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Numero d'incarto:
80.1996.94
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00094
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995-96, inoltrata in data 15 dicembre 1995, __________, domiciliato a
__________, chiedeva la deduzione dal reddito di un importo di fr. 10'231.–,
per spese di malattia, infortunio o invalidità. Alla dichiarazione era allegata
in particolare una nota d'onorario del dentista dott. __________, da cui
risultavano interventi per complessivi fr. 21'758.–, nel corso del 1994.
Con decisione del 26
febbraio 1996, l' Ufficio di tassazione di __________ negava peraltro la
deduzione richiesta, ritenendo che non fossero deducibili le spese per cure
dentarie.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 1996.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 15 aprile 1996, così motivata:
«... Per quanto attiene
le cure dentarie la Divisione delle contribuzioni riconosce come tali le spese
per prestazioni del medico dentista riconosciute dalla Casse malati che
rientrano nell'elenco delle prestazioni obbligatorie incondizionate e
condizionate, come pure quelle riconosciute dall'assicurazione infortuni.
L' elenco delle
prestazioni, di cui alla fattura del Dr. Med. dent. __________, non permette
alcun riconoscimento fiscale della spesa per cure dentarie e quindi su questo
specifico punto il reclamo non può essere ammesso».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le argomentazioni
contenute nella decisione su reclamo. Osserva che il lavoro eseguito dal suo
dentista non ha avuto mero carattere estetico, ma è stato reso indispensabile
per arginare malattie dello stomaco.
Imposta cantonale (IC)
- 3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht,
7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op.
cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude
pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della
nuova legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano
1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.).
- Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
questa Camera ha già avuto occasione di escludere che le spese per le cure
dentarie abbiano il carattere di «spese per malattia, infortunio o invalidità»
(CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re
I.M.).
4.1.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMAl dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
4.2.
Le misure dentarie non
costituiscono, in linea di principio, trattamenti medici, sicché le casse
malati non hanno l'obbligo di assumerle a proprio carico.
Secondo la giurisprudenza,
il trattamento dentario è una misura terapeutica applicata all'apparato
masticatorio. Sotto il profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie, poco importa che la prestazione sia praticata da un
dentista o da un medico. Neppure è determinante la causa dell'affezione da curare.
Il fatto che una misura dentaria sia resa necessaria da una malattia la quale
deve essere oggetto di un trattamento medico non è neppure decisivo, così come
sono irrilevanti le prevedibili incidenze del trattamento dentario sullo stato
di salute dell'assicurato, come la prevenzione di un'affezione dell'apparato
digerente o le conseguenze favorevoli che il trattamento può avere
sull'evoluzione di una tale malattia.
Neppure la circostanza che
il trattamento dell'apparato masticatorio costituisca una misura preliminare e
necessaria per l'esecuzione del trattamento medico di una malattia basta a far venir
meno il carattere dentario della misura stessa (DTF 116 V 114 e
giurisprudenza citata; inoltre Maurer, op. cit., p. 281).
4.3.
Sulla base delle
considerazioni che precedono, la Divisione delle contribuzioni ha pertanto
emanato una circolare in cui circoscrive le spese per cure dentarie deducibili
alle sole spese rientranti nell'elenco delle prestazioni obbligatorie
incondizionate e condizionate (Circolare n. 25 del 20 aprile 1995
concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p.
6).
4.4.
Nella fattispecie,
l'autorità di tassazione ha pertanto correttamente negato la deducibilità delle
spese per cure dentarie.
Imposta federale
diretta (IFD)
- 5.1.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
5.2.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia,
infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi
federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale
sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che
permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del
Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF
1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che
il concetto di «malattia», in particolare, è più esteso di quello contenuto
nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono
considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi,
apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite
delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano
nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del
14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
5.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse
considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le
malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per
cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal
medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni
siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per «soggiorni di cura
o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal medico sono
considerate spese per malattia qualora superino le indennità della cassa malati
o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia domestica» (Circolare
cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in materia di imposta federale
diretta tende così ad allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le
malattie. Al punto che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per
trattamenti che non sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che
siano stati necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe
rappresentata dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle
casse malati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
5.4.
Venendo, dunque, alle
spese per le cure dentarie, esse sono equiparate alle spese per malattia a
condizione che si tratti di spese causate da malattia dentaria; ma sono
deducibili altresì le spese per provvedimenti di carattere preventivo, come
l'igiene dentaria. Esclusa è per contro la deduzione delle spese per cure di
natura puramente estetica (Circolare cit., par. 2.4).
- Il ricorrente ha
allegato al proprio gravame, oltre alle note d'onorario del dentista, anche una
dichiarazione di quest'ultimo, che permette di fugare ogni dubbio circa il carattere
terapeutico degli interventi alla dentatura. Il contribuente aveva infatti
bisogno di una protesi, che gli permettesse di rimediare ai disturbi dell'apparato
digerente cagionati dalle difficoltà di masticazione dovuti alla struttura
della dentatura. Per questa ragione ha dovuto affrontare la spesa di complessivi
fr. 21'758.– nel corso dell'anno 1994.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, tali spese possono essere ammesse in deduzione.
Per il calcolo
dell'importo ammesso in deduzione, si rinviano gli atti all'autorità di
tassazione.
- Nella misura in cui
si riferisce all'imposta federale diretta, il ricorso è conseguentemente
accolto. È invece respinto il ricorso in materia di imposta cantonale.
Nonostante la soccombenza
in materia di imposta cantonale, la Camera rinuncia a porre a carico del ricorrente
la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- 1.1. Il ricorso in materia
di IC è respinto.
1.2. Il ricorso in
materia di IFD è accolto.
§ Di
conseguenza, gli atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché ammetta
in deduzione le spese per cure dentarie ed emetta nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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