Late tax appeal dismissed; double taxation objection not heard

80.1996.235Übriges Gericht05.03.1997Dismissed

Zusammenfassung

A taxpayer partially taxable in Ticino challenged a 1993/94 assessment only after receiving the intercantonal allocation from his domicile canton. The Ticino tax office declared the objection inadmissible as late, and the Cantonal Tax Chamber confirmed that result. It held that the 30-day objection deadline is mandatory and may be restored only for proven excusable reasons, none of which were invoked. The court also held that the constitutional ban on double taxation does not suspend cantonal procedural deadlines. It noted that the filing might instead qualify as a public-law appeal to the Federal Tribunal and transmitted the papers accordingly.

Regest

Art. 175 cpv. 1 LT 1976; art. 206 cpv. 1 LT 1994; art. 157 LT 1976; art. 192 LT 1994; art. 46 cpv. 2 Cost. fed.; admissibility of a tax objection filed only after receipt of the intercantonal allocation. The 30-day objection period against a tax assessment is peremptory; restoration is exceptional and requires proof of an excusing ground attributable neither to the taxpayer nor to his representative. The constitutional prohibition of double taxation does not alter cantonal procedural autonomy: a taxpayer contesting a cantonal assessment must comply with that canton’s own remedy deadlines, even if the objection is based on inter-cantonal allocation issues (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.235

Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT

Incarto n. 80.96.00235

Lugano 5 marzo 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 11 dicembre 1996

in materia di: IC 93/94

presentato da:

__________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________, __________ e __________;

  • che con decisione del 14 novembre 1994 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 4'145.--, accertando altresì l'inesistenza di sostanza imponibile;

  • che, in data 16 ottobre 1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale del 26 settembre 1996 redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo lo stralcio del reddito imponibile in Ticino, poiché tutti i redditi sarebbero già stati interamente assoggettati nel Canton Zugo;

  • che, con decisione del 25 novembre 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando che, in mancanza della tassazione definitiva del Cantone di domicilio, il reclamo avrebbe dovuto essere tempestivamente inoltrato con la riserva di trasmettere i dati definitivi al momento della loro emissione;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione su reclamo, asserendo che è possibile fare ricorso in qualsiasi cantone toccato, fintanto che vi è ancora una tassazione non definitiva;

  • che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

  • che l'art. 175 cpv. 1 LT 1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);

  • che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

  • che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio;

  • che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

  • che, inoltre, la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

  • che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

  • che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

  • che, di fronte allo scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93);

  • che, infatti, se lo scritto del 16 ottobre 1996, indirizzato all'Ufficio di tassazione di __________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;

  • che, pertanto, copia della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla lettera del ricorrente del 16 ottobre 1996.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

Copia al Tribunale federale, con allegati citati.

  1. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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