AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.175
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00175
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 ottobre 1997
in
materia di: imposte comunali 1990
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con scritto del 1°
settembre 1997, redatto in lingua tedesca, __________ __________ ritornava al
Comune di __________ il conteggio concernente il conguaglio dell'imposta
comunale per il 1990, chiedendone la traduzione in tedesco;
-
che il Municipio di
__________, con lettera del 17 settembre 1997, ritornava il conteggio al
contribuente, attirando la sua attenzione sui termini di scadenza indicati per
il pagamento del conguaglio;
-
che, in seguito ad un
nuovo scritto del contribuente, che asseriva di non conoscere l’italiano,
l'Ufficio di tassazione, con decisione del 14 ottobre 1997, dichiarava irricevibile
il reclamo del contribuente, non concernendo esso né l'assoggettamento né il
calcolo dell'imposta bensì una questione linguistica;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in tedesco, __________
__________ ribadisce di non conoscere l'italiano ed esige la traduzione in
tedesco della decisione notificatagli;
-
che questa Camera ha
indirizzato al contribuente, il 23 ottobre 1997, una lettera raccomandata, con
la quale lo ha invitato a tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria dell'irricevibilità
in caso di mancata traduzione;
-
che il contribuente ha
rinviato alla Camera, in data 12 novembre 1996, lo scritto ricevuto, allegando
una lettera in cui, in lingua tedesca, ripete di non conoscere l’italiano;
-
che, come già più volte
ricordato al ricorrente, in occasione di precedenti ricorsi, tutti fondati
sulla sua pretesa di ricevere decisioni in lingua tedesca, l’osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza,
in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in
lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83
III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT
n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);
-
che, di fronte al ricorso
del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario,
per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia
37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto,
con scritto del 23 ottobre 1997, a segnalare il vizio al ricorrente e ad
attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se
non quella di dichiararlo irricevibile;
-
che, nella commisurazione
della tassa di giustizia e delle spese processuali si tiene conto del carattere
pretestuoso e defatigatorio del ricorso, con il quale il ricorrente propone per
l’ennesima volta una censura che già varie sentenze di questa Camera (una delle
quali è stata anche impugnata al Tribunale federale, che non è entrato nel
merito del ricorso, con sentenza del 6 settembre 1996) hanno avuto modo di
dichiarare destituita di fondamento.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, in complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster