AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.53
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00053
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso dell'8 marzo 1996
in materia di: imposta
annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 1° agosto
1993, la Fondazione collettiva LPP della Compagnia di assicurazione __________
versava a __________, quale pensionato della __________ SA di __________, un capitale
di fr. 373'555.–, corrispondente alla liquidazione della previdenza
professionale.
Con decisione del 17
gennaio 1993, pertanto, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava al
contribuente una tassazione speciale annua, con cui assoggettava all'imposta
cantonale il suddetto capitale; in applicazione dell'art. 39 LT, l'imposta annua
intera era commisurata in fr. 11'818,75. Il contribuente impugnava la decisione
con reclamo del 25 gennaio 1996, nel quale invocava in particolare la propria
buona fede, per avere confidato in un'informazione rilasciatagli da un
funzionario dello stesso Ufficio di tassazione, secondo cui la liquidazione in
capitale non sarebbe stata imposta. Spiegava di avere allora deciso, alla luce
dell'informazione ricevuta, di farsi versare il capitale del 2° Pilastro e di
sottoscrivere presso la stessa compagnia di assicurazione un'assicurazione di
rendita vitalizia immediata.
L'autorità fiscale
respingeva il reclamo con decisione del 14 febbraio 1996, nella quale ribadiva
doversi imporre il versamento del capitale del 2° Pilastro, nonostante il suo
impiego per il finanziamento di un'assicurazione di rendita vitalizia.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ postulano
l'annullamento della tassazione speciale annua. Argomentano, in primo luogo, di
non avere mai ricevuto il capitale in questione e, in secondo luogo, di essere
stati erroneamente informati dall'Ufficio di tassazione di __________ delle conseguenze
fiscali del trasferimento del capitale in un'assicurazione privata.
All'udienza dell'8 maggio
1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente
ha prodotto la documentazione relativa alla sua situazione previdenziale
precedente la sottoscrizione del contratto di assicurazione.
- 3.1.
Le prestazioni del 2°
Pilastro sono di regola corrisposte sotto forma di rendita (di vecchiaia,
d'invalidità o a favore dei superstiti). Possono tuttavia essere liquidate in
capitale dall'istituto di previdenza in caso di rendite di esigua entità (art.
37 cpv. 2 LPP). Possono essere altresì liquidate integralmente, se le disposizioni
statutarie lo prevedono, su richiesta dell'avente diritto al più tardi tre anni
prima della nascita del diritto (art. 37 cpv. 3 LPP) o parzialmente, anche se
le prestazioni regolamentari non lo prevedono, sempre nel rispetto del termine
di tre anni dalla nascita del diritto e a condizione che il capitale di
liquidazione sia impiegato nell'acquisto di un'abitazione destinata ai propri
bisogni o per ammortare i mutui ipotecari gravanti sulla propria abitazione
primaria (art. 37 cpv. 4 LPP).
3.2.
Con l'entrata in vigore
della legge tributaria del 1994, sono imposte separatamente con un'imposta
annua intera (art. 38 cpv. 1 LT 1994):
a) le
prestazioni in capitale secondo l'art. 21 LT 1994 (proventi dell'AVS, AI, istituzioni
di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata)
b) i
versamenti analoghi di cui all'art. 16 cpv. 2 (liquidazioni in capitale
provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente
e analoghi versamenti del datore di lavoro)
c) le
somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio
durevole della salute.
L'imposta è calcolata con
l'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua
pari a un quindicesimo dell'importo della prestazione in capitale. L'aliquota
minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT 1994).
3.3.
Le suddette prestazioni
previdenziali in capitale, che siano state conseguite nei due anni precedenti
l'entrata in vigore della nuova legge tributaria e che, in virtù del diritto
precedente, erano imposte nel periodo fiscale successivo, sono tassate nel
primo anno del periodo fiscale dell'entrata in vigore della legge, con
un'imposta annua intera secondo l'art. 38 (art. 303 LT 1994; Bernardoni,
Le principali modifiche della nuova legge tributaria, in: Borghi [a cura
di], La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 38).
3.4.
Non rientrano nel campo di
applicazione dell'art. 303 LT 1994 le liquidazioni in capitale provenienti
dalla previdenza professionale che sono fondate su un rapporto di previdenza
già esistente il 31 dicembre 1986 e divengono esigibili prima del 1° gennaio
2002. Per queste, infatti, già l'abrogata legge tributaria prevedeva l'assoggettamento
ad un'imposta annua intera, calcolata in ragione del:
1,25 % sui primi fr. 25'000.–
2 % sui seguenti fr. 25'000.–
2,50 % sui seguenti fr. 50'000.–
3,25 % sui seguenti fr. 100'000.–
3,75 % sugli importi
superiori
(art. 39 LT 1976).
