Tax appeal partly granted on private car expense adjustment

80.1997.129Übriges Gericht23.03.1998Partially Granted

Zusammenfassung

The Ticino tax chamber partly upheld a taxpayer’s appeal against an ex officio IC/IFD 1995/96 assessment. The taxpayer challenged the treatment of his employment income, especially the private car use adjustment. At the hearing, the parties agreed to reduce the husband’s employment income from CHF 85,000 to CHF 82,500 annually, and the court amended the objection decision accordingly. The court also ordered that no justice fee or costs be charged. For cantonal tax, the judgment is final; for federal direct tax, an appeal to the Federal Supreme Court remains available within 30 days.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994; taxation appeal and costs; where the parties reach an agreement at the appellate hearing on the amount of taxable employment income, the court may adopt that settlement in reforming the objection decision. In tax appeal proceedings, the allocation of court fees and costs follows the applicable cantonal and federal cost rules; the court may dispense with costs where so provided. The judgment is final for cantonal tax and, as to federal direct tax, subject to further appeal within the statutory time limit.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.129

Data decisione, Autorità: 23.03.1998, CDT

Incarto n. 80.97.00129

Lugano 23 marzo 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 29 luglio 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________, domiciliato a __________, è assicuratore alle dipendenze della __________; la moglie __________ è impiegata della __________.

Notificando loro la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 9 dicembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro in fr. 135’000.– in media annua ed il reddito della sostanza in fr. 7’200.–; dopo le deduzioni previste dalla legge, il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 136’100.– per l’IC e in fr. 134’500.– per l’IFD. Si trattava di una tassazione d’ufficio, non avendo i contribuenti inoltrato la dichiarazione fiscale.


__________ interponeva reclamo contro la tassazione in questione, in data 7 gennaio 1997, argomentando di avere inoltrato all'Ufficio di tassazione dei documenti manifestamente non considerati nella decisione. Comunicava inoltre di essere separato dalla moglie. In seguito, trasmetteva all’autorità fiscale alcuni documenti, quali i certificati di salario, i conteggi delle spese professionali e l’elenco dei debiti.

Con decisione su reclamo del 30 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione elevava il reddito del lavoro dei coniugi __________ a fr. 149’351.– (fr. 85’000.– del marito e fr. 59’351.– della moglie) e concedeva le deduzioni richieste, sicché il reddito imponibile si riduceva a fr. 85’947.– per l’IC ed a fr. 89’247.– per l’IFD. Nella motivazione allegata alla decisione, l’autorità di tassazione spiegava di avere aggiunto al reddito del lavoro del marito una ripresa per tener conto dei costi per l’uso privato dell’automobile.

Con un’ulteriore decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per separazione, con effetto dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1996, stralciando dalla tassazione di base i redditi della moglie e le relative deduzioni.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la commisurazione del proprio reddito del lavoro ed in particolare la ripresa delle spese per l’uso privato dell’automobile.

  2. All’udienza del 18 febbraio, con l’accordo del giudice delegato, le parti hanno convenuto di ridurre il reddito del lavoro del marito da fr. 85’000.– a fr. 82’500.– in media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 giugno 1997 è riformata nel senso che il reddito del lavoro del marito è ridotto da fr. 85’000.– a fr. 82’500.– in media annua.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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