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Numero d'incarto:
80.1997.185
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00185
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna (quest’ultimo in sostituzione del
presidente Alessandro Soldini, astenutosi)
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 19 novembre 1997
in
materia di: tassa d'iscrizione a RF
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 23 maggio 1997, i signori __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ alienavano alla __________ __________ __________ di
__________ le quote di proprietà per piani n. __________, __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________, al prezzo complessivo di
fr. 2’400’000.–.
In data 9 luglio 1997,
l’Ufficio dei registri di __________ notificava all’acquirente la tassa
d’iscrizione a registro fondiario, commisurandola in fr. 26’400.–, pari all’11‰
del valore di alienazione. Il giorno seguente, l’associazione acquirente
reclamava all’Ufficio dei registri contro la tassazione in questione, chiedendo
che fosse applicata l’aliquota ridotta prevista per gli enti di pubblica utilità.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 15 luglio 1997, con cui l’autorità
di tassazione osservava che «l’art. 38 cpv. 3 Tariffa per le operazioni a RF
non si applica per gli enti di pubblica utilità bensì agli enti di diritto
pubblico».
-
__________ __________ __________ impugnava allora la suddetta decisione, con
ricorso al Dipartimento delle istituzioni. La ricorrente si richiamava, in
particolare, ad un’informazione che le sarebbe stata fornita telefonicamente
prima della stipulazione del contratto, in relazione ad una prassi consistente
nel ridurre dell’80% la tassa per le persone giuridiche di pubblica utilità.
Il Dipartimento delle
istituzioni respingeva il gravame con decisione del 3 novembre 1997, nella
quale argomentava di non potersi discostare dalla chiara lettera della norma
applicabile.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ __________
postula nuovamente la riduzione della tassa di iscrizione a fr. 5’280.–. La
ricorrente ribadisce di avere ricevuto dal servizio “cassa” dell’ Ufficio dei registri
di __________ l’informazione in merito all’applicabilità dell’art. 38 cpv. 3
della Tariffa; ritiene inoltre che sarebbe costitutiva di una inammissibile
disparità di trattamento un’eventuale discriminazione tra enti pubblici e enti
privati con scopo di pubblico interesse, tanto più che l’esenzione le è stata
riconosciuta con riferimento a altre imposte federali e cantonali.
-
4.1.
In applicazione dell’art.
7a cpv. 3 del Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni
nel registro fondiario – Testo unico del 21 luglio 1966 (DLTRF), contro la
decisione su ricorso del Dipartimento delle istituzioni è dato ricorso, nel
termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Camera di diritto tributario;
sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.
4.2.
Tale disposizione è stata
introdotta nel Decreto legislativo con la legge concernente l’adeguamento della
legislazione cantonale all’art. 98a della legge federale sull’organizzazione
giudiziaria. L’art. 98a OG ha infatti imposto ai Cantoni di istituire autorità
giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di
queste ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Gli scopi perseguiti dal legislatore
federale erano, in primo luogo, di assicurare la garanzia minima necessaria per
una protezione giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni e, in secondo
luogo, di sgravare il Tribunale federale stesso. Non essendo il Consiglio di
Stato un’autorità giudiziaria indipendente secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte, il legislatore cantonale ha pertanto introdotto il ricorso ad un
tribunale contro le decisioni direttamente impugnabili con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, in relazione alle quali la legislazione
cantonale prevedeva la sola facoltà di adire un’autorità amministrativa (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato concernente l’adeguamento della legislazione cantonale all’art.
98a della legge federale sull’organizzazione giudiziaria, n. 4600 del 27 novembre
1996, p. 2).
4.3.
La modifica dell’art. 7a
DLTRF è entrata in vigore il 6 giugno 1997, dopo l’approvazione federale.
4.4.
