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Numero d'incarto:
80.1997.198
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00198
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 2 dicembre 1997
in
materia di: esonero fiscale dall'imposta sull'utile e sul
capitale
presentato
da:
__________ __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________,
rappresentata
dalla __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ è
proprietaria di alcuni immobili siti sul territorio di __________. In particolare
è proprietaria di un rustico praticamente inutilizzabile, di un terreno incolto
e di una superficie adibita a parcheggi in affitto.
In data 13 marzo 1997, ha
fatto istanza affinché fosse posta al beneficio dell’esenzione dal pagamento
delle imposte ordinarie.
La Divisione delle
contribuzioni ha respinto l’istanza con decisione formale del 4 novembre 1997
in quanto, essendo l’attività dell’istante circoscritta alla città ed al Cantone
di __________, non vi erano le necessarie premesse atte a giustificare
l’esonero.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la fondazione contesta la decisione
dell’autorità fiscale. A suo modo di vedere, anche gli abitanti del Canton
Ticino beneficiano in ampia misura delle attività da lei svolte.
Nelle sue osservazioni la
Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso e ribadisce
l’assenza dei requisiti sanciti dalla legislazione cantonale per fruire
dell’esenzione fiscale.
- 3.1
Giusta l’art. 65 lett. g
LT del 21 giugno 1994, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che
perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda
l’utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.
Adottando la nuova legge
tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il legislatore cantonale,
nella disciplina dell’esenzione dalle imposte sull’utile e il capitale delle
persone giuridiche, ha così voluto conformarsi alle scelte effettuate dal
legislatore federale, riprendendo gli art. 23 cpv. 1 lett. g della legge
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e Comuni (LAID) e 56
lett. h della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD).
3.2
Le premesse necessarie
affinché una persona giuridica possa beneficiare dell’esonero fiscale della
lett. g dell’art. 65 LT sono pertanto:
· il perseguimento di fini di culto;
· la portata cantonale o nazionale delle
attività da lei svolte. Nella fattispecie la fondazione ha la sede fuori Cantone;
bisogna quindi verificare se le sue attività rivestano o no un carattere
nazionale.
Questo
tribunale ha più volte affermato che un ente persegue un’attività sul piano
nazionale quando opera su tutto il territorio Svizzero o quanto meno nella
grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperto e frequentato da utenti provenienti
da ogni parte della Svizzera (cfr. le decisioni CDT no. 19 del 2 marzo
1989 in re SIAP, no. 59 del 6 marzo 1987 in re F.C., no. 332 del 28 agosto 1986
in re H.H. T.).
3.3
Nella fattispecie, come
giustamente rilevato dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, abbiamo
senz’altro a che fare con un’istituzione a carattere religioso che persegue
scopi di culto.
La ricorrente è una
fondazione ai sensi degli art. 80 ss. CC con sede statutaria a . Come
si evince dal preambolo degli statuti, la stessa si considera parte della
Chiesa di Gesù Cristo sulla base del vecchio e nuovo Testamento contemplati
dalla Bibbia e ai sensi del Credo apostolico; il suo compito più importante
consiste nel servire Dio e gli uomini. Dall’articolo 5 risulta inoltre che,
benché indipendente, la fondazione collabora con la Chiesa evangelica riformata
del __________ nell’adempimento di compiti missionari e di diaconato. Inoltre,
conduce e gestisce le attività e le opere che le sono state demandate dalla
Comunità evangelica del Canton __________ quali la __________ __________
-, __________ __________ e la __________ __________ __________.
Giusta l’art. 10 degli
statuti, del Consiglio di fondazione fanno parte di diritto un delegato sia del
Consiglio della Chiesa evangelica del Canton __________, sia dell’associazione
delle Parrocchie evangeliche riformate del Canton __________.
La sua natura religiosa ed
i suoi fini di culto sono pertanto indiscutibili o quanto meno nettamente
preponderanti, anche se è innegabile che indirettamente vengono svolte anche
talune attività che, travalicando il mero carattere religioso o cultuale, assumono
valenza di utilità verso una più ampia cerchia di persone.
3.4
Anche la tesi della
Divisione cantonale delle contribuzioni secondo cui la ricorrente, che non ha
sede nel Canton Ticino, non opera sul territorio nazionale merita di essere
condivisa.
La fondazione, nell’ambito
delle sue attività religiose, compie opere umanitarie. In particolare, dalla
documentazione agli atti, risulta che la stessa si occupa dei seguenti compiti
ed istituti benefici:
-
la
Zürcher Stadtmission (letteralmente “la Missione della città di __________ ”)
ha i suoi uffici a __________. Il suo obbiettivo consiste nel contattare quelle
persone che si trovano in situazioni difficili ed aiutarle a superare questi
momenti (si veda l’editoriale del resoconto dell’anno 1996 della Stadtmission).
Il raggio di quest’attività è praticamente limitato alla città.
-
la
__________ è un foyer situato a __________ che si occupa delle persone lontane
da casa e dalla propria famiglia.
