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Numero d'incarto:
80.1997.102
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00102
80.97.00103
80.97.00104
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 giugno 1997
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
Fondazione
__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: Ufficio contabile __________ __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La Fondazione
__________ era proprietaria di diverse particelle nel Comune di __________.
Il 5 aprile 1993, con
rogito del notaio __________ __________, costituiva sulla part. n. __________
di mq 3540 e sulla part. n. __________ di mq 1293 un diritto di compera a
favore di __________ __________ per un prezzo di fr. 1'300'000.--.
Contestualmente veniva costituito un diritto di prelazione, sempre a favore di
__________ __________, sulla part. n. __________ di mq 3855.
Il diritto di compera
veniva prorogato a più riprese. Il 22 dicembre 1995, con rogito del notaio
__________, veniva infine ceduto alla __________ __________, che lo esercitava
il 16 luglio 1996, per un prezzo di fr. 1'450'000.--;
Il 1° marzo 1996, sempre
con rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva
all'arch. __________ __________ la part. n. __________ di mq 3575 al prezzo di
fr. 1'000'000.--;
Il 3 aprile 1996, pure con
rogito del notaio __________ __________, la Fondazione __________ vendeva al
dott. __________ __________ __________ __________ __________ la part. n.
__________ di mq 3855 al prezzo di fr. 1'600'000.--, sulla quale l'arch. __________
__________ esercitava il diritto di prelazione che era stato costituito a suo
favore (cfr. rogito del notaio __________ __________ del 5 aprile 1993).
Venivano inoltre vendute,
sia notato a titolo del tutto abbondanziale, altre particelle - le cui tassazioni
non sono litigiose -, segnatamente la n. __________ di mq 2801 all'arch.
__________ al prezzo di fr. 12'000.--; la part. n. __________ di mq 9065 sempre
a __________ al prezzo di fr. 30'000.-- e infine la part. n. __________ di mq
539 a __________ __________, al prezzo di fr. 12'000.--.
- Il 26 febbraio 1997
l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in __________ emetteva le
tassazioni sugli utili immobiliari relative alle suddette cessioni, segnatamente:
-
la
cessione del diritto di compera sulle part. n. __________ e n. __________ da
parte di __________ __________ alla __________ __________;
-
il
trapasso delle part. n. __________ e n. __________, mediante esercizio del
diritto di compera ceduto, dalla Fondazione __________ alla __________
__________;
-
il
trapasso della part. n. __________ dalla Fondazione __________ a __________
__________;
-
il
trapasso della part. n. __________, mediante esercizio del diritto di
prelazione, da parte della Fondazione __________ a __________ __________;
La tassazione relativa
alla cessione del diritto di compera tra __________ e la __________ __________
non è litigiosa, almeno per quanto risulta in questa sede.
Tutte le altre tassazioni
sono state contestate dall'avv. __________ __________ con tempestivo reclamo,
invocando l'applicazione dell'art. 125 LT, poiché la Fondazione __________
avrebbe reinvestito il ricavato. Il calcolo delle relative tassazioni non è
invece contestato in quanto tale. Con decisioni del 27 maggio 1997 l'UT ha
respinto i reclami, rilevando che in concreto non erano dati i presupposti del
reinvestimento.
- Con i presenti,
tempestivi ricorsi la Fondazione __________, assistita dalla __________
__________, chiede l'esenzione dall'imposizione giusta l'art. 126 LT.
La Divisione delle
contribuzioni propone invece di respingere i ricorsi.
- All'udienza del 18
settembre 1997, dopo ampia discussione, sentite anche le spiegazioni della
Divisione cantonale delle contribuzioni e del Giudice, la ricorrente ha
dichiarato di ritirare i tre ricorsi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
I ricorsi sono
stralciati dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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