AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.199
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00199
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 3 dicembre 1997
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
..
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il signor __________
__________ __________ è deceduto il __________ 1996.
Nel quadro dell'inventario
successorio, presentato all'Ufficio imposte di successione e donazione il 30
dicembre 1996, gli eredi hanno dichiarato i seguenti libretti di risparmio non
compresi nelle precedenti tassazioni e dichiarazioni del defunto:
-
Banca
__________ __________ __________, __________, con un saldo di Fr. 409'731.15 al
06.05.96;
-
Banca
__________ __________ __________ __________ __________, __________, con un
saldo di Fr. 851.45 al 06.05.96.
- Con istanza 4
dicembre 1996 gli eredi chiedevano il rimborso dell'imposta preventiva
trattenuta negli anni 1991-95.
Con decisione 23 gennaio
1996 l'Ufficio circondariale di tassazione __________ -__________ respingeva la
richiesta di restituzione dell'imposta preventiva degli anni 1991-92 in quanto
tardiva. In applicazione dell'art. 23 della LIP, l’autorità fiscale negava
inoltre anche il rimborso dell'imposta preventiva degli anni 1993-94 in applicazione
della circolare no. 8 dell' 8 dicembre 1978 dell' Amministrazione federale
delle contribuzioni. Per contro con decisione 25 novembre 1997 l'Ufficio
riconosceva il rimborso dell'imposta preventiva per l'anno 1995.
Secondo l'Ufficio di
tassazione, secondo la prassi dell'amministrazione federale, il rimborso
dell'imposta preventiva dedotta dai redditi 1993-94 dei libretti __________ e
__________ è ammissibile, indipendentemente dalla dichiarazione spontanea in
sede successoria, unicamente se tali redditi sono stati dichiarati spontaneamente
prima che la tassazione 1995-96 diventasse definitiva. L'ammontare dell'imposta
trattenuta negli anni in discussione ammonta a:
1993 Fr. 17'515.10 per
una IP fr. 6'130.30
1994 Fr. 13'611.80 per
una IP fr. 4'764.15
1993 Fr. 70.62 per una
IP fr. 24.72
1994 Fr. 57.70
per una IP fr. 20.20
- Con il presente,
tempestivo ricorso gli eredi di __________ __________ chiedono il rimborso
dell'imposta preventiva trattenuta sui redditi degli anni 1993-94, argomentando
sostanzialmente che, secondo i principi generali del nostro ordinamento
giuridico, i diritti del defunto passano agli eredi e che le disposizioni di
natura punitiva (penali in senso stretto, penali amministrative, fiscali ed
altro) sono di natura personale e quindi si estinguono con il defunto. In
quest'ottica l'interpretazione che vien data dall'art. 23 della LIP – proseguono
– non appare conforme ai principi generali. Infatti gli eredi, nel quadro
dell'inventario in sede di successione, hanno regolarmente denunciato la
sostanza non dichiarata dal defunto e beneficiano così dei diritti della
dichiarazione spontanea, con conseguente sanatoria della situazione fiscale del
defunto. Non si comprende quindi – concludono – come mai nel quadro della LIP rimanga
la punizione del mancato rimborso dell'imposta preventiva.
Rilevano inoltre che legge
non prevede la perenzione del diritto del rimborso, ma unicamente che per il
rimborso i redditi devono essere dichiarati.
Invocano altresì DTF 113 Ib
128, secondo cui il rimborso è escluso se il contribuente ha dissimulato,
sottolineando che nel loro caso i sostituti del contribuente hanno ripristinato
la situazione quo ante a tutti i fini. Lamentano inoltre una disparità
di trattamento punitiva e per altro inammissibile per il fatto che gli eredi di
redditi soggetti a preventiva (e dichiarati spontaneamente) sono gravati della
penalità di non ricevere il rimborso, mentre che gli eredi di redditi non
soggetti a preventiva non vengono oberati per costante giurisprudenza da
penalità di identica portata finanziaria. Si richiamano infine alle recenti
sentenze della Corte europea di Strasburgo, con le quali si è stabilito che
viola i diritti dell'uomo far pagare multe fiscali agli eredi del defunto.