Il tributo prelevato dal Canton
Ticino in occasione di operazioni nel registro fondiario non è come tale
materia soggetta a ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Come meglio si vedrà in seguito, esaminando la natura giuridica del tributo,
sia per la parte dello stesso che si configura come tassa sia per la parte che
invece costituisce una vera e propria imposta, esso è prelevato dal Cantone, in
base ad una legge cantonale. L’unico caso in cui può entrare in considerazione
un ricorso di diritto amministrativo è quello previsto dall’art. 116 lett. f
OG nella sua versione in vigore fino al gennaio 1994: tale disposizione prevedeva
infatti che fosse dato il rimedio dell’azione di diritto amministrativo al
Tribunale federale, quale istanza unica, per le contestazioni fondate sul
diritto amministrativo federale concernenti l’esenzione da contributi
cantonali. Ora, il nuovo art. 116 OG ha limitato a soli tre casi
l’ammissibilità dell’azione di diritto amministrativo, introducendo per tutte
le altre materie la via classica del diritto amministrativo: l’autorità
amministrativa adotta una decisione, che sarà suscettibile di ricorso di
diritto amministrativo (Moor, Juridiction de droit public, in: Pache
[a cura di], L’Organisation judiciaire et les procédures fédérales – Le point sur
les révisions récentes, Losanna 1992, p. 95). L’azione di diritto
amministrativo è stata limitata ai soli casi cui non si addice una procedura
che scaturisce in una decisione amministrativa ed in particolare per le
controversie relative al rapporto fra membri dello Stato federale (Messaggio
del Consiglio federale concernente la modificazione della legge federale
sull’organizzazione giudiziaria e la modificazione del decreto federale
concernente un aumento provvisorio del numero dei giudici supplenti e dei
redattori di sentenze del Tribunale federale, n. 91.025 del 18 marzo 1991, in
FF 1991 II p. 444; Uebersax, Zur Entlastung der eidgenössische Schieds- und
Rekurskommissionen sowie durch die Neuregelung des verwaltungsrechtlichen Klageverfahrens,
in AJP 1994 p. 1128).
4.5.
La disposizione esecutiva
n. 1 cpv. 3 lett. b delle disposizioni finali della modificazione del 4
ottobre 1991 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria stabilisce
che il Consiglio federale emana, entro due anni dall’entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni esecutive concernenti la competenza decisionale nei casi
in cui l’azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o al
Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica era ammissibile
secondo il diritto previgente, ma non lo è più giusta gli articoli 113 e 130.
Il legislatore ha disposto che la competenza decisionale fosse trasferita a
un’autorità federale competente secondo la materia, che sia direttamente o
indirettamente un’istanza inferiore del Tribunale federale o del Tribunale
federale delle assicurazioni; inoltre, come istanze direttamente inferiori, ha
indicato che fossero designate commissioni federali di ricorso o di arbitrato
competenti secondo la materia. Nell’Ordinanza del 3 febbraio 1993, emanata in
esecuzione della norma legale citata, il Consiglio federale ha attribuito la
competenza decisionale nella materie enumerate (art. 1 lett. a-g) e per
le «altre pratiche, nella misura in cui una legge preveda l’azione di diritto
amministrativo in deroga all’articolo 116 OG» all’autorità amministrativa
federale incaricata dell’esecuzione dell’atto legislativo applicabile in
materia, con riserva delle disposizioni di altre leggi federali che demandano
il potere di decidere a un’autorità cantonale (art. 2 cpv. 1 Ordinanza cit.).
Inoltre, ha attribuito competenza a commissioni federali di ricorso o di
arbitrato in merito a contestazioni derivanti da contratti di diritto pubblico
della Confederazione (art. 2 cpv. 2 Ordinanza cit.). Infine ha previsto un ricorso
ad una commissione federale contro le decisioni ai sensi dell’art. 2 cpv. 1. La
stessa Ordinanza ha modificato altri atti legislativi, elencati nell’allegato.
4.6.
Per quanto attiene alla
competenza a decidere in merito a contestazioni fondate sul diritto
amministrativo federale concernenti l’esenzione da contributi cantonali, la citata
ordinanza è silente né sono state modificate, in seguito alla riforma dell’art.
116 OG, le leggi federali che accordano il privilegio dell’esenzione fiscale
alla Confederazione ed ai suoi istituti, aziende e fondazioni non autonome (art.
10 cpv. 1 LGar) nonché alle casse malati (art. 31 LAMI, art. 17 LAMal), alla
SUVA (art. 67 LAINF), alle ferrovie (art. 6 LFFS) ecc.. Se questo silenzio
debba essere interpretato nel senso che la questione dell’esenzione della
Confederazione e degli altri enti privilegiati rientra fra le «contestazioni
fondate sul diritto amministrativo federale concernenti i rapporti tra Confederazione
e Cantoni», per le quali è tuttora ammessa l’azione di diritto amministrativo (art.
116 cpv. 1 lett. a OG), è un problema che può essere lasciato insoluto.
