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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.5
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00005
Lugano
20 febbrao 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso dell’8 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ AG, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, domiciliata
a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria
di un appartamento in proprietà per piani nel Comune di __________.
Nella dichiarazione
fiscale 1993/94, inoltrata in data 9 novembre 1993, la contribuente indicava un
reddito di fr. 11’149.– in media annua, proveniente dalla locazione
dell’appartamento di sua proprietà. Dallo stesso deduceva peraltro gli
interessi passivi relativi ad un debito ipotecario, per complessivi fr.
15’225.–. Anche in relazione all’imposta sulla sostanza, il debito fatto valere
(fr. 210’000.–) superava il valore di stima dell’immobile (fr. 126’307.–).
Notificandogli la
tassazione IC 1993/94, con decisione del 20 giugno 1994, l’Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva peraltro in deduzione solo una quota percentuale
pari al 20,16% del debito e degli interessi dichiarati. La motivazione allegata
spiegava che «considerata la mancanza di un reddito dal lavoro nel suo paese
di domicilio, che permetta di coprire le spese relative all’appartamento a
__________ e quelle d’esistenza, si ritiene esista sostanza all’estero che le
dia un reddito sufficiente. Valutiamo quindi la sostanza estera a fr. 500’000.–
netti e il reddito a fr. 25’000.– e deduciamo gli interessi passivi e i debiti
in proporzione».
- La contribuente
impugnava la decisione dell’autorità fiscale, contestando di avere sostanza e
reddito all’estero. Adduceva di non avere percepito alcun reddito da attività
lucrativa, a causa di gravi problemi di salute, e spiegava altresì di avere potuto
provvedere al proprio sostentamento solo grazie ad aiuti provenienti da parenti
residenti a __________.
L’Ufficio di tassazione
ammetteva parzialmente il gravame, con decisione del 9 dicembre 1996, nella
quale riduceva la sostanza all’estero da fr. 500’000.– a fr. 200’000.–. Di
conseguenza, la quota di debiti privati e relativi interessi, ammessa in
detrazione nella tassazione cantonale, veniva elevata dal 20,16% al 38,71%. Il
reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 5’255.– in media annua e la sostanza
a fr. 45’016.–.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta nuovamente di
avere sostanza e redditi all’estero e allega certificati medici a comprova
della precarietà del suo stato di salute.
-
4.1.
Il diritto fiscale
svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma
si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la
Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto
che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda
anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità
territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma
possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla
sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero.
Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali
delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti
dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o
multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto
interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del
diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale
internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, p. 105 s.).
4.2.
Nelle relazioni
internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla
doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito
conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT).
La deduzione dei debiti
(capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria
ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8
cpv. 2 LT).
L'aliquota è quella
corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei
rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al
reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3
LT).
Principi analoghi valgono
in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 44 DIFD). In particolare la
deduzione dei debiti è ripartita secondo il metodo della divisione proporzionale
(cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pp. 46, 83
e 154; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, par. 17 cifra 19, p.
281; Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz,
Berna 1996, p. 470; ASA 33 p. 51).
4.3.
Tale principio è
compatibile anche colla Convenzione stipulata fra Svizzera e Repubblica
federale tedesca, per prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. 6
CDI-D stabilisce infatti che «i redditi provenienti da beni immobili sono
imponibili nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati»; chiarisce
poi che «le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi provenienti
dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi
altra forma di utilizzazione di beni immobili» (art. 6 cpv. 3 CDI-D).
La Convenzione citata non
affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi
passivi, ma il Tribunale federale ha ripetutamente confermato che la
Convenzione non si oppone all’applicazione del sistema invalso in Svizzera,
consistente nella deduzione proporzionale dei debiti e degli interessi passivi
(Locher/Meier/Von Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-Deutschland,
B Anhang I n. 9).
4.4.
L’insieme dei debiti e
degli interessi dovuti dal contribuente è dunque ripartito in proporzione al
valore degli attivi svizzeri e degli immobili situati in Svizzera. Gli interessi
così ripartiti vengono quindi dedotti dai redditi provenienti dall'immobile. Secondo
il Tribunale federale, infatti, una ripartizione matematica degli interessi
passivi sul reddito totale mancherebbe di obiettività e condurrebbe a risultati
scioccanti, per il fatto che gli interessi ipotecari, diversamente dalle spese
elencate all'art. 22 DIFD, le quali sono ripartite in base alla proporzione fra
parte del reddito soggetto all'imposta in Svizzera e intero reddito (art. 24
DIFD), non diminuiscono il reddito intero ma presentano piuttosto una relazione
particolarmente stretta con il conseguimento di un reddito in particolare. È
evidente, in effetti, che gli interessi ipotecari non hanno alcun rapporto con
il reddito del lavoro ma costituiscono la contropartita del reddito della
sostanza e gravano soltanto quest'ultimo (ASA 34 p. 348 ss.).
- Nella decisione
impugnata, l’autorità di tassazione ha ritenuto che la ricorrente abbia
percepito, nel periodo di computo, un reddito di fr. 25’000.– all’estero e che
disponga di un patrimonio di fr. 200’000.– al di fuori della Confederazione. La
contribuente oppone a tali presunzioni la circostanza di essere ammalata e di
avere subito diversi ricoveri ospedalieri.
Dalla documentazione
prodotta risulta infatti che la signora __________ è stata ricoverata nel 1992,
nel 1993 ed ancora a partire dalla fine del 1994, in diverse cliniche
psichiatriche. Le “Lohnsteuerkarte” per gli anni 1991, 1992 e 1993 attestano inoltre
che ella non ha percepito redditi da lavoro in quegli anni. La decisione del 7
giugno 1995 del Bezirk Oberbayern attesta poi la concessione alla
ricorrente di un’indennità della Bundessozialhilfe, per tutta la durata
del ricovero nella Clinica di __________ (D).
Non può che essere
condivisa, in linea di principio, l’argomentazione dell’Ufficio di tassazione,
secondo cui «in assenza di dati precisi ed inoppugnabili... deve presumere
l’esistenza di un determinato reddito e di una determinata sostanza all’estero»,
trattandosi di «una persona che può permettersi un appartamento all’estero,
con tutte le relative spese»; basti pensare che è stata la ricorrente
stessa ad acquistare l’appartamento nel 1985, al prezzo di fr. 275’000.–. La
particolarità della situazione in cui la contribuente è venuta a trovarsi negli
ultimi anni, in seguito alla malattia che ne ha compromesso la capacità lavorativa,
induce tuttavia questa Camera ad una prudenza ancora più marcata di quella
dimostrata dall’autorità di tassazione. Non appare infatti improbabile che le
descritte difficoltà si siano effettivamente riflesse sulla sua situazione finanziaria,
rendendola dipendente, da un lato, dai parenti negli Stati Uniti, e,
dall’altro, dall’assistenza pubblica nello Stato di domicilio. D’altronde, che
gli interessi passivi pagati nel periodo di computo superassero la pigione
incassata è dimostrato. Se a tale uscita si aggiungono le ulteriori spese, in
particolare quelle condominiali, è evidente che il quadro della sua situazione
economica in Svizzera non è confortante.
In considerazione anche
dell’affermazione della ricorrente, che intenderebbe vendere l’appartamento
entro l’anno in corso, si ritiene pertanto di potere eccezionalmente stralciare
il reddito e la sostanza all’estero.
Gli atti sono pertanto
rinviati all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 dicembre 1996 è riformata nel senso
che debiti privati e relativi interessi sono dedotti nella misura del 100% e
l’aliquota è commisurata ai soli redditi e alla sola sostanza in Svizzera.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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