Nelle sue osservazioni del
20 gennaio 1998, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di
respingere il ricorso.
- 4.1.
Per l’art. 23 LIP,
chiunque, contrariamente alle prescrizioni di legge, non dichiara alle autorità
fiscali competenti un reddito colpito dall’imposta preventiva o la sostanza da
cui esso proviene, perde il diritto al rimborso dell’imposta preventiva dedotta
da questo reddito.
Tale regola, che subordina
la restituzione dell’imposta alla dichiarazione, fa sì che l’imposta preventiva
diventi una sorta di “imposta a carico del frodatore” (“Defraudantensteuer”).
L’art. 23 LIP vuole, in tal modo, spingere il contribuente ad una certa
condotta, precisamente a presentare una dichiarazione fiscale corretta (Pfund/Zwahlen,
Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 80).
4.2.
La prassi
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è codificata nella Circolare
n. 8 dell’8 dicembre 1978, concernente la «modificazione parziale della prassi inerente
la perdita del diritto al rimborso dell’imposta preventiva». Essa prevede, in
particolare, che il diritto al rimborso non decade quando il contribuente, prima
della tassazione definitiva, completa o rettifica le indicazioni fatte nella
dichiarazione d’imposta oppure quando rettifiche o complementi del genere sono
eseguiti dalle autorità fiscali in seguito a richieste d’informazione fatte ai
contribuenti. Di converso, se il contribuente notifica alle autorità fiscali i
redditi e la sostanza in oggetto solo dopo che la tassazione
è passata in giudicato, non si può ravvisare in questo caso una
dichiarazione regolare; il rimborso dell’imposta preventiva che colpisce detti
redditi va quindi rifiutata, e ciò indipendentemente dal fatto che sia iniziato
un procedimento d’imposta suppletiva e penale, oppure che la tassazione
eseguita venga soltanto rettificata (cfr. Circolare citata, par.
A.II.2.).
4.3.
La pretesa al rimborso,
sorta quando era in vita il de cuius, si trasferisce alla sua morte
illimitatamente ed ipso iure ai suoi eredi, conformemente al principio
della successione universale (Pfund/Zwahlen, op. cit., p. 73). Come
stabilisce l’art. 59 cpv. 1 OIP (Ordinanza d’esecuzione della legge federale
sull’imposta preventiva, del 19 dicembre 1966), se, alla sua morte, l’autore
della successione era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera,
gli eredi devono chiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia in comune,
sia per il tramite di un rappresentante comune. L’inoltro di tale istanza
equivale ad una dichiarazione ai sensi dell’art. 23 LIP, che previene la
perenzione della pretesa degli eredi. Se gli eredi dichiarano redditi e
sostanza che il defunto aveva tenuto nascosti, essi hanno diritto alla
restituzione dell’imposta preventiva trattenuta su tali importi, nella misura
in cui il de cuius avrebbe avuto lo stesso diritto qualora avesse egli stesso
fatto la dichiarazione (Pfund/Zwahlen, op. cit., p. 73; Wyss/Pfund,
Die Praxis der Bundessteuern, 2a parte, n. 15 all'art. 8 DIP).
4.4.
Ora, è incontestato che il
contribuente, al momento in cui ha presentato la dichiarazione fiscale 1995/96,
con l’allegato elenco titoli, ha omesso di indicare di essere titolare dei
libretti di risparmio della __________ __________ __________ __________ e della
__________ __________ __________, che sono per contro stati dichiarati dagli
eredi nell’inventario relativo alla successione. La restituzione dell’imposta
preventiva di complessivi fr. 10’939.–, trattenuta dagli istituti di credito
sui redditi dei capitali non dichiarati, negli anni 1993 e 1994, avrebbe pertanto
dovuto essere richiesta dal contribuente, al più tardi prima che la tassazione
passasse in giudicato. La tassazione IC/IFD 1995/96 è stata notificata con
decisione del 15 aprile 1996 ed è passata in giudicato trenta giorni dopo. Il
contribuente è deceduto nel frattempo, il __________ 1996. In simili
circostanze, non vi è dubbio che al momento in cui è stato presentato
l’inventario, fosse già subentrata la perenzione del diritto al rimborso
dell’imposta preventiva.
- Come detto in
narrativa, i ricorrenti, quali eredi del contribuente, argomentano di avere
regolarmente dichiarato, nel quadro dell'inventario in sede di successione, la
sostanza non dichiarata dal defunto; ritengono pertanto di beneficiare dei
diritti della dichiarazione spontanea, con conseguente sanatoria della situazione
fiscale del defunto.
L’argomento ricorsuale non
può essere accolto. Il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di
precisare che l’ inventario fatto in seguito al decesso di un contribuente non
può essere considerato quale istanza di rimborso giusta l'art. 29, cpv. 1 LIP,
anche se in esso figura un credito di imposta preventiva (ASA 65 p. 64).
- Non è neppure
pertinente l’argomento relativo alla pretesa disparità di trattamento,
lamentata dai ricorrenti, fra gli eredi di redditi soggetti a preventiva (e
dichiarati spontaneamente), i quali perdono il diritto al rimborso, e gli eredi
di redditi non soggetti a preventiva, che invece non subiscono la stessa conseguenza.
Il diverso trattamento dei
due casi discende semplicemente dalla circostanza che non tutti i redditi sono
assoggettati all’imposta preventiva. A ben vedere, la censura dovrebbe allora
essere indirizzata proprio contro la stessa scelta, operata dalla legge, dei
redditi soggetti alla ritenuta alla fonte. Ma ciò è determinato dal fatto che
non tutti i redditi si prestano ad una simile forma di prelievo, operata da un
sostituto d’imposta, con successiva restituzione al contribuente o ai suoi
eredi. Del resto è stato il defunto contribuente a scegliere di investire i
propri capitali in una forma di risparmio soggetta all’imposta preventiva,
scartando altre alternative, che non avrebbero avuto le stesse conseguenze fiscali;
ed egli stesso ha deciso di non dichiarare i libretti di risparmio in
questione, perdendo per ciò stesso il diritto al rimborso dell’imposta
preventiva.
Inoltre, è senz’altro vero
che chi eredita beni, i cui redditi non sono soggetti a preventiva, sfugge alle
conseguenze qui in esame. Ma è anche vero che perlopiù non si tratterà, in tal
caso, di beni che danno un vero e proprio reddito, secondo il diritto fiscale,
ma piuttosto di valori patrimoniali soggetti ad incremento di valore (immobili,
opere d’arte, gioielli, ma anche azioni). Solo al momento di vendere gli
oggetti, allora, gli eredi realizzerebbero l’incremento di valore già
parzialmente sorto durante il possesso del de cuius; e, perlopiù,
neppure a tale momento sarebbero assoggettati all’imposta sul reddito.
- Quanto all’argomento
secondo cui il rifiuto dell’autorità fiscale di restituire ai ricorrenti
l’imposta preventiva costituirebbe una sanzione penale costitutiva di una
violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU),
l'Amministrazione federale delle contribuzioni nega, nelle proprie osservazioni
del 20 gennaio 1998 al ricorso, che la perenzione del diritto al rimborso abbia
il carattere di una sanzione penale. Non entrerebbero perciò in considerazione
le sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente
affermato che le multe fiscali dovute dagli eredi di una persona che ha
commesso una sottrazione d'imposta, previste dal diritto svizzero, violano il
principio della presunzione d'innocenza e perciò l’art. 6 CEDU.
