AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.144
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00144
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 25 agosto 1997
in
materia di: imposta di bollo
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
2.
__________ __________, __________
__________,
entrambi
rappr. dall’avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con scrittura
privata del 4 febbraio 1997, __________ __________, domiciliato a __________,
vendeva alla __________ __________, con sede a __________, una quantità di
azioni delle società del gruppo __________ equivalente al 31% del capitale
sociale di ciascuna di esse; contestualmente, l’alienante si obbligava a cedere
all’acquirente, nel mese di gennaio del 2000, un’ulteriore percentuale del 24%
del capitale sociale delle stesse società. Il prezzo pattuito per il primo
trasferimento era di fr. 3’700’000.– e per il secondo di fr. 4’100’000.–.
-
In data 25 febbraio
1997, alienante ed acquirente si rivolgevano alla Divisione delle contribuzioni
chiedendo di verificare l’assoggettamento del contratto citato alla legge
cantonale sull’imposta di bollo, che essi stessi ritenevano non fosse dato, in
considerazione della competenza esclusiva della Confederazione.
Con decisione del 16
maggio 1997, la Divisione delle contribuzioni accertava formalmente
l’assoggettamento del contratto di cessione delle azioni all’imposta cantonale,
negando che vi fosse un conflitto con la legge federale sul bollo.
- Venditore e
compratrice impugnavano la suddetta decisione, con reclamo all’autorità
fiscale, ribadendo l’assoggettamento esclusivo alla sovranità fiscale federale.
Il reclamo veniva respinto
dalla Divisione delle contribuzioni, la quale, con decisione del 25 luglio
1997, negava che la competenza della Confederazione escludesse quella
cantonale, dato il diverso carattere dell’imposta cantonale sul bollo, che si
presenta come imposta sul documento.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e la
__________ __________ postulano l’annullamento della decisione della Divisione
delle contribuzioni. A loro avviso, le imposte di bollo federale e cantonale
sono indubbiamente «dello stesso genere», trattandosi in entrambi i casi di
imposte sul traffico giuridico; l’assoggettamento al bollo cantonale di una
fattispecie già colpita da quello federale è pertanto in contrasto con la
Costituzione federale e con l’art. 3 LTB. Lamentano inoltre una disparità di
trattamento, per il fatto che i contratti di vendita di titoli conclusi
quotidianamente dalle banche e dalle società di brokeraggio non sono mai
assoggettati al bollo cantonale.
Nelle sue osservazioni del
10 settembre 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
ricorso.
- 5.1.
Per l’art. 2 cpv. 1 della
legge cantonale sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LB),
del 20 ottobre 1986, soggiacciono all’ imposta di bollo i seguenti contratti
stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:
a) contratti
che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo
l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i
contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa
materiale o immateriale;
b) mutui
di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti
(art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi
compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad
eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ ambito di
professioni analoghe;
d) mediazione
immobiliare.
Soggiacciono pure
all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi
indicati nel precedente capoverso.
5.2.
L’ imposta di bollo sui
contratti per scrittura privata è di fr. 1.– per mille o frazione di mille del
valore determinato o determinabile (art. 8 cpv. 1 LB).
L’
imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’ 000.– quando nessuna delle
parti ha domicilio o sede nel Cantone (art. 8 cpv. 2 LB).
5.3.
L’imposta sul bollo va
considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione
dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico
so-stanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume.
Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e
dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che
intendono conse-guire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109
Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re
H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato
con-cernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del
15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).
- I ricorrenti
chiedono che sia constatata l’esenzione della cessione delle azioni in
questione, in applicazione dell’art. 3 LTB e dell’art. 41bis cpv. 2
Cost. fed., i quali escludono che ciò che la legislazione federale assoggetta
al bollo oppure che dichiara esente possa essere assoggettato ad imposte
cantonali o comunali dello stesso genere.
Il problema è dunque di
stabilire se tale competenza esclusiva della Confederazione si opponga anche
all’assoggettamento ad un’imposta come quella ticinese di bollo.
6.1.
Deve anzitutto essere
precisato che l’imposta di bollo federale è stata concepita dal legislatore
come imposta su transazioni. Nonostante il riferimento dell’art. 41bis
cpv. 1 lett. a Cost fed. all’impiego di documenti determinati, quale
presupposto per l’assoggettamento al bollo federale, dottrina e giurisprudenza
concordano ormai nel ritenere che il vero oggetto dell’onere fiscale non sia il
documento in se stesso bensì il rapporto giuridico materiale che esso
rappresenta. Diversamente dalle imposte di bollo della maggior parte dei
Cantoni, ivi compreso il Canton Ticino, le imposte di bollo federale devono
pertanto essere qualificate come imposte su transazioni giuridiche e non
imposte su documenti o sull’impiego di cartevalori. Per questa ragione, l’art.
1 cpv. 2 LTB dispone che gli atti giuridici soggetti all’imposta di bollo siano
imponibili anche se non vengono emessi o consegnati titoli (Locher,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 14 e n.
15 ad art. 41bis Cost. fed. e giurisprudenza citata, in particolare DTF
109 Ia 304).
6.2.
L’art. 41bis
cpv. 2 Cost. fed. nasce dal primitivo art. 41bis cpv. 1 seconda
frase Cost. fed., che vietava ai Cantoni di assoggettare ad un’imposta di bollo
o di registro documenti che la Confederazione impone o dichiara esenti. Nel
1958, la regola dell’esclusività è stata trasferita al cpv. 2 e il suo campo
d’applicazione è stato esteso anche all’imposta preventiva ed all’imposta sul
tabacco. Nel contempo, si è precisato che l’imposizione o l’esenzione di
determinati oggetti deve scaturire dalla legislazione federale e che la
regola dell’esclusività vale solo per imposte cantonali e comunali dello
stesso genere (Locher, Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, n. 72 ad art. 41bis Cost. fed.).
Le conseguenze della
competenza esclusiva della Confederazione, per quanto concerne l’imposta di
bollo, possono allora essere così definite:
• al
di fuori dell’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali» – a
cui solo si riferisce la competenza esclusiva, secondo l’art. 41bis
cpv. 1 lett. a Cost. fed. – la sovranità cantonale in materia di imposte
di bollo è illimitata (Locher, op. cit., n. 75 ad art. 41bis
Cost. fed.);
• entro
l’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali», è esclusa una
competenza cantonale sia in relazione a ciò che la legge federale assoggetta a
un’imposta di bollo sia in relazione a ciò che dichiara esente: la norma è
stata formulata con l’intento di evitare che le imposte di bollo soppresse in
occasione di una revisione della legge federale siano immediatamente
reintrodotte dai Cantoni (Locher, op. cit., n. 77 ss. ad art. 41bis
Cost. fed.). Si aggiunga che, oltre ai documenti assoggettati all’imposta
federale o esonerati, ai Cantoni è vietato imporre anche ogni altro documento
che si riferisca allo stesso rapporto giuridico (ASA 53 p. 431);
• in
un campo libero entro l’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali»,
qualora cioè la Confederazione non faccia uso della propria competenza per
imporre determinati «documenti concernenti operazioni commerciali» ma
d’altronde non affermi neppure la loro esenzione: i Cantoni sono allora liberi
di “occupare” la lacuna esistente (Locher, op. cit., n. 85 ad art. 41bis
Cost. fed.).
6.3.
La legislazione federale
non precisa cosa debba intendersi per «imposte cantonali e comunali dello
stesso genere». La dottrina osserva che, a prescindere dal problema della
relazione fra il tributo e il rapporto giuridico, la nozione di imposta “dello
stesso genere” rinvia anche alla contiguità fra la natura dell’imposta
cantonale di cui si tratta e l’imposta federale.
Dalla giurisprudenza del
Tribunale federale non si evincono tuttavia criteri univoci per stabilire quando
un’imposta cantonale sia compatibile con quella federale.
Dapprima, l’Alta Corte ha
affermato che può esservi un conflitto solo se un’imposta di bollo cantonale si
fonda sul contenuto stesso del rapporto giuridico (bollo proporzionale) e non
quando si tratti di un bollo fisso o di formato avente mero carattere formale (DTF
66 I 92); più recentemente, ha sostenuto che neppure i bolli proporzionali si
fonderebbero sul rapporto giuridico sostanziale (DTF 109 Ia 304), sicché
i casi conflittuali sarebbero praticamente esclusi (Locher, op. cit., n.
84 ad art. 41bis Cost. fed.). In un’ulteriore sentenza, relativa ad
un caso ticinese, il Tribunale federale ha però concluso che i bolli
proporzionali variabili restano vietati in quanto imposte “dello stesso genere”,
nella misura in cui concernono lo stesso rapporto giuridico (ASA 53 p.
431; Locher, loc. cit.).
6.4.
A ben vedere, non è però
necessario dire l’ultima parola sulla delimitazione della nozione di “imposta
dello stesso genere”.
Oltre alla sentenza del
Tribunale federale appena citata, vi è un altro elemento che consente di
ritenere che l’imposta ticinese sul bollo sia “dello stesso genere”
dell’imposta sul bollo federale: la volontà stessa del legislatore cantonale.
Il Consiglio di Stato, allorché ha intrapreso la revisione totale della legge
cantonale sul bollo, nel 1986, aveva ben chiari i limiti cui lo sottoponeva il
legislatore federale, tanto è vero che ha espressamente affermato quanto segue:
«La percezione di
un’imposta di bollo da parte dei Cantoni è risultata limitata in seguito
all’emanazione avvenuta il 4 ottobre 1917 della legge federale sulle “tasse” di
bollo. Tra l’altro nel già citato messaggio del Consiglio di Stato del 18 novembre
1932 si era asseverato che si deve anche “riempire”, almeno in parte, il vuoto
che, in questa categoria del bilancio (i.e. le entrate fiscali per diritti di
bollo) si è venuto formando per effetto dell’applicazione della legge federale
sulle “tasse” di bollo» (Messaggio del Consiglio di Stato concernente
la revisione della legge sul bollo del 16 giugno 1966, n. 3009 del 15 gennaio
1986, par. 131, p. 7).
