AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.159
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00159
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 settembre 1997
in
materia di: IC 95/96 e IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________ __________,
rappr.
da: __________. , __________ __________ (),
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ è
assoggettato alla sovranità fiscale ticinese dal 1° agosto 1995. Da quella data
fino alla fine del periodo di tassazione IC 1995-96 e per il successivo periodo
l'UT ha esposto al contribuente un reddito aziendale di fr. 65'000.-- di media
annua, determinato in via di valutazione sulla base del calcolo del dispendio
(cfr. decisione su reclamo del 15 settembre 1997 per l'IC 1995-96 e dell'8
settembre 1997 per l'IC e l'IFD 1997-98).
-
Con ricorso del 26
settembre 1997 il contribuente, assistito dal fiduciario __________ __________,
contesta il reddito aziendale espostogli dall'UT nella tassazione IC 1997-98,
producendo una dichiarazione della ditta __________ __________ di __________,
dalla quale risulta che le provvigioni pagate nel 1996 sono soltanto di fr.
54'500.--.
Su invito di questa
Camera, il fiduciario __________ ha comunicato che il ricorso va esteso anche
alla tassazione 1995-96.
- All'udienza del 12 novembre
1997 il giudice delegato, dopo aver sentito le parti, ha formulato la proposta
di ridurre il reddito da attività indipendente a fr. 58'000.-- di media annua
per entrambi i periodi.
L' Ufficio di tassazione
ha aderito seduta stante alla proposta. Il rappresentante dei ricorrenti ha
dato la propria adesione con scritto del 21 novembre 1997.
- Vero è che, in detto
scritto, il rappresentante dei ricorrenti sembrerebbe, in modo invero alquanto
confuso, subordinare l'accettazione allo stralcio dal calcolo del dispendio
dell'affitto pagato da gennaio a luglio del 1995 nel Canton Grigioni, asserendo
che avrebbero vissuto in un appartamento di loro proprietà.
La richiesta non solo è
manifestamente infondata, ma frutto di grande confusione da parte del
patrocinatore.
Egli stesso infatti
dichiara nella stessa lettera che i ricorrenti dall'inizio del 1993 non
possedevano più alcuna sostanza immobiliare nel Canton __________, avendo perso
tutta la sostanza, appartamento in PPP compreso, causa speculazioni errate all'estero
e produce addirittura le tassazioni grigionesi, che comprovano tale circostanza.
D'altra parte, come deve
essere ben noto a una persona che esercita la professione di fiduciario, in
caso di inizio di assoggettamento i fattori imponibili sono stabiliti sul
presente, ossia su quanto conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante
un anno almeno (art. 53 cpv. 1 lett. a LT), e non sul passato, ossia sui due
anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 52 cpv. 2 LT).
Non si vede quindi come si
possa sostenere, senza contraddirsi, che i ricorrenti avrebbero vissuto in un
appartamento di loro proprietà, quando poco prima si afferma e si prova che
dall'inizio del 1993 non possedevano più alcuna sostanza immobiliare. Ma v'è di
più! Nella dichiarazione d'imposta da loro sottoscritta, i ricorrenti menzionano
di aver pagato nel 1995 un canone di locazione annuo di fr. 28'300.-- nei
__________.
In simili condizioni, non
può essere ascoltata, in quanto priva del benché minimo fondamento, la
richiesta di espungere dal calcolo del dispendio la parte del canone di
locazione.
Il calcolo del dispendio
effettuato dall'UT - e noto al rappresentante del ricorrente, cui è stato
spiegato in occasione dell'udienza - si fonda sulle entrate e le uscite di un
periodo omogeneo. Eliminare il canone di locazione __________ significherebbe
quindi togliere dal calcolo parte delle spese del periodo considerato e ridurre
arbitrariamente le uscite.
- Le spese del ricorso e la
tassa di giustizia, malgrado il parziale accoglimento del ricorso, vanno
accollate per intero ai ricorrenti. La presente procedura trae invero origine
dalla negligenza loro in sede di dichiarazione d'imposta e del loro patrocinatore
in sede di reclamo e poi anche di ricorso, nel presentare dati completi e
attendibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo dell' 8 settembre 1997 e del 15 settembre
1997 sono riformate nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr.
58'000.--. Per il resto sono confermate.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster