-
che, con decisione del 25
settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________,
domiciliato a __________, la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale il reddito
imponibile era commisurato, ai fini dell'IC, in fr. 34'179.–, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 2'256.55, ed ai fini dell'IFD in fr. 34'710.–, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 271.20;
-
che, con scritto del 9
novembre 1995, il contribuente impugnava la suddetta decisione, contestando
l'applicazione dell'aliquota B invece dell'aliquota A e lamentando le
difficoltà nel pagamento delle imposte, in seguito al divorzio ed al
conseguente obbligo di pagare gli alimenti per la ex moglie e la figlia;
-
che l'autorità di
tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 27 dicembre
1995, nella quale constatava l'inoltro tardivo del reclamo e l'inesistenza di
una causa di restituzione del termine;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario__________ ripropone la sua richiesta
di poter beneficiare dell'aliquota A, in considerazione degli oneri derivanti
dal divorzio, e, quanto al ritardo nell'inoltro del reclamo, fa presente di
doversi recare spesso al di fuori del Cantone per motivi professionali;
-
che la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che l'art. 206 cpv. 1 LT
1994 e l'art. 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e gli art. 192 LT e 119
LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi
motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT
1994 e 133 cpv. 3 LIFD);
-
che, per quanto attiene
alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la
ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti
procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT
188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
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che, in altri termini,
come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in
modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il
rispetto dei termini;
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che, nella fattispecie,
l'asserita assenza dal Cantone per motivi di lavoro, oltre a non essere
minimamente suffragata da mezzi di prova, è del tutto irrilevante ai fini della
restituzione dei termini, non potendo certo essere considerata imprevista;
-
che la decisione dell'
Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente
appare pertanto ineccepibile;
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che, a mero titolo abbondanziale,
si vuole comunque segnalare al ricorrente che il suo reclamo avrebbe dovuto
essere respinto anche nel merito, per il fatto che le leggi federale e
cantonale riservano l'aliquota più favorevole ai soli contribuenti separati o
divorziati che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale (art. 36 cpv. 2 LIFD e 35 cpv. 2 LT);
-
che, infatti, la figlia
__________, per la quale il ricorrente versa alla ex moglie un contributo
alimentare, è stata affidata alla madre al momento della stipulazione della
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, e si ritiene che viva
tuttora in comunione domestica con la signora __________;
-
che, d'altronde, la legge
fiscale tiene conto dell'onere rappresentato dall'obbligo di versare gli
alimenti, prevedendone la deducibilità dal reddito sia ai fini dell'imposta
cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. c LT), sia, a partire dal 1° gennaio
1995, ai fini dell'imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. c
LIFD);
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che, in simili
circostanze, la tassazione cui il ricorrente è assoggettato appare non solo
conforme alla legge ma anche rispettosa dei princìpi della giustizia fiscale;
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che resta comunque
impregiudicata la facoltà del ricorrente di indirizzare all'Ufficio esazione e
condoni una domanda di condono, dimostrando che, per lui, il pagamento delle
imposte tornerebbe oltremodo gravoso (art. 246 LT, 167 LIFD, 20 Regolamento
della legge tributaria);
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che, in considerazione
delle difficoltà finanziarie lamentate dal ricorrente, al Camera rinuncia
eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali,
nonostante la sua soccombenza.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).