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Numero d'incarto:
80.1996.70
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarti n.
80.96.00070
80.96.00077
80.96.00078
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi del 5 e del 17 aprile 1996
in
materia di: imposta preventiva, imposte suppletorie e multe IC/icom/IFD
presentati
da:
e __________, __________,
rappr.
dall'avv. __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 10 maggio 1988, la
__________ AG, società con sede a __________, deliberava di sottoscrivere con
la __________ di __________ un contratto di assicurazione, in virtù del quale
il beneficiario signor __________, allora domiciliato ad __________, avrebbe
beneficiato di una rendita vita natural durante. La __________ SA stipulava
quindi un contratto di assicurazione, che prevedeva il versamento alla persona
assicurata di quattro rate di fr. 21'131,10 all'anno ; la società contraente,
dal canto suo, versava all'assicurazione un premio unico di un milione di
franchi.
1.2.
Nella sua dichiarazione
fiscale personale per il periodo fiscale 1989/90, __________ dichiarava la
prima rata di fr. 24'756,10, a titolo di pensione. Con una lettera
successivamente inviata all' Ufficio di tassazione di __________, chiedeva che
tale rendita fosse imposta non come reddito ma come sostanza; alla richiesta
dell'autorità fiscale di documentare la natura e la provenienza della rendita
in questione (cfr. scritto del 14 gennaio 1991 dell' Ufficio di tassazione), il
contribuente trasmetteva una distinta, da lui stesso redatta, dei bonifici
effettuati dalla __________. Con decisione del 20 febbraio 1991, l' Ufficio di
tassazione notificava al signor __________ la tassazione IC/IFD 1989/90, nella
quale imponeva la rendita di fr. 12'378.– in media annua a titolo di reddito;
non impugnata, la tassazione passava in giudicato.
1.3.
L'autorità fiscale del Canton
Zurigo, competente per la tassazione della società anonima – la cui ragione
sociale era nel frattempo mutata in __________ SA, in seguito alla fusione con
la __________ AG di __________ –, riprendeva peraltro l'importo servito alla
__________ AG per il pagamento del premio unico, a titolo di distribuzione
dissimulata di utile, considerando che la relativa spesa non fosse commercialmente
giustificata.
1.4.
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC), inoltre, comunicava alla __________ SA, in data 23
aprile 1991, di avere pure considerato quale prestazione a favore
dell'azionista l'acquisto dell'assicurazione a favore di __________; chiedeva
pertanto il pagamento dell'imposta preventiva di fr. 350'000.–. Di fronte alla
contestazione della società, che negava di avere effettuato prestazioni a
favore dell'azionista, l'AFC emetteva una decisione formale, in data 9 novembre
1992, ordinando il pagamento dell'imposta preventiva. Contro tale decisione, la
stessa AFC respingeva un reclamo il 4 maggio 1994 e il Tribunale federale
respingeva un ricorso di diritto amministrativo con sentenza del 15 dicembre
1994.
- 2.1.
Con istanza del 18 agosto
1995, __________ chiedeva all' Ufficio di tassazione di __________ il rimborso
dell'imposta preventiva versata dalla __________ AG. La domanda veniva respinta
con decisione del 4 settembre 1995, nella quale l'autorità di tassazione
rilevava che al rimborso dell'imposta preventiva si opponeva la mancata
dichiarazione, da parte dell'istante, della prestazione di un milione di
franchi versata dalla __________ AG.
2.2.
Con tre decisioni del 31
agosto 1995, la Divisione cantonale della contribuzioni notificava a __________
altrettante multe per sottrazione delle imposte comunale, cantonale e federale
diretta; decideva inoltre il ricupero delle imposte sottratte. Gli importi
complessivi, sommando il recupero d'imposta con i relativi interessi di ritardo
e le multe tributarie, ammontavano a fr. 373'236,50 per l'imposta cantonale
(IC), fr. 261'265,40 per l'imposta comunale (icom) e fr. 256'952.– per
l'imposta federale diretta (IFD).
2.3.
In data 29 settembre 1995,
__________ interponeva reclamo contro le tre decisioni relative alle multe ed
al recupero delle imposte sottratte ed altresì contro il rifiuto di procedere
al rimborso dell'imposta preventiva.
Il reclamo in materia di
imposta preventiva veniva respinto con decisione del 12 marzo 1996 dell'
Ufficio di tassazione di Locarno.
I reclami in materia di
multa e recupero delle imposte sottratte venivano a loro volta respinti con
decisioni del 20 marzo 1996.
- Con ricorso del 5
aprile 1996 alla Camera di diritto tributario, __________, ora domiciliato a
__________, postula l'annullamento della decisione dell' Ufficio di tassazione
di __________, con la quale si nega il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta
sulla prestazione a suo favore effettuata dalla __________ AG di Zurigo.
Con ulteriori ricorsi del
17 aprile 1996 chiede altresì l'annullamento delle decisioni relative alle
multe tributarie ed al recupero d'imposta.
- Pendente causa, le
parti hanno trasmesso a questa Camera il verbale di un accordo che esse hanno
sottoscritto in data 25 giugno 1996 e che mette fine al contenzioso. Nello
stesso, si è convenuto di ridurre la multa tributaria a 0,2 volte le imposte sottratte,
mentre il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia di imposta
preventiva e quello relativo al recupero d'imposta.
Questa proposta trova
consenziente la Camera di diritto tributario. In considerazione delle nuove
disposizioni legislative entrate in vigore nel frattempo e della misura della
colpevolezza del ricorrente risultante dall'esame degli atti, la riduzione
della multa appare conforme alla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso del 5 aprile
1996 in materia di imposta preventiva è stralciato dai ruoli.
-
I ricorsi del 17 aprile
1996, nella misura in cui si riferiscono alle imposte suppletorie, sono stralciati
dai ruoli.
-
I
ricorsi del 17 aprile 1996, nella misura in cui si riferiscono alle multe
tributarie, sono parzialmente accolti.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 20 marzo 1996 sono riformate nel senso
che le multe sono ridotte a 0,2 volte le imposte sottratte.
-
Non si preleva tassa di
giustizia. Le spese processuali sono a carico del ricorrente, nella misura di
fr. 100.–.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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