-
che , domiciliata
a __________ (), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale
proprietaria di un immobile a __________;
-
che il 9 marzo 1995 la
__________ SA di __________, sua rappresentante, inoltrava la dichiarazione
fiscale 1995-96, nella quale indicava solo il valore della sostanza immobiliare
di fr. 423'000.–;
-
che, con decisione del 29
settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava alla
contribuente la tassazione IC 1995-96, in cui indicava un reddito della sostanza
di fr. 18'748.–, dal quale deduceva le spese per fr. 4'687.–, ed una sostanza
di fr. 423'080.–;
-
che l'imposta sul reddito
era pertanto commisurata in fr. 1'931.85 all'anno (aliquota del 13,799%) e
l'imposta sulla sostanza in fr. 1'065.55 (aliquota del 2,519%);
-
che, con scritto del 26
gennaio 1996, redatto in lingua tdesca, la fiduciaria __________ AG di
__________ contestava l'aliquota commisurata su un reddito di fr. 230'000.– e
chiedeva di ridurre la valutazione del reddito globale a fr. 100'000.–;
-
che il successivo 1°
febbraio, l' Ufficio di tassazione attribuiva alla contribuente un termine di
18 giorni per tradurre il reclamo in italiano e per giustificare il ritardo
nella presentazione del reclamo;
-
che la rappresentante
della contribuente rispondeva con una lettera dell'8 febbraio 1996, in lingua
tedesca, limitandosi a chiedere un nuovo formulario per la dichiarazione
1995-96;
-
che, con decisione del 5
aprile 1996, l'autorità di tassazione dichiarava non ammesso il reclamo;
-
che, in data 23 aprile
1996, la rappresentante della contribuente ha trasmesso all'autorità di
tassazione la traduzione delle lettere del 26 gennaio e dell'8 febbraio 1996,
chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme a quanto risulta dalla
nuova dichiarazione fiscale frattanto inoltrata;
-
che l' Ufficio di
tassazione, verificata presso la ricorrente la volontà di impugnare la
decisione su reclamo, ha trasmesso gli atti a questa Camera, per ragioni di
competenza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste
un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato
che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, richiesta di
giustificare la tardiva presentazione del reclamo, la contribuente non ha
fornito alcuna spiegazione, limitandosi ad esigere l'invio di un nuovo
formulario per la dichiarazione fiscale, pur sapendo che la procedura di
tassazione si era già conclusa con la notifica della tassazione del 29
settembre 1995;
-
che ciò basterebbe a
respingere il reclamo, non potendosi che constatare la sopravvenuta esecutività
della decisione contestata;
-
che peraltro l'autorità di
tassazione ha correttamente rifiutato di entrare nel merito del reclamo anche
in considerazione della mancata traduzione in italiano;
-
che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la
propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale:
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo
uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
-
che, tuttavia, il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua;
-
che, secondo il Tribunale
federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti
delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è
compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e
con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua)
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia
303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep.
1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
-
che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio
1995 in re R.K.);
-
che, di fronte al reclamo
della contribuente, redatto in lingua tedesca, l' Ufficio di tassazione, per
non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia
37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès -
Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha
provveduto, con scritto del 1° febbraio 1996 a segnalare il vizio alla
ricorrente e ad attribuirle contestualmente un congruo termine per la traduzione;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente
dichiarato irricevibile.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994