AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.59
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00059
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 15 marzo 1996
in
materia di: Revisione IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________, cittadino
argentino domiciliato a __________, proprietario di sostanza immobiliare in
Ticino e quindi contribuente limitatamente imponibile, presentava il 31 marzo
1993, assistito dallo studio legale dell'avv. __________, la dichiarazione d'imposta
IC/IFD 1993-94.
Il 29 aprile 1994
l'Ufficio di tassazione di __________ notificava al rappresentante del
contribuente la relativa notifica di tassazione, da cui emergeva chiaramente
che l'autorità fiscale si discostava in modo sensibile sia dal reddito della
sostanza dichiarato sia dall'importo degli interessi passivi, di cui veniva
chiesta la deduzione.
La tassazione cresceva
incontestata in giudicato.
- Il 1° dicembre 1995
__________, ora assistito dallo Studio fiduciario __________ di __________,
chiedeva la revisione della tassazione IC/IFD 1993-94 del 29 aprile 1994.
Esponeva dettagliatamente i motivi che lo avevano indotto a indebitarsi per riattare
l'immobile di __________, di cui era diventato proprietario anni addietro in
via di successione, concludendo che gli interessi passivi superavano abbondantemente
il reddito derivante dalla locazione dell'esercizio pubblico.
L'istanza di revisione
veniva respinta l'11 dicembre 1995, non essendo stato riscontrato nei motivi
fatti valere nell'istanza nessuno dei presupposti che per legge danno diritto
alla revisione.
Il 12 gennaio 1996
__________, sempre assistito dallo Studio fiduciario __________ di __________,
presentava reclamo, richiamando le argomentazioni della precedente istanza, che
venivano poi ulteriormente ribadite nel corso dell'audizione davanti
all'Ufficio di tassazione di __________ del 31 gennaio 1996.
L'Ufficio di tassazione,
infine, con decisione del 14 febbraio 1996 respingeva il reclamo, ribadendo
quanto già argomentato nella decisione e rilevando inoltre che nel reclamo non
venivano proposte nuove obiezioni idonee a sostanziare l'esistenza di uno dei
motivi legali di revisione.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________, patrocinato dallo Studio fiduciario __________,
chiede l'annullamento della notifica di tassazione del 29 aprile 1994 e
l'allestimento di una nuova tassazione, in cui si tenga conto di quanto esposto
nella domanda di revisione.
Nel merito ribadisce
sostanzialmente quanto già esposto nei precedenti allegati, in particolare il
carattere deficitario del conto di gestione dell'immobile di __________, dovuto
a misure di riattazione intraprese a metà degli anni ottanta, che non hanno
dato gli effetti sperati. I canoni di locazione non hanno infatti mai permesso
di compensare gli oneri per gli interessi passivi conseguenti alla riattazione.
- 4.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di
revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato
al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le
domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è
applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto
che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in
giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della
Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile
1994, p. 67).
4.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma
transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute
in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale,
incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della
nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui
in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme
nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la
fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova
legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I,
II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT
n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n.
5; CDT n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z.).
4.3.
Ne consegue che alla
fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute,
rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta
federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si
applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la
decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante
differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione
costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla
sentenza (cfr. CDT n. ..__________ del 13
febbraio 1996 in re G.Z.).
- 5.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv.
1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura
ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b;
103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34
p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
- 6.1.
Il ricorrente adduce,
quale preteso motivo di revisione, la circostanza di essere venuto a conoscenza
della tassazione contestata solo in occasione del viaggio in Svizzera.
Egli sembra peraltro
dimenticare che la tassazione è stata regolarmente notificata al legale cui
aveva conferito procura per rappresentarlo e che aveva d'altronde inoltrato in
nome e per conto suo la dichiarazione fiscale 1993/94.
6.2.
Quando il contribuente è
assistito da un rappresentante (cfr. art. 154 LT 1976 e art. 100 DIFD, norme
applicabili alla tassazione 1993/94) e il potere di rappresentanza è provato e
noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante.
Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7
settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a
rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato
non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431). Se non procede in tal modo,
nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a
carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).
In altri termini, se il
contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché
quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in
applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante
si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung
des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).
6.3.
L'art. 155 LT 1976 (dal 1°
gennaio 1995: art. 191 LT 1994 e art. 118 LIFD) stabilisce che l'autorità
fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un
rappresentante con domicilio in Svizzera, autorizzato a ricevere comunicazioni,
decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e specifica poi che
in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella
forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re __________).
6.4.
Nella fattispecie, la
tassazione IC/IFD 1993/94 è stata regolarmente intimata all'avv. __________ in
data 29 aprile 1994. L'istanza di revisione della tassazione è stata inoltrata
dal nuovo rappresentante all'Ufficio di tassazione di Locarno solo il 1° dicembre
1995, cioè oltre un anno e mezzo dopo. Ciò appare già difficilmente compatibile
con l'affermazione del ricorrente, secondo cui i suoi viaggi in Svizzera sarebbero
limitati ad uno o due all'anno. In ogni caso, non si vede come possa essere opposta
all'autorità fiscale la mancata comunicazione dell'avvenuta intimazione della decisione
dell'autorità fiscale al contribuente. Anche se si volesse ammettere che gli
accordi tra rappresentante e rappresentato prevedessero che il primo fungesse esclusivamente
da recapito postale del secondo, sarebbe stato compito di quest'ultimo
provvedere a far pervenire quanto prima la decisione al suo cliente, essendo
ben nota la brevità del termine di reclamo. È tuttavia presumibile che il
mandatario, il quale aveva già compilato la dichiarazione fiscale e l'aveva
trasmessa all'Ufficio di tassazione con la documentazione necessaria, fosse abilitato
anche ad interporre un reclamo per conto del mandante.
L'istanza di revisione
appare pertanto manifestamente destituita di fondamento.
6.5.
Alla rilevata mancanza di
un presupposto per procedere alla revisione della tassazione deve aggiungersi
anche il fatto che il ricorrente non offre alcun elemento utile a un eventuale
riesame della sua tassazione nel merito. Infatti, né nell'istanza e nel successivo
reclamo sottoposti all'autorità di tassazione né nel ricorso a questa Camera il
contribuente va aldilà di una generica affermazione, secondo cui i suoi redditi
all'estero ammonterebbero a soli fr. 25'000.– all'anno e la sostanza a fr.
180'000.–. Tali asserzioni non sono mai state suffragate da prove, tanto è vero
che dalla dichiarazione fiscale e dalla documentazione allegata non è neppure
possibile evincere quale sia l'attività da lui svolta in Argentina.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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