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Numero d'incarto:
80.1996.98
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00098
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 maggio 1996
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che , precedentemente
domiciliata a __________ () insieme al marito, ha trasferito il
proprio domicilio a __________ il 1° gennaio 1995, divenendo illimitatamente imponibile
nel Canton Ticino;
-
che, non avendo ricevuto
la dichiarazione fiscale 1995/96, in data 10 agosto 1995 l' Ufficio di
tassazione di __________ diffidava la contribuente a volerla inoltrare nel
termine di dieci giorni, avvertendola delle conseguenze della eventuale
inosservanza dei suoi obblighi;
-
che, non essendo stata
pagata la tassa di diffida, il 22 marzo 1996, l'Ufficio esazione e condoni
diffidava la contribuente a pagare, avvertendola che, altrimenti, avrebbe
avviato la procedura esecutiva per l'incasso;
-
che la contribuente
impugnava la diffida, con reclamo del 26 marzo 1996 all' Ufficio esazione e
condoni, osservando di avere ritenuto che la richiesta di proroga, tempestivamente
inviata all'autorità di tassazione con riferimento alla partita fiscale dei coniugi
__________ e __________ (n. di contr. ...),
valesse anche per la tassazione della sola moglie __________;
-
che l' Ufficio di
tassazione di __________, cui l'autorità di riscossione aveva trasmesso il
gravame ritenendosi incompetente, dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto
tardivo;
-
che, secondo gli art. 198
cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a
rimediarvi entro un congruo termine;
-
che la legge tributaria precisa,
a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal
Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30
giorni (art. 198 cpvv. 4 e 5 LT 1994);
-
che pertanto, se la
ricorrente avesse voluto contestare la diffida del 10 agosto 1995, il reclamo
del 26 marzo 1996 sarebbe indubbiamente stato tardivo;
-
che, tuttavia, la signora
__________ ha chiaramente impugnato non la diffida dell'agosto 1995 bensì la
successiva diffida del 22 marzo 1996, intimatale per non aver pagato la tassa
relativa alla prima diffida, tanto è vero che ha indirizzato il proprio reclamo
non all'autorità di tassazione ma all'autorità di esazione;
-
che, infatti, per l'art.
242 cpv. 3 LT 1994, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni
diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la
diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e
227;
-
che pertanto l'Ufficio di
esazione avrebbe dovuto entrare nel merito del reclamo contro la diffida del 22
marzo 1996, invece di trasmetterlo all' Ufficio di tassazione di __________;
-
che, stando così le cose,
questa Camera non può che annullare la decisione su reclamo dell' Ufficio di
tassazione e trasmettere gli atti all'autorità di riscossione, perché entri nel
merito del gravame;
-
che la Camera non può
comunque fare a meno di interrogarsi sull'applicabilità dell'art. 242 cpv. 3 LT
1994, che prevede l'intimazione di una diffida per inosservanza dei termini di
pagamento, anche al caso del mancato versamento di una tassa di diffida di fr.
30.–, quando la disposizione in questione si riferisce espressamente alla
riscossione delle imposte e dei relativi interessi (cfr. art. 242 cpv. 1 LT
1994).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La decisione su reclamo del
19 aprile 1996 è annullata.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all'Ufficio esazione e condoni, perché si
pronunci nel merito del reclamo.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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