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che, con decisione del 13
gennaio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale
commisurava il reddito del lavoro in fr. 25’300.–, il reddito aziendale in fr.
16’000.– ed il reddito della sostanza in fr. 2’078.–, tutti in media annua;
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che, ammesse le deduzioni
del caso, il reddito imponibile ammontava a fr. 18’500.– per l’IC
(corrispondente a un’imposta annua di fr. 147.–) mentre era inferiore al minimo
imponibile per l’IFD;
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che, con scritto del 15
maggio 1997, i contribuenti chiedevano la riduzione del reddito aziendale,
adducendo di essersi avveduti della rettifica effettuata dall’autorità fiscale,
rispetto a quanto da loro dichiarato, solo dopo aver ricevuto un conteggio dei
contributi personali AVS per un ammontare di fr. 876.–;
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che, con decisione del 15
settembre 1997, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in
quanto inoltrato ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la
richiesta di ridurre il reddito aziendale, ritenendo del tutto sproporzionato
il conteggio dei contributi AVS ricevuto dalla Cassa di compensazione;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, per quanto attiene
alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la
ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti
procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT
188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
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che, in altri termini,
come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in
modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il
rispetto dei termini;
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che, nella fattispecie,
neppure i ricorrenti invocano uno dei motivi di restituzione del termine
previsti dalla legge, ragione per cui la decisione impugnata si rivela ineccepibile;
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che, del resto, come
detto, le censure dei ricorrenti paiono indirizzate contro il conteggio dei
contributi AVS piuttosto che contro la tassazione IC/IFD;
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che, a tale proposito, non
si può fare a meno di osservare come sia la tassazione IFD a fungere da base
per il calcolo dei contributi AVS (art. 23 cpv. 1 OAVS), mentre è la tassazione
IC ad essere oggetto del presente ricorso;
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che, infatti, neppure se
avessero impugnato la decisione del 13 gennaio 1997 nel termine di 30 giorni, i
contribuenti avrebbero potuto domandare la modifica della tassazione IFD,
mancando loro un interesse ad impugnarla, per il fatto che l’imposta ammontava
a zero franchi;
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che, alla luce di tale
constatazione, si deve ritenere che i ricorrenti possano comunque domandare
all’autorità preposta alla commisurazione dei contributi AVS di riesaminare il
calcolo contestato;
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che, infatti, la
giurisprudenza in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti ammette che
la cassa di compensazione possa svincolarsi dalle indicazioni fornite dalle
autorità fiscali, qualora si debba ritenere che non si potesse pretendere dal
contribuente l’avvio di una procedura giudiziaria fiscale, in considerazione
del trascurabile o del tutto inesistente riflesso sulla commisurazione
dell’imposta federale diretta (DTF 110 V 373 consid. 3b);
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che, su tali presupposti,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso il riesame dei fattori
fiscali da parte della cassa di compensazione, in un caso in cui il ricorrente
aveva rinunciato ad interporre ricorso contro una decisione fiscale, ammontando
il valore litigioso a soli fr. 195.80 (DTF 110 V 373-374);
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che a maggior ragione si
giustificherebbe una riconsiderazione dei dati fiscali nel caso qui in esame,
in cui al ricorrente mancava del tutto l’interesse ad impugnare la tassazione
dell’imposta federale diretta;
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che si attira inoltre
l’attenzione delle parti sull’eventualità di intraprendere una tassazione
intermedia per mutamento della professione a partire dal momento in cui il signor
__________ ha cessato l’attività indipendente principale ed ha iniziato a lavorare
quale dipendente per il Comune di __________;
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che, viste le
particolarità del caso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di
giustizia e le spese, nonostante la soccombenza.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994