7.1.
In due sentenze del 29
agosto 1997 (RF 52/1997 p. 448 = RDAF 53/1997 p. 773), infatti,
la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che ereditare la colpevolezza
del defunto non è compatibile con le norme della giustizia penale in una società
retta dalla preminenza del diritto. Ha quindi ritenuto incompatibile con l’art.
6 cpv. 2 CEDU, che afferma il principio della presunzione di innocenza, la
regola, codificata all’art. 130 cpv. 1 dell’abrogato decreto concernente
l’imposta federale diretta (DIFD), per cui «se la sottrazione non è scoperta
che dopo la morte del contribuente, la procedura è introdotta ed eseguita
contro gli eredi», i quali «rispondono solidalmente, sino a concorrenza
dell’importo delle loro quote all’eredità, dell’imposta sottratta dal defunto e
delle multe in cui è incorso, quand’anche non ne siano colpevoli».
Quale sia la portata delle
suddette decisioni, ed in particolare quali riflessi siano destinate ad avere
sulla legislazione fiscale ora in vigore, è però tutt’altro che chiaro (cfr. Sieber,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 15 all’art. 57 LAID, p. 656). In effetti,
sebbene la Corte si pronunciasse su casi in cui la procedura per sottrazione
d’imposta era stata intrapresa nei confronti degli eredi, dopo la morte del
contribuente, nella motivazione della propria decisione i giudici di Strasburgo
si sono richiamati all’art. 48 cpv. 3 CP, quale regola fondamentale del diritto
penale, secondo la quale la responsabilità penale non sopravvive all’attore
dell’atto delittuoso. In tal modo, hanno però mescolato due problemi ben
diversi: una cosa è infatti iniziare o proseguire una procedura penale nei
confronti degli eredi – ed è quanto prevedeva la norma dell’abrogato decreto sull’IFD,
citata dalla Corte nelle proprie decisioni – ed altra cosa è far pagare agli
eredi una multa già inflitta, con decisione passata in giudicato, al
contribuente prima della morte. L’art. 48 cpv. 3 CP stabilisce infatti solo che
«la multa si estingue con la morte del condannato» e si occupa quindi del secondo
dei problemi enunciati. La questione interpretativa non è di poco conto, poiché
la nuova legge federale sull’imposta federale diretta ed altresì la legge
tributaria del 1994 stabiliscono ormai che il procedimento per sottrazione
d'imposta non viene avviato o proseguito nei confronti degli eredi che «non
abbiano colpa della tassazione inesatta ed abbiano fatto quanto ragionevolmente
possibile per accertare la sottrazione»; quanto alla responsabilità per le
multe già inflitte, essa era stata soppressa nel disegno di legge del Consiglio
federale ma è stata introdotta nuovamente dal parlamento federale (art. 179
cpv. 1 LIFD), sebbene sia in contrasto con il principio del carattere
strettamente personale della pena e con il citato art. 48 cpv. 3 CP (cfr. Pedroli,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
pp. 490-491 e dottrina citata). Se si dovesse interpretare il riferimento all’art.
48 cpv. 3 CP, contenuto nelle sentenze della Corte europea, come una censura anche
della responsabilità degli eredi per le multe già inflitte al defunto, e non
solo del proseguimento del processo nei loro confronti, allora anche le nuove
leggi fiscali sarebbero in contrasto con l’art. 6 cpv. 2 CEDU.
7.2.
Per poter stabilire se il
rifiuto di restituire l’imposta preventiva agli eredi del contribuente incorra
nella censura di incompatibilità con l’art. 6 cpv. 2 CEDU occorre preliminarmente
stabilire se sia applicabile l’art. 6 CEDU. Perché tale norma convenzionale
entri in considerazione si richiede che i ricorrenti siano oggetto di una accusa
in materia penale promossa nei loro confronti.