In ogni caso, infatti, è
evidente che l’art. 98a OG, che obbliga i Cantoni ad istituire tribunali di
ultima istanza nella misura in cui le decisioni di questi ultimi siano direttamente
impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, non
impone certamente di creare un’istanza di ricorso indipendente in materia di
tariffa per le operazioni a RF. Se fosse data l’azione di diritto
amministrativo, la Confederazione o un altro ente privilegiato, che volesse
invocare l’esonero fiscale, potrebbe farlo senza prima avere esaurito le vie di
ricorso di diritto cantonale. Se invece l’esenzione fiscale fosse una delle
materie per le quali non è più ammessa l’azione al Tribunale federale quale
istanza unica, spetterebbe alla Confederazione di designare una commissione
federale di ricorso.
4.7.
La competenza, attribuita
alla Camera di diritto tributario dalla legge cantonale concernente
l’adeguamento della legislazione cantonale all’art. 98a della legge federale
sull’organizzazione giudiziaria, non è dunque fondata sulla disposizione della
legge federale appena menzionata, proprio perché un ricorso di diritto
amministrativo contro la decisione della Camera di diritto tributario non
sarebbe comunque ammissibile. Tuttavia, la nuova attribuzione si giustifica lo
stesso, poiché introduce il ricorso ad un’autorità giurisdizionale
amministrativa in una materia precedentemente sottratta alla cognizione di un
tribunale cantonale; in tal modo, il legislatore ha del resto uniformato il
trattamento delle imposte cantonali, fra le quali il tributo per le operazioni
a registro fondiario rappresentava una vistosa eccezione.
- 5.1.
L’art. 954 CCS lascia ai
Cantoni il diritto di decidere se prelevare delle tasse per le iscrizioni nel
registro fondiario e se del caso di che ammontare. Si tratta però di tasse in
senso proprio: nella misura in cui la contribuzione richiesta dal Cantone
supera l’importo che, secondo i principi sopraccitati, è esigibile quale
controprestazione per una simile operazione, essa non può più fondarsi sull’art.
954 CCS. Nondimeno, tale norma non limita la sovranità fiscale dei Cantoni: non
vieta dunque a quest’ultimi di prelevare un tributo misto, risultante dalla
combinazione di una tassa in senso proprio con un’imposta, destinata ad
aumentare le entrate dell’erario (DTF 72 I 391 pag. 394 con rinvii).
Le tasse previste dal
decreto legislativo del Canton Ticino che stabilisce la tariffa per le
operazioni a registro fondiario sono calcolate in una percentuale del valore
dell’immobile e crescono, in modo progressivo, con l’aumentare di quest’ultimo.
Siccome gli introiti complessivi provenienti da tale tributo superano notevolmente
i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in
questione è un tributo misto: ha dunque contemporaneamente il carattere
di una tassa e di un’imposta (DTF 72 I 391 consid. 3; STF 13 aprile 1994
n. 2C.2/1992, in RDAT II-1994 n. 16t; v. anche Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 7).
5.2.
Nella misura in cui il
tributo in esame si presenta come tassa amministrativa, deve rispettare il
principio dell’equivalenza e quello della copertura dei costi. Quest’ultimo
vieta il prelievo di tasse il cui ammontare totale supera la spesa complessiva
causata allo Stato dall’insieme del servizio istituito per adempire la funzione
a motivo della quale la prestazione ha potuto essere domandata. Per quanto
concerne la tassa in esame va osservato che il Cantone Ticino è legittimato a
stabilire la propria tariffa in modo tale che gli introiti coprano le spese
connesse con il normale funzionamento del registro fondiario. Esso non può invece
calcolarle di guisa che esse coprano anche i costi derivanti dall’impianto del
registro: il legislatore ticinese ha in effetti previsto di recuperare tali
spese mediante gli emolumenti stabiliti nella legge sul registro fondiario, del
2 febbraio 1933 (cfr. DTF 72 I 391 p. 396 e ss. nonché art. 80 e 119 e
seg. della legge citata). Entro certi limiti, il Cantone è per contro libero di
fissare delle tasse progressive, in modo tale che gli emolumenti pagati per le
operazioni più importanti compensino l’insufficienza di quelli previsti per i
casi in cui l’interesse in causa è minimo e così da tenere conto della capacità
economica del contribuente a favore del quale avviene la prestazione (DTF
97 I 193 consid. 6 p. 204, 84 I 161 consid. 3 p. 165, 72 I 391 p. 395 e ss.).
Nondimeno, il principio dell’equivalenza impone che vi sia un rapporto ragionevole
tra la tassa richiesta e il valore della prestazione che, nel singolo caso, è
fornita al contribuente (DTF 109 Ia 308 consid. 5b p. 314, 101 Ib 462 consid.
3b p. 468; RDAT II-1994 n. 16t).
