-
che, con scritto del 19
febbraio 1996, redatto in lingua tedesca, Heinz Zweifel ha ritornato all'
Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna la decisione su reclamo notificatagli
lo stesso giorno, chiedendone la traduzione in tedesco;
-
che l'autorità fiscale,
considerando lo scritto in questione come ricorso contro la propria decisione,
lo ha trasmesso alla Camera di diritto tributario, per ragioni di competenza;
-
che questa Camera ha
indirizzato al contribuente, il 27 febbraio 1996 una lettera raccomandata, con
la quale gli ha chiesto se il suo scritto debba intendersi quale ricorso e, in
caso di risposta affermativa, di tradurlo in italiano e motivarlo, conformemente
alle esigenze poste dalla legge tributaria;
-
che, per tutta risposta,
il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 29 febbraio 1996, lo scritto
ricevuto, chiedendo, in lingua tedesca, di inviargli l'importo di fr. 145.–,
per farlo tradurre in tedesco;
-
che, di fronte ad una
simile condotta processuale, lo scritto del 19 febbraio 1996, nella misura in
cui dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo
intimata lo stesso giorno, può senz'altro essere stralciato dai ruoli;
-
che si vuole precisare,a
titolo abbondanziale, che questa Camera avrebbe dovuto comunque respingere il
ricorso, se anche fosse entrata nel merito dello stesso, per il fatto che già
l'autorità fiscale aveva dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente,
in quanto non tradotto in italiano;
-
che, infatti, la Camera di
diritto tributario, in caso di ricorso contro una decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, deve
esaminare preliminarmente se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a
torto, nel qual caso gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito, oppure se la decisione di irricevibilità deve
essere confermata;
-
che, secondo dottrina e
giurisprudenza, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la
propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale:
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo
uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;
-
che, tuttavia, il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere
di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la
loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà
del singolo di adoperare la propria lingua;
-
che, secondo il Tribunale
federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti
delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è
compatibile anche con con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e
con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua)
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia
303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep.
1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);
-
che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per
costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un
ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. 80.95.00006 del 31 maggio 1995 in re R.K.);
-
che, di fronte al reclamo
del contribuente, redatto in lingua tedesca, l' Ufficio di tassazione, per non
incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37;
v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto,
con scritto del 6 dicembre 1995 a segnalare il vizio al ricorrente e ad
attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
-
che, non essendo pervenuta
alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente
dichiarato irricevibile.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994