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Numero d'incarto:
80.1996.239
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00239
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 24 dicembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________ SA, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 18 marzo 1996 l'
Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, cittadina
__________ domiciliata in __________, proprietaria di un immobile ad
__________, la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui la sostanza imponibile veniva
stabilita in fr. 121' 384.-- e il reddito in fr. 6'147.--. Per la
determinazione dell'aliquota d'imposta sul reddito l'autorità fiscale prendeva
in considerazione un reddito all'estero presunto di fr. 500'000.--.
Assistita dalla __________
SA la contribuente presentava reclamo in tempo utile. In occasione
dell'audizione davanti all' Ufficio di tassazione di __________, la __________
SA, per conto della reclamante, conveniva con l' Ufficio di tassazione di
ridurre il reddito estero presunto a fr. 80'000.--. Attenendosi a questo
accordo, l'UT con decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 rettificava
l'aliquota per l'imposta sul reddito riducendola dal 15.411% al 10.610%.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ SA per conto della contribuente chiede lo
stralcio del reddito estero di fr. 80'000.-- e la determinazione dell'aliquota
d'imposta sul reddito unicamente in base al valore locativo imponibile in
Svizzera.
-
Si pone pertanto il
problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dalla
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18
settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La
soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più
recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si
soffermerà nelle considerazioni che seguono.
3.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/ Schärrer, Kommentar zum ZH StG,
vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare
l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della
circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
3.2.
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo
differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale
discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei
fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein
definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica
della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung {Blumenstein,
op. cit., p. 8}).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va
valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
3.3.
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una
decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: "Der Abschluss der
Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären
aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von
einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es
sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch
ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide
Seiten grundsätzlich verbindlich ist" (Rickli, Die Einigung zwischen
Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen
Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene
prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se
segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
3.4.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito
interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente
univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora,
sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una
transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere
unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT
n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki,).
- Esaminando ora il
testo della transazione sottoscritta il 28 novembre 1996 con l' Ufficio di
tassazione di __________, se ne trae la conclusione che esso non può non
ritenersi vincolante nella misura in cui vi si definisce l'entità del presunto
reddito estero per la determinazione dell'aliquota ("Dopo discussione si
conviene di rettificare il reddito all'estero in fr. 80'000.-- di media annua.
Altre poste non contestate").
L'accordo liberamente
sottoscritto davanti all' Ufficio di tassazione dalla rappresentante
contrattuale della ricorrente porta per altro pacificamente su questioni di
fatto difficili da accertare data la diversità e le peculiarità dei sistemi
fiscali svizzero e germanico. Così stando le cose non vi è nessun motivo per
non più attenervisi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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