Nello stesso messaggio del
1986, il governo cantonale si dimostra altresì consapevole della preclusione
che discende, per la legge cantonale, dalle esenzioni previste dal legislatore
federale: «pertanto (cioè alla luce dell’art. 3 cpv. 2 LTB, NdR) è escluso
– contrariamente a quanto si era pensato nel 1975 – che si possano ricuperare,
ai fini del bollo cantonale, fattispecie liberate dall’imposizione federale,
pur mancando una dichiarazione esplicita di esenzione» (Messaggio
cit., par. 132.3, p. 10).
È evidente che, se non
avesse considerato l’imposta cantonale “dello stesso genere” di quella
federale, il legislatore cantonale non si sarebbe neppure posto il problema di
determinare il campo di applicazione del bollo cantonale alla luce dei criteri
dettati dall’art. 3 cpv. 2 LTB e dall’art. 41bis Cost. fed.. Né si
potrebbe argomentare che, al momento in cui intraprendeva la revisione della
legge cantonale, non era consapevole della differenza fondamentale tra tributo
federale e tributo cantonale, rappresentata dal mero carattere documentale del
secondo: infatti, la sentenza del Tribunale federale, in cui tale principio è
stato affermato in modo chiaro e univoco era già stata pronunciata ed è servita
da fondamento per lo stesso legislatore ticinese (cfr. Messaggio cit.,
par. 111, p. 1 ss.).
- Accertato che
l’imposta cantonale di bollo è “dello stesso genere” di quella federale, si
tratta di verificare che, in concreto, imponendo la cessione delle azioni
intervenuta fra i ricorrenti, il Canton Ticino “si sovrapponga” ad una
competenza federale.
7.1.
L’art. 13 cpv. 1 LTB
dispone che sia assoggettato alla c.d. “tassa” di negoziazione il trasferimento
a titolo oneroso della proprietà di documenti di cui al cpv. 2, se uno dei
contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli domiciliato in
Svizzera. Fra i “documenti” in questione rientrano le azioni e le altre quote
sociali (art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 2 LTB). Fra i “negoziatori di titoli”
rientrano, oltre alle banche, anche le persone fisiche e giuridiche, le società
di persone svizzere, come pure gli stabilimenti e succursali svizzeri di
imprese straniere, che si occupano professionalmente del commercio di titoli, o
come negoziatori o come mediatori (art. 13 cpv. 3 lett. b LTB).
7.2.
Secondo l’Amministrazione
federale delle contribuzioni, le disposizioni dell’art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 LTB
non permettono ad un Cantone di assoggettare ad un bollo sul valore
l’alienazione di azioni, anche se una simile alienazione dovesse avvenire senza
la collaborazione di un negoziatore di titoli. È irrilevante, a tale proposito,
che il diritto cantonale designi quale oggetto dell’imposta il contratto di
compravendita su cui si fonda la cessione, anziché il trasferimento della
proprietà delle azioni; infatti, il contratto è considerato quale mero veicolo
per il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti imponibili,
trasferimento che è colpito dalla legge federale (cfr. decisione dell’AFC del 4
agosto 1989, in: Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben und
Verrechnungssteuer, n. 9 ad art. 3 LTB).
7.3.
Nella fattispecie, i
ricorrenti hanno prodotto copia di una notifica della tassa di bollo sui titoli
negoziati, inoltrata il 16 giugno 1997 dalla __________ __________
all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Vi si attesta il versamento
di un importo di fr. 5’550.–, corrispondente alla “tassa di bollo su documenti
svizzeri”. Tale importo corrisponde effettivamente all’1,5‰ del valore della
cessione delle azioni intervenuta al momento della firma del contratto
stipulato fra i ricorrenti.
Risulta così dimostrato
non solo che il trasferimento di azioni di cui si tratta rientra fra quelli
soggetti all’imposta federale di bollo, ma anche che tale assoggettamento vi è
stato effettivamente.
Ne consegue che il
contratto di compravendita concluso da __________ __________ e da __________
__________ non può essere sottoposto al bollo cantonale.
7.4.
L’accoglimento del ricorso
consente alla Camera di diritto tributario di rinunciare a pronunciarsi sulle
rimanenti censure dei ricorrenti, in particolare in relazione alla lamentata
disparità di trattamento rispetto a banche e broker, le cui operazioni con
titoli non sarebbero assoggettate all’imposta cantonale di bollo.
- Il ricorso è
accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai ricorrenti è per contro riconosciuta un’indennità per ripetibili, calcolata
secondo la TOA.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 luglio 1997 è riformata nel senso
che è accertata l’esenzione dall’imposta di bollo del contratto stipulato il 4
febbraio 1997 e avente per oggetto la cessione di azioni del gruppo __________
da __________ __________ alla __________ __________.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Ai ricorrenti è riconosciuta
un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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