- La prima questione
con cui ci si deve confrontare concerne l'imponibilità del capitale versato
dalla Fondazione di previdenza. Come detto, l'autorità di tassazione ha imposto
il capitale che il ricorrente ha ricevuto dal fondo di previdenza della Basilese.
Il contribuente contesta invece l'imposizione, affermando di avere impiegato
l'importo in questione per assicurarsi una rendita vitalizia presso la stessa
compagnia.
4.1.
La questione della
trasformazione del 2° Pilastro in un 3° Pilastro B è già stata affrontata dai
tribunali cantonali di Friburgo e dei Grigioni e, recentemente, da questa
Camera.
4.1.1.
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza di
carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute
che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza
sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza
riconosciute, note con il nome di 3° Pilastro A.
La rimanente parte della
previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro
denominata 3° Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in
titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen
– Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna
1992, p. 120).
4.1.2.
Nel caso friburghese, il
contribuente aveva impiegato il capitale del 2° Pilastro come premio unico per
la costituzione di una rendita vitalizia. L'autorità giudiziaria adita ha
confermato l'imponibilità della prestazione in capitale della previdenza
professionale, sottolineando come questa sia una prestazione finanziata dal
precedente datore di lavoro del contribuente. Diversamente dal successivo
contratto di rendita vitalizia, stipulato dallo stesso contribuente, il
contraente e beneficiario della prestazione previdenziale era invece la
fondazione di previdenza. A conferma del carattere di previdenza individuale e
non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi
rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe
stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite già riscosse.
In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro nella
previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere
escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state
le conseguenze del trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro in una
delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (3° Pilastro
A), nella misura in cui esso fosse stato possibile (StE 1993
B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c).
4.1.3.
Nel caso grigionese,
analogamente, il contribuente, riscosso il capitale di fr. 120'000.– dalla
fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di
assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista
a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità
di un reinvestimento del capitale del 2° Pilastro in una assicurazione
stipulata nel quadro del 3° Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata
con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed
in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13
n. 9).
4.1.4.
Ad una decisione identica
è giunta questa Camera, in una recente sentenza, nel caso di un contribuente
che aveva impiegato il capitale del 2° Pilastro per sottoscrivere una comune assicurazione
sulla vita, finanziata con un premio unico di fr. 140'000.–: la polizza
assicurativa prevedeva una prestazione assicurativa, pagabile alla fine del
2001, consistente in un capitale di oltre fr. 180'000.–; inoltre, sebbene il
beneficiario designato nella polizza fosse lo stesso contraente, era previsto
che, in caso di morte di quest'ultimo prima del termine, la prestazione sarebbe
stata pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. Il tribunale aveva
osservato come, in tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una
polizza assicurativa non differisse per niente dal caso in cui il ricorrente
avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un
immobile, beni che, comunque, alla sua morte, sarebbero passati agli eredi.
Aveva pertanto concluso che ammettere l'esenzione della prestazione in capitale
solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza di assicurazione sulla
vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si tradurrebbe persino in
una disparità di trattamento a favore dei primi (CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re N.B.).
4.1.5.
Anche la dottrina nega che
il trasferimento di una prestazione del 2° Pilastro in un 3° Pilastro B possa
beneficiare dell'esenzione fiscale (Maute/Steiner, op. cit., p.
119).
4.2.
L'imponibilità della
prestazione ricevuta dal ricorrente, nel caso in esame, non può essere messa in
dubbio.
Il caso appare infatti
quasi identico a quello deciso dal Tribunale amministrativo di __________ nella
sentenza citata poc'anzi (v. supra, consid. 3.1.2.). Dalla documentazione
trasmessa dal ricorrente a questa Camera, risulta infatti che al compimento del
65° anno di età il signor __________ avrebbe avuto diritto ad una pensione annua
(rendita di vecchiaia) pari a fr. 17'014.– (cfr. certificato per
un'assicurazione collettiva del 3 febbraio 1993). Egli ha invece preferito
farsi liquidare il capitale della previdenza professionale (fr. 365'500.– al 31
luglio 1993), aderendo alla proposta della compagnia di assicurazioni di
impiegare il capitale quale premio unico per finanziare una rendita vitalizia
(cfr. lettera della Basilese del 15 gennaio 1993).
Tale soluzione offriva
infatti ai ricorrenti una serie di vantaggi rispetto alla rendita del 2°
Pilastro: un'imposizione con aliquota attenuata, il diritto dell'eventuale
coniuge superstite al versamento del 100% della rendita vitalizia, una
partecipazione alle eccedenze, il rimborso del premio unico al momento del decesso
di entrambi i ricorrenti.
In simili circostanze, è
indubbio che vi sia stato un trasferimento del capitale del 2° Pilastro in
un'assicurazione sulla vita non privilegiata fiscalmente.
- I ricorrenti
invocano quindi la propria buona fede. Sostengono infatti che il sig.
__________, dell' Ufficio di tassazione di Mendrisio, avrebbe assicurato loro
che se essi avessero aderito alla proposta della __________ non vi sarebbe
stata alcuna imposizione del capitale. Il funzionario interpellato avrebbe
fatto una distinzione fra rendita vitalizia e rendita da pensione solo in seguito
alla notifica della tassazione.
5.1.
Il principio della buona
fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento
contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata
fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere
costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed
assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo
dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La
realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere
se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe
potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza
dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia
pag. 297.).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità
amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione
è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una
completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità
in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in
buona fede che lo fosse;
c) il
cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente
l'inesattezza;
d) il
cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni
che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento
legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V
87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte
und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi,
Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung,
I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel
diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni
sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle
assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System
des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).
5.2.
Alla luce dei presupposti
descritti, si deve escludere che l'autorità fiscale sia vincolata alle
informazioni offerte ai contribuenti.
5.2.1.
In primo luogo, non è per
niente provato il contenuto dell'informazione che l' Ufficio di tassazione
avrebbe dato ai ricorrenti. L'onere di provare di avere ricevuto una determinata
informazione dall'autorità spetta infatti al contribuente; è dunque quest'ultimo
a sopportare le conseguenze di difficoltà probatorie e circostanze non chiarite
(Baur, op. cit., p. 242). Nel caso di informazioni orali, è
sempre difficile verificare l'esistenza dei presupposti per considerare
vincolante l'informazione dell'autorità. Difficoltà probatorie possono essere
superate dal contribuente, che abbia ricevuto un'informazione orale, mettendole
per iscritto e sottoponendole all'autorità: se quest'ultima non reagisce in un
termine ragionevole, l'informazione si considera vincolante (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 917; Baur,
loc. cit.).
Nella fattispecie, non vi
è alcuna documentazione scritta dello scambio di informazioni fra le parti,
prima del reclamo del 25 gennaio 1996. In quest'ultimo, i ricorrenti riferiscono
di un incontro che sarebbe avvenuto all'inizio del 1993 e si citano le parole
testuali che il funzionario fiscale avrebbe rivolto al signor __________: «se
non prendi i soldi... non devi pagare». Secondo i ricorrenti, il sig.
__________ avrebbe poi confermato tale affermazione in un incontro successivo
alla notifica della tassazione, introducendo peraltro una distinzione fra
rendita vitalizia e rendita di cassa pensione. Come si vede, la prima
informazione non era affatto errata: è vero infatti che, lasciando il capitale
alla fondazione di previdenza professionale («se non prendi i soldi...»), il
contribuente non sarebbe stato imposto per la prestazione in capitale ricevuta
(«... non devi pagare»). Se il funzionario dell' Ufficio di tassazione interpellato
non si è poi addentrato nella differenza esistente fra i due diversi tipi di
rendita (quella vera e propria del 2° Pilastro e quella dell'assicurazione
sulla vita) è un fatto che non gli può essere imputato, proprio perché, come si
afferma nel ricorso, neppure chi chiedeva l'informazione (il sig. Testa) era al
corrente della differenza. D'altra parte, la documentazione relativa alla
situazione assicurativa dei ricorrenti è stata trasmessa all' Ufficio di
tassazione solo con il reclamo; di fronte ad una domanda generica e non
illustrata da documenti, il funzionario interpellato non poteva andare oltre la
generica – e peraltro ineccepibile – affermazione citata.
5.2.2.
Ma è pure difficile che i
ricorrenti dimostrino di avere adottato disposizioni che non possono più essere
revocate senza pregiudizio. In merito all'irrevocabilità non vi è dubbio
alcuno. Ma quanto al pregiudizio che i ricorrenti avrebbero patito, la conclusione
è ben diversa. È vero infatti che, rinunciando alla proposta dell'assicurazione,
avrebbero evitato la tassazione del capitale del 2° Pilastro. Tuttavia,
avrebbero dovuto rinunciare a tutti i vantaggi conseguenti all'acquisto della
rendita vitalizia: un'imposizione della rendita limitatamente al 60% del suo
ammontare, il diritto dell'eventuale coniuge superstite al versamento del 100%
della rendita vitalizia, una partecipazione alle eccedenze, il rimborso del
residuo del capitale versato a titolo di premio unico al momento del decesso di
entrambi i ricorrenti. Di fronte a tale elenco di vantaggi, pare difficile
ritenere che, se anche il funzionario fiscale interpellato nel 1993 fosse stato
messo in condizione di pronunciarsi con piena cognizione di causa, i ricorrenti
avrebbero poi rinunciato all'allettante proposta della compagnia di assicurazione.
- Il ricorso è dunque
integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1'100.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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