-
la
__________ __________ __________ è un’istituzione ubicata a __________ che
assiste gli emarginati procurando loro un alloggio. Nel 1996 questo centro ha
ospitato 66 persone provenienti dalla città di __________, 12 dal cantone
__________ ed 1 proveniente d’altrove (cfr. il resoconto del 1996 della
__________ __________ __________, pag. 18).
-
il
progetto di alloggio __________ a __________ che ha quale obbiettivo la
reintegrazione dei detenuti.
-
la
cura delle anime nel settore della ristorazione si occupa del sostegno degli
stranieri impiegati nelle strutture alberghiere di __________ e di __________.
Da quanto sopra risulta
che le opere e gli istituti gestiti dalla ricorrente sono circoscritti alla
città di __________ ed alle regioni limitrofe: la fondazione non opera quindi
su tutto il territorio Svizzero e nemmeno nella grande maggioranza dei cantoni.
Inoltre, data l’ubicazione degli stabilimenti, quasi tutti gli utenti provengono
forzatamente dalla sola regione __________. Sicuramente la ricorrente soccorre
ed aiuta anche persone provenienti da altri cantoni, ma determinante affinché
si possa ammettere il carattere nazionale è il raggio d’azione. Quello della
ricorrente è limitato alla regione di __________ ed ha pertanto una
connotazione puramente regionale.
Il fatto che fra i
beneficiari di questi servizi vi siano anche dei ticinesi non è determinante,
poiché costoro ne beneficiano proprio e soltanto in quanto residenti nel raggio
in cui la ricorrente esplica la propria azione, cioè nel Canton __________.
La loro presenza non è
quindi sufficiente per poter affermare che le sue attività abbiano effetti
tangibili per il nostro cantone.
3.5
Non mette pertanto conto,
nell'ambito di un giudizio anticipato sull'ammissione delle prove, sentire il
teste offerto dalla ricorrente, che altri non è che il suo amministratore. Gli
atti dell'incarto, segnatamente la documentazione trasmessa dalla ricorrente
stessa all'autorità fiscale ticinese nell'ambito della procedura d'esenzione,
consentono infatti a questa Camera di pronunciarsi con piena cognizione di
causa.
L' autorità può infatti
rinunciare ad assumere i mezzi probatori offerti tempestivamente e nelle forme
prescritte dal diritto procedurale, allorché giunga al convincimento già in
base alle prove assunte e ove ritenga che la prova offerta non porterebbe nuovi
chiarimenti (DTF 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229 e richiami; STF
del 26 febbraio 1996 in re L. F.-T. e M. V.-T.; inoltre Häfliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 140).
3.6
Alla luce delle
considerazione che precedono la ricorrente, senza nulla togliere all’importanza
del lavoro da lei svolto, non può beneficiare dell’esenzione dell’imposta
sull’utile e il capitale in quanto non può essere considerata una persona
giuridica che persegue, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto ai sensi
dell’art. 65 lett. g LT, senza che metta conto sentire, nell'ambito di un
giudizio anticipato sull'ammissione delle prove, il teste offerto dalla
ricorrente, che altri non è che il suo amministratore. Gli atti dell'incarto,
segnatamente la documentazione trasmessa dalla ricorrente all'autorità fiscale
ticinese nell'ambito della procedura d'esenzione, consente infatti a questa
Camera di pronunciarsi con piena cognizione di causa.
- 4.1
Per completezza si
aggiunga che, al fine del presente ricorso, il fatto che la ricorrente benefici
dell’esenzione nei Cantoni __________ e __________ è del tutto irrilevante.
Nel Canton __________ la
fondazione ha infatti la sua sede statutaria e, come predetto, vi svolge le sue
principali attività. D’altro canto, giusta l’art. 16 lit. d StG, anche questo
Cantone concede l’esenzione unicamente a quegli istituti che svolgono le
proprie attività nel cantone o nell’interesse della Svizzera (si veda la
decisione di esenzione della Direzione delle Finanze del Canton __________).
Quindi, se la ricorrente svolgesse le sue attività unicamente nel nostro
Cantone, __________ non le avrebbe di certo concesso l’esenzione.
Anche nel Canton
__________ la ricorrente esplica un’attività concreta sul piano cantonale; in
particolare collabora a progetti occupazionali a favore degli asilanti collocati
nello ospizio di transito Ennenda situato in un’immobile di sua proprietà.
L’esenzione in questo Cantone è pertanto giustificata. In Ticino invece la
ricorrente non svolge nessuna attività; possiede unicamente degli immobili
inutilizzati e dei posteggi che ha affittato a terze persone.
4.2
È infine opportuno
rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, che la soluzione sarebbe stata
diversa se il Canton __________ avesse stipulato con il Canton Ticino un accordo
di reciprocità in materia di esenzione fiscale, che avrebbe posto sul medesimo
piano delle persone giuridiche con sede in Ticino le persone giuridiche con
sede nell’altro cantone, rimuovendo l'ostacolo della sede extracantonale (CDT
n. 207 del 22 maggio 1981, in re __________; CDT n. 320 dell'8 ottobre
1985 in re __________).
L'esistenza di una
dichiarazione di reciprocità rende infatti di equipollenti le istituzioni con
sede nell'altro Cantone contraente alle istituzioni che hanno sede nel Canton
Ticino (Grüninger/Studer, Commentario della LT/BS, ad art. 7, p. 58).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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