994);
-
che la deduzione massima
per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell'8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente
soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana
(art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell'8 novembre 1994);
-
che per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993): per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr.
2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993);
-
che, nel caso in esame, la
ricorrente chiede la deduzione per il pranzo di mezzogiorno che è obbligata a
consumare a scuola, a mesi alterni, adducendo che i pasti offerti dalla scuola
sono conteggiati come salario in natura ai fini del calcolo dei contributi
AVS/AI/IPG/AD;
-
che l’autorità fiscale,
per contro, ha correttamente osservato come al riconoscimento della richiesta
detrazione si opponga la circostanza che le suddette prestazioni in natura non
siano computate al salario ai fini fiscali, non figurando nel certificato di salario;
-
che, infatti, la pretesa
dei ricorrenti pare temeraria, se solo si pensa che lo scopo della deduzione
per doppia economia domestica è di tener conto del maggior dispendio
determinato dalla necessità di consumare un pasto fuori casa (Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, n. 9 ad art. 22bis cpv. 1
DIFD, p. 686; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum
Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, n. 27 ad art. 26, p. 371), mentre la
signora __________ beneficia addirittura di pasti di mezzogiorno gratuiti;
-
che, in simili
circostanze, sarebbe piuttosto giustificata l’imposizione di un reddito in
natura, corrispondente al valore dei pasti gratuiti;
-
che comunque si può
prescindere, nella fattispecie, dall’aggiunta di un reddito in natura, giacché
la consumazione del pasto di mezzogiorno con gli allievi della scuola comunale
avviene nell’ambito dello svolgimento del lavoro della ricorrente, che verosimilmente
comprende altresì l’assistenza agli scolari nella pausa di mezzogiorno;
-
che, d’altra parte, non
giova ai ricorrenti neppure il riferimento alla tassazione del periodo fiscale
1989/90, ove sarebbe stata ammessa la detrazione fatta valere, dal momento che
nella relativa decisione su reclamo si osserva che, diversamente da quanto si è
constatato per il periodo fiscale qui in esame, «nel certificato di salario
della moglie risultano esposti fr. 600.– l’anno, per consumo gratuito del pasto
presso la scuola»;
-
che, pertanto, la
decisione impugnata merita di essere integralmente confermata;
-
che l’esito del ricorso
comporta che la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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