AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.15
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00015
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 16 gennaio 1997
in
materia di: imposta di bollo
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
In data 31 marzo 1994,
__________, domiciliato a Largario, costituiva un diritto di compera sulla
part. n. __________ RFP di __________, a favore dei coniugi __________ e
__________, cittadini italiani dimoranti a __________. Il prezzo, per il
terreno e la casa in costruzione sullo stesso, era stabilito in fr. 650’000.–.
L’archivista notarile
assoggettava il rogito all’imposta di bollo di fr. 1’950.–, corrispondente al
3‰ del valore rogato.
1.2.
Con atto pubblico del 18
settembre 1996, __________ vendeva a __________ le part. n. __________ e
__________ RFP di __________, ottenute dal frazionamento del primitivo mapp. n.
__________. Il prezzo concordato era di fr. 540’000.– per il primo fondo e di
fr. 110’000.– per il secondo. Nel rogito, le parti precisavano che il contratto
di compravendita in questione sostituiva il precedente contratto di costituzione
di diritto di compera, in seguito ai fatti seguenti: l’acquisto del domicilio
in Svizzera da parte del signor __________; l’esigenza di frazionamento del
fondo; la rinuncia all’acquisto da parte della moglie __________.
L’archivista notarile
assoggettava la copia dell’atto pubblico insinuata all’Archivio ad una nuova
imposta di bollo, per un ammontare di fr. 1’950.–, con bolletta del 8 ottobre
1996.
- __________ impugnava
la decisione relativa all’imposta di bollo dell’8 ottobre 1996, con reclamo
all’Ufficio dei registri di __________. Secondo il reclamante, la seconda
tassazione avrebbe dovuto essere annullata, in virtù dell’art. 9 lett. g LB
e in applicazione analogica dell’art. 20 cpv. 1 lett. n LB, data
l’identità tra il contratto di costituzione di diritto di compera del 1994 e il
contratto di compravendita del 1996.
L’Ufficio dei registri
respingeva il gravame, con decisione del 17 dicembre 1996, nella quale rilevava
come i due contratti non presentassero l’identità pretesa dal reclamante,
essendo mutati sia il rapporto giuridico sia le parti contraenti sia l’oggetto.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula l’annullamento
della tassazione già contestata con reclamo. Il ricorrente invoca, nuovamente,
in primo luogo, per analogia, l’art. 20 cpv. 1 lett. n LB, che esenta i
rinnovi taciti di contratti per scrittura privata, e, in secondo luogo, l’art.
9 lett. g LB, che prevede l’imposizione unica di più stipulazioni tra le
stesse parti e relative al medesimo oggetto.
Nelle sue osservazioni del
19 febbraio 1997, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle
finanze e dell’economia propone di respingere il ricorso.
- 4.1.
È soggetta all’imposta di
bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere
determinato o determinabile (art. 19 LB).
L’imposta di bollo sulla
copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o
frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB).
Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare dell’imposta è
invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB).
Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipotecarie (art. 18 LB).
L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille
del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
4.2.
L’imposta sul bollo va
considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione
dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico sostanziale
su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si
tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai
motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono
conseguire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF
II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117
Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione
totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M,
cifra 111 segg., in particolare 111.6).
4.3.
Circa la determinazione
del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia
agli art. 9 e 10 LB).
L’art. 9 lett. g LB, in
particolare, prevede che, in caso di più stipulazioni contrattuali fra le
stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sola
volta ed aggiunge che, se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto
rappresenta un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate,
sarà imponibile solo il valore aggiuntivo. Con questa disposizione, il
legislatore del 1986 ha voluto introdurre nella nuova legge sul bollo una
prassi già in uso vigente la vecchia legge. Lo scopo di tale norma è, secondo
l’espressa volontà dello stesso legislatore, di scongiurare risultati
manifestamente iniqui cui potrebbe indurre la natura documentale dell’imposta
di bollo. Si vuole cioè evitare di imporre due o più volte le successive
stesure di convenzioni-quadro, di più atti preliminari ecc. che preludono alla
stipulazione di una pattuizione definitiva e particolareggiata oppure anche di
più stipulazioni successive in materia di appalti edilizi (Messaggio
cit., p. 48).
Gli esempi citati nel
Messaggio del Consiglio di Stato si riferiscono manifestamente a rapporti
contrattuali che vengono usualmente disciplinati nella forma della scrittura
privata. Come detto, la disposizione in questione è tuttavia applicabile anche
agli istromenti notarili, in virtù del rinvio contenuto all’art. 22 cpv. 3 LB.
4.4.
Con una serie di decisioni
del 1996 (cfr. p. es. CDT n. 80.95.00255 del 21 marzo 1996 in re D. e
M.Z., L.A., P.Z.A., di prossima pubblicazione in RDAT II-1996), la
Camera di diritto tributario ha deciso che la stipulazione di un atto
aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico costituisce un caso di
«stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto»,
cui è applicabile pertanto la regola prevista dall’art. 9 lett. g LB.
