AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.32
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00032
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 19 maggio 1995
in
materia di: assoggettamento fiscale nel Comune di Breganzona
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
cittadino svizzero, nato nel 1949, notificava il proprio arrivo al Comune di
__________ a partire dal 1° gennaio 1990 come affittuario di un appartamento di
vacanza, asserendo di essere domiciliato a __________. Invitato dall'autorità comunale
di __________ a produrre il permesso per stranieri rilasciatogli dall'autorità
italiana, __________ produceva un permesso di soggiorno per stranieri della
Questura di __________ con validità fino al 30 aprile 1992.
Nel corso del 1994
__________ veniva invitato dal Comune di __________ a produrre una nuova
dichiarazione del comune di residenza. Non avendo ottenuto risposta, l'autorità
comunale di __________ si rivolgeva quindi direttamente a quella di __________,
ricevendo quale risposta che il __________ risultava essere definitivamente
partito da __________ per __________ nel 1972. Il 4 novembre 1994 l'interessato
veniva pertanto nuovamente sollecitato a produrre una dichiarazione comprovante
la sua residenza a __________ dal 1° gennaio 1990, come pure una dichiarazione
attestante il pagamento delle imposte in quella località. Il 28 dicembre 1994
__________ produceva un nuovo attestato, da cui __________ risultava essere la
sua residenza elettiva, ovvero avere in quella località un'autorizzazione di
soggiorno.
L'autorità comunale di
__________ chiedeva allora all' Ufficio imposte alla fonte se risultavano dei
versamenti a credito della partita fiscale di __________ da parte della
__________ SA, per la quale lavorava. L'esito fu negativo.
Considerando anomala la
situazione, il Comune di __________, con lettera del 9 marzo 1995, decideva di
domiciliare d'ufficio __________ nel comune con effetto dal 1° gennaio 1990,
con conseguente assoggettamento al ruolo dei contribuenti.
__________ presentava
reclamo in data 20 aprile 1995, asserendo, in ordine, di aver ricevuto la
comunicazione del Comune di __________ soltanto il 21 marzo 1995 e, nel merito,
di aver avuto dal 1992 soltanto una residenza secondaria in via __________.
Il Municipio di __________
con decisione del 5 maggio 1995 respingeva il reclamo presentato
dall'interessato, riconfermando la sua domiciliazione e quindi l'assoggettamento
fiscale dal 1° gennaio 1990.
- Il 19 maggio 1995
__________ presentava ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento
dell'assoggettamento fiscale per il periodo 1990-1992.
Dopo aver ordinato lo
scambio degli allegati, il Consiglio di Stato, con lettera 13 febbraio 1996
trasmetteva l'incarto a questa Camera per ragioni di competenza per materia.
All'udienza del 24 maggio
1996 il ricorrente non è comparso, benché citato e formalmente invitato
nell'atto di citazione, vista la precedente assenza del 25 aprile 1996, a farsi
rappresentare in caso di impedimento.
In ordine alla
tempestività del reclamo
- 3.1.
Contro le decisioni di
assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio
entro trenta giorni dall'intimazione (art. 270 cpv. 1 LT 1976; art. 299 cpv. 1
LT 1994). Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, entro trenta giorni
dall'intimazione della decisione impugnata (art. 270 cpv. 2 LT 1976; art. 299
cpv. 2 LT 1994).
La Camera di diritto
tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che
il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, ad Art. 111
DIFD, p. 277; inoltre Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ediz., Berna 1983, p. 71 ss.).
L'autorità giudicante deve
inoltre a sollevare d'ufficio l'inesistenza di una condizione processuale, che
non era stata ravvisata dalla precedente decisione e pronunciare di conseguenza
un giudizio di natura processuale invece di uno di natura materiale (Behnisch,
Verfahrensmaximen, in ASA 56 583; Zimmerli, Zur reformatio
in pejus vel in melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, in Mélanges
Zwahlen, Losanna, 1977, p. 529, in Känzig/Behnisch, op. cit.,
ad Art. 105 DIFD, p. 247; inoltre ad Art. 111, p. 277).
3.2.
Nel caso in esame, la
decisione di assoggettamento del 14 aprile 1995 del Comune di __________,
spedita a __________ a __________, è stata notificata, stando alla ricerca
postale effettuata dal Comune stesso (cfr. lettera del 6 marzo 1996), il 16
marzo 1995 e non soltanto il 21 marzo, come invece asserito dall'interessato
nel reclamo.
Ne viene quindi che il
termine utile per reclamare scadeva al più tardi il 17 aprile 1995. Il reclamo,
spedito per lettera raccomandata il 20 aprile successivo, è quindi irrimediabilmente
tardivo.
- Il ricorrente
asserisce tuttavia d'aver reclamato contro l'assoggettamento inviando una
lettera per posta semplice il 22 marzo 1995. Di tale scritto, prodotto in
fotocopia dal ricorrente, non v'è tuttavia traccia nell'incarto amministrativo.
4.1.
Né l'autorità fiscale né
il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti con invio raccomandato.
Se tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione da parte del
destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio legato
all'onere della prova è sopportato da colui cui la prova del fatto giova. In
tale accertamento vale però il principio che, nel caso di un invio per lettera
semplice, il convincimento della verosimiglianza della ricezione dell'atto da
parte del destinatario può essere raggiunto anche attraverso la convergenza di
indizi concludenti (cfr., con riferimento alla notifica della tassazione per
lettera semplice, STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF
99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; sent. CDT n. 331 del 27
agosto 1984 in re P.; inoltre Catenazzi, Le insidie dell'invio
non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p.
66 s.).
4.2.