7.2.1.
Quella di «materia
penale», secondo la CEDU, è una nozione autonoma, da interpretarsi nel senso
proprio della Convenzione, in base alle indicazioni degli organi istituiti
dalla Convenzione stessa e non invece in base al diritto interno degli Stati (Soyer/Salvia,
Article 6, in: Pettiti Louis-Edmond/Decaux Emmanuel/Imbert Pierre-Henri
[a cura di], La Convention européenne des droits de l'homme – Commentaire article
par article, Parigi 1995, p. 254; Wyssmann, Art. 6 EMRK und seine Anwendung
im Steuerrecht [Rechtsprechung der Europäischen Organe und des Schweizerischen Bundesgerichts],
ASA 65 p. 772 s.; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention
[EMRK] unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, Zurigo
1993, p. 231 s.; Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention [EMRK-Kommentar],
2a ediz., Kehl/Strasburgo/Arlington 1996, p. 175; Haefliger,
Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz – Die Bedeutung der Konvention
für die schweizerische Rechtspraxis, Berna 1993, p. 120).
Secondo la giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, per stabilire se un procedimento
abbia carattere penale si considerano tre criteri: la qualifica giuridica
nell'ordinamento statale interno, la natura dell'infrazione e la gravità della
sanzione. Le indicazioni del diritto interno, dunque, hanno mero valore
relativo: se il sistema interno annovera la sanzione nel proprio diritto
penale, la risposta è decisiva, mentre l’inverso non vale (Soyer/Salvia,
op. cit., p. 255).
Pertanto, è chiaro che l’art.
6 CEDU trova applicazione quando si tratta di un procedimento penale
fiscale secondo il diritto interno. Ma anche indipendentemente dalla
qualificazione secondo il diritto interno, una multa di misura non irrisoria
per sottrazione d’imposta giustifica l’applicazione dell’art. 6 CEDU. Quanto al
ricupero dell’imposta, la dottrina ritiene che si debba operare la seguente
distinzione: se il procedimento concerne il solo importo sottratto, con
l’eventuale aggiunta degli interessi, non si giustifica l’applicazione dell’art.
6, mentre, se a tale importo si aggiunge un “supplemento”, che presenta
carattere punitivo, l’applicazione dell’art. 6 CEDU non si può escludere (Villiger,
op. cit., p. 234).
7.2.2.
Ora, secondo l’AFC, che fa
riferimento ad alcune sentenze del Tribunale federale (ASA 38 p. 404,
che è peraltro una decisione della Commissione di ricorso cantonale del Canton Argovia;
ASA 60 p. 69), la perdita del diritto al rimborso avrebbe carattere non
penale, bensì di mera misura di incitamento volta ad ottenere dal contribuente
che dichiari i suoi redditi.
Ciò non basta comunque ad
escludere che la perenzione del diritto al rimborso dell’imposta preventiva
abbia carattere “penale” nel senso dell’art. 6 CEDU. La dottrina sottolinea
pertinentemente come la perenzione secondo l’art. 23 LIP presupponga sempre una
mancata dichiarazione colpevole, proprio perché il legislatore ha concepito
l’imposta preventiva come una “imposta a carico del frodatore” (“Defraudantensteuer”,
v. supra, consid. 4.1.) e dunque pensando ad una perenzione del diritto
al rimborso fondata sulla colpevolezza del contribuente (intenzionalità,
negligenza consapevole o inconsapevole); del resto, per “frodatore” si intende
comunemente l’autore di una truffa (Pfund/Zwahlen, op. cit., p. 86).
Anche in giurisprudenza, inoltre, è stata già ammessa la natura di «sanzione
fiscale supplementare» della perdita del diritto al rimborso in seguito a sottrazione
d’imposta (Commissione di ricorso del Canton Basilea Campagna, citata da Pfund/Zwahlen,
loc. cit.). Neppure l’argomento secondo cui la perenzione del diritto al
rimborso avrebbe carattere non penale ma “educativo” (“erziehrisch”) appare
convincente, se si pensa che la “prevenzione generale” è proprio uno dei fini
della sanzione penale (Ibidem).
