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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.91
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00091
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 6 maggio 1996
in
materia di: IC 92
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA, __________,
Letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto
-
che __________, già titolare
del Bar __________ , ha cessato l'attività aziendale nel corso del 1992;
-
che il 12 marzo 1996 l'
Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla contribuente un'imposta
annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia ex art. 101 LT
1976, determinando l'imponibile sia per l' IC sia per l' IFD , già dedotto il
contributo AVS, in fr. 120'475,10;
-
che __________ ha
presentato reclamo contro la suddetta notifica, chiedendo lo stralcio
dell'utile derivante dalla privatizzazione della parte dell'immobile in cui era
situato l'esercizio pubblico;
-
che l'UT con decisione del
22 aprile 1996 ha respinto il reclamo, rilevando come la valutazione dell'utile
derivante dalla privatizzazione di parte dell'immobile poggi su una valutazione
effettuata dal perito dell'Ufficio cantonale di stima;
-
che con il presente
tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo relativa alla notifica della
tassazione speciale (profitto in capitale) imposta cantonale 1992, __________,
assistita dalla Fiduciaria __________ SA, chiede lo stralcio dal profitto in capitale
della parte attribuita all'immobile, contestando i parametri utilizzati dal
perito dell'Ufficio cantonale di stima;
-
che questa Camera ha dato
incarico al proprio perito di verificare, alla luce delle puntuali
contestazioni contenute nel ricorso, la valutazione posta dall'UT alla base
della propria decisione;
-
che nel suo rapporto del
25 giugno 1996 il perito propone di considerare, tutto ben considerato, quale
valore venale quello che scaturisce dal valore a reddito, vale a dire fr.
3'750'000.--;
-
che pertanto il valore
della parte aziendale scende da fr. 850'000.-- a fr. 821'500.--;
-
che le parti hanno dato il
proprio accordo alla suddetta valutazione;
-
che pertanto gli atti del
procedimento devono essere retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta
il nuovo conteggio dell'imposta speciale;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 aprile 1996 è riformata a'sensi dei
considerandi.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione di
Locarno perché emetta il nuovo conteggio.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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