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Numero d'incarto:
80.1997.151
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00151
Lugano
8 ottobre
1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7
settembre 1997
in materia di: IC
93/94 intermedia
presentato da:
__________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il
18 ottobre 1993 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
ed __________ __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui il
reddito del lavoro veniva fissato in fr. 87'144.-- di media annua. La tassazione
cresceva incontestata in giudicato e diveniva pertanto definitiva. Da qui il
conteggio definitivo IC/IFD emesso dall'Ufficio di esazione il 28 febbraio
A
partire dal 1° settembre 1993 il salario di __________ __________ passava da
fr. 5'158.-- di media annua a fr. 26'052.--.
Il
16 giugno 1997 l'UT notificava pertanto ai coniugi __________ una tassazione
intermedia, sia in materia di IC che di IFD, per inizio dell'attività. A
seguito del reclamo presentato dai contribuenti, l'UT di __________, con
decisione del 18 agosto 1997, precisava che il motivo della tassazione
intermedia non era, come erroneamente indicato nella notifica di tassazione,
l'inizio d'attività della moglie, bensì l'aumento del reddito in misura
superiore al 50%. Per questo motivo confermava la tassazione intermedia in
materia di IC, annullando invece la tassazione intermedia in materia di IFD,
poiché la legge federale non prevede tale motivo di tassazione intermedia.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento
anche della tassazione intermedia in materia di IC, argomentando che il reddito
complessivo della famiglia è passato da fr. 75'350.-- nel 1991-92 a fr.
102'477.-- nel 1993-94.
Rileva
inoltre che il conteggio ricevuto il 28 febbraio 1994 era designato come
definitivo e quindi non più soggetto a modificazione.
- Secondo
l'art. 99 lett. e) LT si fa luogo a intermedia in caso di modificazione
durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo
principale nella misura di almeno il 50%. La norma nella sua formulazione
esprime in modo chiaro la volontà del legislatore e non concede spazio a
interpretazioni diverse da quella che sgorga dal significato letterale delle
parole. La modificazione é riferita al reddito (non all'attività) e deve
esserlo nella misura di almeno il 50%; questa proporzione costituisce la soglia
minima della riduzione del salario. Ne consegue che é dato il caso di
intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura inferiore al 50% ma
che ciò non di meno il reddito lo é per almeno la metà. E, inversamente, che
non é dato motivo di intermedia se l'attività fosse ridotta di oltre la metà
senza riduzione del 50% del salario. Invero non sempre la riduzione del tempo
di lavoro e del salario sono proporzionali.
Va
inoltre rilevato che la modifica del reddito d'attività lucrativa dipendente
deve essere, secondo la norma di legge, durevole. Secondo giurisprudenza e
dottrina la modificazione è considerata durevole quando dura almeno due anni
(cfr. per tutte CDT n. ..__________ del 4 novembre
1996 in re M. G.).
Questa
Camera ha inoltre precisato che, al di là dell’apparentemente chiara lettera
della norma, in caso di aumento del reddito la tassazione intermedia è data
solo in caso di raddoppio. Infatti, in caso di applicazione letterale della
norma, la tassazione per aumento del reddito del 50% nel caso di una persona
che lavora a metà tempo dovrebbe essere effettuata già in caso di passaggio ad
un orario di lavoro con corrispondente reddito del 75% (cfr. CDT n. 360
del 31 dicembre 1992 in re L.R.; inoltre Soldini, La tassazione
intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Repertorio
1991, pp. 214 ss.; si veda pure Basellandschaftilche Steuerpraxis, III, 1977,
p. 237)
È
del tutto pacifico, per quanto precede, che il motivo di tassazione intermedia
per aumento o diminuzione del reddito, previsto dalla Legge tributaria del 1976
applicabile fino al termine del periodo fiscale 1993-94, deve realizzarsi nella
persona del contribuente direttamente toccato. Esso non concerne quindi
l’insieme dei redditi del lavoro della coppia né tanto meno l’insieme dei loro
redditi, indipendentemente dalla loro natura.
- Nel
caso in esame __________ __________ a partire dal 1° settembre 1993 ha cambiato
posto di lavoro incrementando la propria occupazione e, di conseguenza, il
proprio reddito in misura considerevole: da un reddito annuo di poco superiore
a fr. 5'000.-- è passata ad uno di oltre fr. 26'000.--. Risulta dunque
chiaramente realizzata la condizione quantitativa del raddoppio del reddito,
essendosi lo stesso più che quintuplicato.
L’aumento
rilevato dall’UT perdurava ancora alla fine del 1996. Risulta quindi adempiuta
anche la condizione temporale della durevolezza della modificazione.
Per questi motivi,
visto per le spese
l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 180.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di
diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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