Pare dunque tutt’altro che
infondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui la perdita del diritto al
rimborso dell’imposta preventiva ex art. 23 LIP abbia carattere penale
ai sensi dell’art. 6 CEDU, almeno in un caso, come quello in esame, in cui tale
perenzione si unisce ad un ulteriore ricupero dell’imposta sottratta ed, eventualmente,
ad una multa per sottrazione d’imposta; per il fatto che la funzione risarcitoria
è svolta dall’istituto del ricupero d’imposta, si deve infatti ritenere che la
perdita del diritto al rimborso equivalga ad una sanzione, sia pure sui
generis. La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita,
per il fatto che, come si dirà in seguito, il ricorso deve comunque essere
respinto.
7.3.
Se anche si ammettesse il
carattere penale del rifiuto di restituire l’imposta preventiva fondato sull’art.
23 LIP, non si vede però come si possa assimilare la domanda di rimborso
dell’imposta, inoltrata dagli eredi con riferimento ai beni patrimoniali da loro
acquistati per successione, con una «accusa» di carattere penale nei loro confronti.
È vero che tale nozione della CEDU deve intendersi non in senso formale ma in
senso materiale, in considerazione di tutte le circostanze di fatto del
procedimento da giudicare, e che pertanto le garanzie dell’art. 6 possono avere
rilievo anche prima e/o senza che vi sia una promozione formale dell’accusa
(cfr. Frowein/Peukert, op. cit., p. 183). Tuttavia, quando si tratta
della restituzione dell’imposta preventiva, non è l’autorità fiscale o penale
che avvia una procedura nei confronti degli eredi, ma sono questi ultimi che
chiedono all’autorità di restituir loro l’imposta preventiva cui il de cuius
aveva rinunciato, omettendo la dichiarazione fiscale dei redditi dai quali
essa è stata trattenuta. Né si pone a loro carico una multa o un’obbligazione
di carattere pecuniario già dovuta dal defunto. Semplicemente, si nega agli
eredi la restituzione di una “multa” o di una “imposta a carico del frodatore”
(comunque la si voglia definire), che già era stata trattenuta dai redditi del
defunto dall’istituto di credito presso il quale egli aveva i propri conti. Anzi,
si tratta di importi che, proprio perché già oggetto di una più o meno
volontaria e consapevole rinuncia del de cuius, neppure rientravano
nella massa dei beni ereditati.
7.4.
In considerazione del
fatto che, come risulta dagli atti fiscali, nei confronti degli eredi è stata
avviata pure una procedura di ricupero dell’imposta federale diretta sottratta
dal de cuius, potrebbe semmai porsi la questione di un eventuale computo
dell’imposta preventiva, già pagata, sull’ammontare delle imposte federali da
ricuperare, con riferimento ai redditi del biennio 1993/94. Infatti, se si
interpretassero le sentenze della Corte europea come un divieto di porre a
carico degli eredi ogni importo che ecceda il semplice ricupero dell’imposta
sottratta dal defunto contribuente, è evidente che un ricupero dell’imposta
federale diretta, che si cumulasse con la già trattenuta imposta preventiva,
potrebbe anche considerarsi come una sorta di “multa camuffata”. Certo, in tal
caso bisognerebbe poi tener conto che l’imposta preventiva funge da garanzia
non solo per l’imposta federale diretta, ma anche per quella cantonale e quella
comunale; si dovrebbe perciò intraprendere una complessa suddivisione degli
importi trattenuti, computando quale “anticipo” sul ricupero d’imposta solo la
parte corrispondente all’imposta federale diretta.
Ma non è comunque in
questa sede che tale questione deve essere risolta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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