Questa Corte ha ricordato,
infatti che la Legge notarile (LN) consente solo eccezionalmente delle
correzioni o delle variazioni e sempre seguendo apposite procedure. In
particolare, dopo la sottoscrizione dell’atto sono ammesse
variazioni soltanto mediante l’apposizione di postille, nel rispetto della
procedura prevista dall’art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o
non siano ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle
rettifiche e integrazioni dell’atto pubblico che si può ritenere servano a
rimuovere errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una
modifica del contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato
quest’ultimo, allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in
forma autentica se si richiede l’atto pubblico. Esso deve essere allestito
quale atto aggiuntivo rispetto al documento che deve essere modificato oppure
quale nuovo documento autonomo (Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht,
Zurigo 1993, pp. 378 e 641; Ruf, Notariatsrecht – Skriptum, Langenthal
1995, p. 378).
L’esigenza di procedere
alla stipulazione di un nuovo atto pubblico per la correzione di un rogito
discende dal principio dell’unità dell’atto e dal principio dell’identità e
dell’esattezza contenutistica della formulazione (Ruf, Die Korrektur der
öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).
La necessità di una nuova
stipulazione, rispettosa della forma dell’atto pubblico, anche se si tratta
semplicemente di modificare una pattuizione precedente, è dunque la mera
conseguenza delle rigorose esigenze poste dalla forma autentica richiesta per
determinati atti giuridici.
Alla luce di queste
considerazioni, la Camera aveva concluso che l’atto aggiuntivo, che, nella
fattispecie, era stato stipulato al solo fine di precisare, su richiesta della
banca creditrice, il numero di mappale dell’immobile costituito in pegno, e
l’atto precedente, che veniva modificato, rappresentavano proprio «stipulazioni
contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le quali
la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto
una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un
incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà
imponibile solo il valore aggiuntivo.
- 5.1.
Nel caso in discussione,
aldilà delle ragioni che avrebbero indotto le parti a preferire la stipulazione
della compravendita rispetto all’esercizio del diritto di compera, è evidente
che mancano i requisiti cui la legge subordina l’applicazione dell’eccezione prevista
dall’art. 9 lett. g LB.
Caratteristica comune a
tutti i casi decisi nel 1996 è infatti che l’atto aggiuntivo era stato rogato
solo per apportare correzioni al contratto di compravendita precedentemente
stipulato; la forma dell’atto pubblico era però stata necessaria, essendo le
parti già state congedate dal notaio.
Qui, invece, non si tratta
di mere correzioni dell’atto pubblico precedente. Al contrario, vi è stata la
stipulazione di un contratto diverso, fra parti solo parzialmente coincidenti.
5.2.
È vero che, se il
ricorrente si fosse limitato a esercitare il diritto di compera, procedendo ad
una correzione del precedente atto pubblico per quanto attiene alla descrizione
dei fondi oggetto del negozio, egli avrebbe evitato una seconda imposizione. E
non è meno vero che la stessa legge sul bollo dichiara esenti i rinnovi e le
cessioni di diritti di compera (art. 20 cpv. 1 lett. f LB), nell’intento
di evitare che lo sviluppo progressivo dei rapporti fra le parti comporti
l’imposizione plurima dello stesso rapporto contrattuale.
Tuttavia, le esenzioni
volute dal legislatore non possono essere estese in via interpretativa, proprio
in considerazione del carattere formale del tributo in esame (v. supra, consid.
4.2.), che non permette di far prevalere considerazioni di carattere economico.
Oggetto dell’imposta è infatti non l’utile conseguito con il contratto bensì il
contratto stesso, anzi un documento contenente un accordo contrattuale. Se, per
qualunque ragione, i contraenti decidono di non eseguire un negozio stipulato
in precedenza e ne pongono in essere uno diverso, che ha per oggetto lo stesso
bene immobiliare, non possono dunque invocare la stretta connessione dei due
negozi per ottenere l’esenzione di uno di essi dall’imposta documentale.
5.3.
Le argomentazioni che
precedono, in particolare quelle che si riferiscono alla necessità di non
estendere in via di interpretazione le eccezioni all’imposizione previste dalla
legge, impongono di respingere chiaramente l’ulteriore proposta del ricorrente
di applicare per analogia l’esenzione dei «rinnovi taciti di contratti»,
prevista dal combinato disposto degli articoli 20 cpv. 1 lett. n e 7
cpv. 2 lett. d LB.
5.4.
Si aggiunga un’ultima
considerazione. Se si volesse aderire alla richiesta del ricorrente e imporre
uno solo dei due contratti, si tratterebbe di scegliere arbitrariamente non
solo l’oggetto dell’imposta ma anche il debitore della stessa: dato che non vi
è identità fra i contraenti – acquirenti erano infatti il signor __________ e
la moglie al momento della costituzione del diritto di compera, mentre era il
solo marito in occasione della compravendita – anche i debitori dell’imposta,
secondo l’art. 23 LB, non sono più gli stessi. Decidendo di imporre solo la
costituzione del diritto di compera o solo la compravendita, si deciderebbe anche,
in base a criteri difficili da immaginare, a chi chiedere il pagamento
dell’imposta.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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