Il ricorrente non pretende
di aver spedito lo scritto del 22 marzo 1995 per lettera raccomandata. Egli
deve quindi sopportare le conseguenze dell'impossibilità di provarne l'avvenuto
invio.
Non basta comunque a
dimostrarlo, sia rilevato abbondanzialmente, la fotocopia prodotta con il
ricorso. Dalla stessa traspare invero il dissenso dell'interessato verso la
decisione municipale d'assoggettamento, ma non la volontà concludente di ricorrere
contro la stessa. Lo scritto in questione configura piuttosto una presa di posizione
interlocutoria soggetta a conferma. La stessa non è però intervenuta in tempo
utile, ma soltanto quando il termine di trenta giorni per reclamare era
irrimediabilmente scaduto.
4.3.
Per quanto precede, la
decisione su reclamo del Municipio di __________ del 5 maggio 1995 è annullata
e il reclamo del 20 aprile 1995 è dichiarato irricevibile.
Nel merito della
questione del domicilio
- Dato che il
Municipio di __________ è comunque entrato nel merito della questione del
domicilio, questa Corte ritiene opportuno pronunciarsi nel merito a titolo abbondanziale.
5.1.
Le persone fisiche sono
soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il
domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 4 cpv. 1 LT). Il domicilio
è determinato in base agli art. 23 - 26 CC, in particolare, quando una persona
risiede nel cantone con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto
federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (cfr. art. 4 cpv. 2
LT). La dimora fiscale è data quando la persona fisica soggiorna nel cantone,
senza svolgere un'attività lucrativa, almeno per 90 giorni in un periodo di
dodici mesi (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. b LT).
Principi simili vigono
anche nel diritto federale, il quale assoggetta al DIFD le persone che, pur non
avendo un'occupazione lucrativa, si trattengono in modo continuato in Svizzera
per più di sei mesi o, se abitano in casa propria, per più di tre (cfr. art. 3
cifra 1 lett. c DIFD).
5.2.
Il domicilio fiscale
coincide, per lo più, con quello civile, sicché ai fini del diritto tributario
occorre comunque accertare anzitutto il domicilio secondo il diritto civile.
Ciò non significa tuttavia che il domicilio fiscale non possa essere stabilito
in un luogo diverso. In particolare, nella determinazione del domicilio
fiscale, si attribuisce maggior peso alle relazioni economiche con un determinato
luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il
domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio
di diritto civile, fondato sui legami familiari (cfr. Höhn/Athanas,
Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 106 s.).
5.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il
domicilio nel luogo in cui, con l'intenzione di rimanervi stabilmente, di fatto
risiede. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
– l'effettiva
residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
– l'intenzione
di rimanervi in modo duraturo (Locher, op. cit., § 3, IA, 1, n.
16 s.).
A tal fine, non è
determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta
esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo
non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato
anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la
durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, § 3, IA, 2b, n. 8).
5.4.
Il domicilio si trova
laddove una persona ha il centro delle proprie "relazioni vitali" (Lebensverhältnisse),
di carattere sia ideale sia materiale (ibidem). Può dunque accadere che taluno
abbia dei legami "ideali" ad un determinato luogo e delle relazioni
"materiali" con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione
fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del
Tribunale federale ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e
domicilio fiscale possono non coincidere (DTF 101 Ia 557; Locher,
§ 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 114). Se i
presupposti del domicilio fiscale sono integrati contemporaneamente in più
luoghi, vige il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono
stabilite le relazioni più strette (cfr. Höhn/Athanas, op. cit.,
p. 111).
5.5.
È infine il caso di
ricordare che il Tribunale federale ha ripetutamente ribadito che elementi di
natura meramente formale - come il ritiro o il deposito di documenti in un
comune - non sono decisivi per stabilire l'esistenza del domicilio (ASA
54 pag. 229 consid. 4 e riferimenti; Känzig, Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer],
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, ad Art. 4 DIFD, p. 89 s.; inoltre la
recente STF del 20 luglio 1994 in re H.N.Z.).
- Nel caso in esame
tutti gli atti a disposizione di questa Camera convergono nell'indicare come
luogo di domicilio del ricorrente sin dal 1° gennaio 1990 il Comune di
__________.
Basti ricordare:
– la
notifica di arrivo del 2 maggio 1990, in cui __________ afferma di essere
giunto a __________ proveniente da __________ il 1° gennaio 1990, di abitare in
via al __________ n. 23 e di convivere con la sig.na __________;
– la
risposta del 7 novembre 1994 del Comune di __________ al Comune di __________,
da cui risulta il __________ non essere iscritto nei ruoli dei contribuenti di
quel Comune;
– la
sottoscrizione a proprio nome, ancora nel corso del 1991, del contratto di locazione
con effetto dal 1° gennaio successivo;
– le
chiare, lineari e convergenti testimonianze dell'usciere comunale di __________
e del teste __________; testimonianze vestite di molti significativi dettagli,
che non mette conto riassumere tanto sono eloquenti.
Alla luce di questi
indizi, quelli di segno contrario, segnatamente l'asserita elezione di
domicilio a __________, appaiono sostanzialmente inconsistenti, di contenuto
meramente formale. La residenza elettiva in quel Comune assume tutt'al più connotazioni
equivalenti a un mero permesso di soggiorno, ma non del domicilio, così come
definito dalla legislazione tributaria svizzera con riferimento all'art. 23
CCS.
È indubbio, per quanto
emerge dalle tavole processuali, che il centro degli interessi del ricorrente
era obiettivamente, sin dall'inizio del 1990, a __________.
La decisione di
assoggettamento regge quindi anche a un esame di merito.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art.
231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 maggio 1995 è annullata e il reclamo
del 20 aprile 1995 è dichiarato irricevibile.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.–
per
un totale di fr. 720.–
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster