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che __________ __________,
domiciliata a __________, svolge l’attività di __________ a titolo indipendente
ed è madre di due figli, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1992;
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che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, la contribuente indicava di aver conseguito, nel periodo di
computo 1995/96, un reddito aziendale di soli fr. 5’703.– il primo anno e fr.
7’431.– il secondo;
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che, notificandole la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 22 settembre 1997, l'Ufficio di
tassazione di __________ rettificava il reddito da attività indipendente,
commisurandolo in fr. 12’000.– in media annua, ed aggiungeva un reddito d’altra
fonte di fr. 6’000.–, per tener conto del dispendio del periodo di computo e
dell’aumento di sostanza;
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che il reddito imponibile
per l’IC ammontava di conseguenza a fr. 16’682.– in media annua, cui
corrispondeva un’imposta di fr. 477.50, mentre la contribuente risultava esente
dall’IFD;
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che, con reclamo
all’autorità di tassazione, la contribuente spiegava che l’aumento di sostanza
era stato determinato da donazioni dei genitori, mentre al mantenimento dei
figli aveva contribuito il loro padre, con un versamento di fr. 500.– al mese;
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che, con decisione del 17
novembre 1997, l'Ufficio di tassazione elevava il reddito d’altra fonte a fr.
12’000.–, pari all’ammontare dei contributi alimentari versati dal padre per i
figli e concedeva la deduzione di fr. 6’000.– per figli a carico;
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che il reddito imponibile
ammontava, di conseguenza, a fr. 16’682.–, come nella precedente tassazione, ma
l’imposta si riduceva da fr. 477.50 a fr. 61.50 all’anno, grazie
all’applicazione dell’aliquota A;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che la
deduzione per figli a carico le venga concessa per entrambi i figli;
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che, nelle sue
osservazioni del 15 dicembre 1997, l’autorità fiscale propone di concedere la
deduzione richiesta di fr. 6’000.–, ma di aggiungere un reddito d’altra fonte
di fr. 6’000.–, per tener conto del fatto che «il reddito imposto sarebbe in
ogni caso insufficiente per il normale fabbisogno (madre e due figli, risparmi
nel periodo di computo)»;
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che gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un
importo di 4'300 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale,
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede;
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che, nel caso in cui i
genitori vivono separati, la deduzione in questione spetta solo al genitore che
esercita l’autorità parentale, mentre l’altro, che contribuisce al mantenimento
mediante il versamento di alimenti, ha già il diritto di dedurre integralmente
questi ultimi (cfr. per l’IFD Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; per l’IC Circolare n. 18
del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni);
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che pertanto la ricorrente
ha diritto alla detrazione per due figli a carico, per un ammontare di
complessivi fr. 12’000.–;
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che non si comprende,
d’altra parte, la richiesta dell’autorità di tassazione, di aggiungere un
reddito d’altra fonte di fr. 6’000.–, per il solo fatto che è stata concessa
una deduzione di corrispondente entità;
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che, infatti, il
riconoscimento della detrazione richiesta non è certo in grado di influenzare
il calcolo del dispendio, dal momento che l’autorità fiscale era già a conoscenza
sia del numero di figli a carico della ricorrente sia dell’ammontare degli alimenti
versati dall’altro genitore;
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che, del resto, si
potrebbe anche aggiungere un piccolo reddito d’altra fonte, ma ciò non avrebbe
alcun effetto sulla tassazione, nella misura in cui lo stesso non superi
l’ammontare di circa 5’300 franchi, per il fatto che il reddito netto
rimarrebbe comunque inferiore al minimo imponibile (fr. 15’900.–);
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che comunque gli oneri di
mantenimento dei figli sono ampiamente coperti dai versamenti del padre, che
oltrepassano abbondantemente il minimo di esistenza valido in materia di esecuzioni
e fallimenti (fr. 220 al mese per figli fino a sei anni e fr. 300 dai sei ai
dodici anni, secondo la tabella della Camera esecuzioni e fallimenti del
Tribunale di appello);
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che, inoltre, la
ricorrente ha giustificato l’aumento della sostanza adducendo di avere
beneficiato di donazioni da parte dei genitori.
visto per le spese l’art. 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è riformata nel senso
che è concessa un’ulteriore deduzione di fr. 6’000.– per figli a carico.