In una sentenza del 1994,
il Tribunale federale ha commisurato nel 12,5% la parte del tributo prelevato per
l’iscrizione a registro fondiario nel Canton Ticino, che si presenta come vera
e propria tassa amministrativa (RDAT II-1994 n. 16t p. 409).
5.3.
Come detto, per la parte
che eccede la tassa amministrativa, il tributo disciplinato dal DLTRF si configura
invece come imposta indiretta, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento
di un fondo.
Esso rientra dunque nella
categoria delle imposte sui trasferimenti giuridici e si distingue pertanto
dall’imposta sugli utili immobiliari, la quale è invece un’imposta speciale sul
reddito; l’oggetto di quest’ultima non è infatti il trasferimento immobiliare
in quanto tale bensì l’utile conseguito in tale occasione, cioè la differenza
fra il prezzo conseguito con la vendita e le spese fatte per l’acquisto e il
miglioramento del fondo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 180).
Quale imposta di carattere
reale, non tiene conto della complessiva capacità economica personale del
contribuente; tuttavia, si fonda sul presupposto che un trasferimento
immobiliare sia indice di capacità contributiva sia del compratore sia del
venditore (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar,
2a ediz., Zurigo 1997, n. 1a ad §§ 178-184, p. 1045)
5.4.
Mentre il diritto del
Cantone di prelevare una tassa per l’iscrizione a RF si fonda su di una
riserva a favore del diritto cantonale che è contenuta nel diritto civile
federale (art. 954 cpv. 1 CC), invece il diritto di prelevare un’imposta sul
trasferimento giuridico trova il suo fondamento nella potestà originaria del
Cantone di legiferare in materia di diritto pubblico (art. 6 CC; cfr. Ruf,
Handänderungsabgaberecht – Kommentar zu den Artikeln 1-10 des bernischen Gesetzes
betreffend die Handänderungs- und Pfandrechtsabgaben, Muri-Berna 1985, p. 262).
- La ricorrente chiede
che il tributo per l’iscrizione a RF sia ridotto nella misura dell’80% in
applicazione sia dell’art. 38 § DLTRF sia di una non meglio precisata prassi in
vigore negli Uffici dei registri.
6.1.
Per l’art. 38 DLTRF sono
esenti da tasse, oltre le iscrizioni degli atti menzionati sub. art. 16 § 3
(quest’ultima disposizione si riferisce alle donazioni):
a) le
iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello Stato;
b) quelle
dipendenti da lavori di miglioramento del suolo o da raggruppamenti eseguiti ai
sensi della vigente legge;
c) le
cancellazioni delle iscrizioni provvisorie e delle annotazioni di diritti
personali, quando sia trascorso il termine fissato nell’annotazione per
l’esercizio degli stessi;
d) le
cancellazioni d’ufficio di pegni immobiliari;
e) le
comunicazioni di cui all’art. 25 della legge generale sul registro fondiario;
f) le
cancellazioni di restrizioni della facoltà di disporre dipendenti da
pignoramenti e dichiarazioni di fallimento o moratorie.
Inoltre, l’art. 38 § DLTRF
stabilisce che le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse di Comuni,
patriziati e di altri enti di diritto pubblico del Cantone saranno soggette alla
metà della tassa.
6.2.
Le esenzioni dalla tassa
di iscrizione si fondano in parte sul diritto federale e in parte su quello
cantonale; inoltre, talune si riferiscono alla sola parte del tributo che si configura
come tassa amministrativa, altre alla parte che si presenta come imposta e
alcune all’intero tributo (cfr. Ruf, op. cit., p. 262 ss.).
La riduzione del 50%
prevista dall’art. 38 § DLTRF è basata chiaramente sul diritto cantonale e la
sua portata è estesa tanto alla parte fiscale del tributo quanto a quella non
fiscale. Essa si affianca all’esenzione vera e propria, prevista dall’art. 38
lett. a DLTRF per le iscrizioni richieste nell’esclusivo interesse dello
Stato.
Quanto all’esenzione del
Cantone, la ratio è evidente: non avrebbe alcun senso che lo Stato
assoggettasse all’imposta se stesso. L’esenzione dei Comuni e degli altri enti
di diritto pubblico cantonale trova invece la sua giustificazione nella
considerazione che lo Stato non dovrebbe rendere difficoltoso l’adempimento, da
parte di tali enti, dei compiti amministrativi loro conferiti proprio dallo Stato
(Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz,
Zurigo 1953, p. 337).
6.3.
Come ha correttamente
sostenuto il Dipartimento delle istituzioni, nella decisione impugnata, il
privilegio che l’art. 38 § DLTRF riserva ai Comuni, ai patriziati e agli altri
enti di diritto pubblico del Cantone non può essere esteso, in via
interpretativa, alle associazioni ed alle persone giuridiche di diritto
privato, neppure se perseguono uno scopo di pubblica utilità e per tale ragione
già beneficiano dell’esenzione dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.
Come per l’imposta sugli
utili immobiliari, anche per il tributo per l’iscrizione a registro fondiario
il legislatore ha volontariamente rinunciato all’esenzione a favore degli enti
di diritto privato con scopi di pubblica utilità che non perseguono scopo di
lucro, contrariamente a quanto prevedeva invece l’art. 3 cpv. 1 lett. f dell’abrogata
LIMVI (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari –
Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di
procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 141).
Alla ricorrente, che è
un’associazione cui l’autorità fiscale cantonale e quella federale hanno
riconosciuto l’esenzione dalle imposte sul reddito e sulla sostanza in considerazione
degli scopi perseguiti, non può pertanto essere concessa la riduzione postulata
né nella misura del 50% né in quella dell’80%, richiesta invocando una non
meglio precisata prassi degli uffici dei registri. Né si può sostenere che il
diniego opposto dall’autorità di tassazione alla richiesta di riduzione
formulata dalla ricorrente configuri, come essa sostiene, una palese
contraddizione con l’esenzione riconosciutale invece in relazione alle altre
imposte, quasi che si trattasse di una lacuna della legge, da colmare
dall’autorità giudiziaria.
- Ci si deve
confrontare infine con l’ulteriore argomento della ricorrente, relativo alle
informazioni che il notaio che ha rogato l’atto pubblico avrebbe ricevuto
dall’autorità di tassazione, prima di stipulare il contratto.
7.1.
Il principio della buona
fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia, é direttamente deducibile dall’art. 4 Cost. ed ha carattere
costituzionale. Deriva tra l’altro da questo principio che le informazioni ed
assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo
dell’amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l’autorità. La
realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere
se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe
potuto riconoscere l’inesattezza dell’informazione nonché l’incompetenza
dell’autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia p. 297.).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un’informazione erronea rilasciata dall’autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l’informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l’autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l’inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell’esattezza dell’informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l’ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib
385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen
der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo
1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75
B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni
sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea
per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992,
p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 25 s.).
7.2.
Alla luce dei presupposti
descritti, si deve escludere che l’autorità fiscale sia vincolata alle
informazioni offerte ai contribuenti.
In primo luogo, non è per
niente provato il contenuto dell’informazione che l’Ufficio dei registri
avrebbe dato al notaio incaricato dalla ricorrente. L’onere di provare di avere
ricevuto una determinata informazione dall’autorità spetta infatti al contribuente;
è dunque quest’ultimo a sopportare le conseguenze di difficoltà probatorie e circostanze
non chiarite (Baur, op. cit., p. 242). Nel caso di informazioni orali, è
sempre difficile verificare l’esistenza dei presupposti per considerare
vincolante l’informazione dell’autorità. Difficoltà probatorie possono essere
superate dal contribuente, che abbia ricevuto un’informazione orale, mettendole
per iscritto e sottoponendole all’autorità: se quest’ultima non reagisce in un
termine ragionevole, l’informazione si considera vincolante (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 917; Baur, loc.
cit.).
Interpellato dal
Dipartimento delle istituzioni, in sede di istruzione del ricorso di prima
istanza contro la tassazione, l’Ufficiale dei registri di __________ ha
affermato di non essere in grado «di affermare né di negare con certezza che il
cassiere abbia rilasciato l’affermazione riportata dal ricorrente», ma ha
comunque precisato che «il sottoscritto ha ribadito, nell’ambito dei colloqui
relativi alla procedura Friedrich, che l’art. 38 cpv. 3 DL sulla Tariffa non
era applicabile» (cfr. osservazioni del 5 settembre 1997 alla Sezione del
Registro fondiario e di commercio).
Di fronte ad una simile
situazione, è escluso che un legale, che è comunque tenuto ad accertarsi delle
conseguenze fiscali dell’atto che viene invitato a perfezionare, possa richiamarsi
ad un’informazione ottenuta verbalmente da un cassiere, quando la stessa
contrasta in modo palese con la chiara lettera della legge applicabile. Una
tale pretesa è ancor meno giustificata, se si pensa che l’Ufficiale dei
registri ha esplicitamente precisato di avere orientato il notaio in merito
alle disposizioni applicabili e alla loro inderogabilità.
- Ne consegue che il
ricorso deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Vicepresidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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