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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.13
Data decisione, Autorità:
23.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00013
Lugano
23 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 17 gennaio 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, non avendo i coniugi
__________ e __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, nonostante
richiamo, con decisione del 13 giugno 1996 l'Ufficio di tassazione di
__________ diffidava i contribuenti a voler ottemperare all’obbligo entro dieci
giorni, avvertendoli che in caso di inadempimento sarebbero stati multati e
sarebbe stata intrapresa una tassazione d’ufficio;
-
che, in seguito a domanda
del 6 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione concedeva, con decisione del 16
luglio 1996, un’ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione fino al 31
agosto 1996;
-
che, in data 10 agosto
1996, i contribuenti chiedevano ancora una proroga fino alla fine dell’anno;
-
che, con decisione del 13
agosto 1996, veniva concessa una proroga fino al 31 ottobre 1996;
-
che, non avendo ancora
ricevuto la dichiarazione fiscale dei contribuenti, l'Ufficio di tassazione
notificava loro una multa disciplinare di fr. 1’100.–, con decisione del 14
novembre 1996;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre 1996, argomentando
di non avere mai ricevuto una risposta alla lettera con cui, il 10 agosto 1996,
avevano chiesto una proroga fino al 31 dicembre 1996;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 18 dicembre 1996, ribadendo di avere
concesso l’ultima proroga, con scadenza alla fine del mese di ottobre, in data
13 agosto 1996;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare loro inflitta,
confermando di non avere mai ricevuto la decisione del 13 agosto 1996, con cui
l'Ufficio di tassazione avrebbe loro concesso una proroga fino al 31 ottobre
1996;
-
che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
-
che, perché l'autorità fiscale
possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte
condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali
della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il Tribunale federale
ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
-
che, nel caso in esame,
non può esservi dubbio sul fatto che i ricorrenti abbiano commesso una
violazione delle disposizioni citate, non avendo essi ottemperato all’obbligo
di collaborare, neppure dopo la diffida del 13 giugno 1996;
-
che neppure la
circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta
alla loro domanda di proroga del 10 agosto 1996, muta il quadro della situazione;
-
che, infatti, un’istanza
di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine
stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i
termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
-
che, di conseguenza, se
davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna
risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione
fino al 31 dicembre 1996, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre nell’adempimento
dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero dovuto
ritenere vincolante il termine del 31 agosto, loro conferito con l’ultima
decisione in materia;
-
che, d’altra parte, la
tesi su cui si fonda il ricorso appare chiaramente pretestuosa, se non
temeraria, se solo si pensa che tuttora i ricorrenti non hanno adempiuto
l’obbligo di dichiarazione di cui si tratta;
-
che, per quanto concerne
la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle
direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del
1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario
allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale
deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della
capacità contributiva;
-
che, pertanto, la sanzione
è stata commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame,
considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali
determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
-
che l’autorità di
tassazione si è così riferita alla tassazione IC 1989/90, che aveva stabilito
le imposte cantonali complessive in fr. 49’829.20 all’anno;
-
che la sanzione di 1’100
franchi, sia per l’infrazione alla legge cantonale sia per quella alla legge
federale, è stata dunque determinata partendo dal presupposto che non si tratti
di un caso grave, visto che entrambe le leggi prevedono pene più aspre, fino a
raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, introducendo questo
limite inferiore per i casi meno gravi, attenuando così le sanzioni previste dall’abrogato
art. 131 DIFD, il legislatore ha voluto meglio tener conto «del carattere particolare
della semplice multa disciplinare» (Messaggio del Consiglio federale a
sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p.
141);
-
che la sussistenza di un
“caso grave” si valuta in base al significato dell’obbligo infranto,
nell’ottica di una tassazione corretta (Agner/Jung/Steinmann, op. cit.,
p. 473);
-
che per “casi gravi” si
devono intendere, per esempio, quelli di lavoratori indipendenti che non
inviano alcun documento e che possono essere tassati per apprezzamento solo con
molte difficoltà, in particolare per la mancanza di termini di paragone (Behnisch,
Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bun-dessteuer, Berna 1991, p. 369);
-
che, d’altra parte,
compete all’autorità di tassazione, in sede di commisurazione della multa, la
valutazione della “gravità” dell’infrazione commessa da un contribuente;
-
che, la decisione
impugnata, che ha escluso trattarsi di un caso grave, deve essere confermata,
non essendo ravvisabili elementi idonei a capovolgere tale conclusione;
-
che, visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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