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che, in data 17 febbraio
1996, __________, commerciante in proprio, inoltrava la dichiarazione fiscale
1995/96, denunciando un reddito aziendale di fr. 24’000.– ed uno imponibile di
fr. 12’180.–, entrambi in media annua;
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che, notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 5 aprile 1996, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 30’000.– in
media annua, da cui deduceva fr. 3’600.– per oneri assicurativi, e la sostanza
imponibile in fr. 7’000.–;
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che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 14 maggio 1996, nel quale
ammetteva di non avere rispettato il termine di trenta giorni previsto dalla
legge, a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente stradale;
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che, nel merito, spiegava
poi che, sempre a causa dell’incidente subìto, non aveva potuto lavorare nel
corso del periodo di computo;
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che l’autorità di
tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 21 ottobre
1996, negando che le addotte ragioni di salute costituissero una ragione sufficiente
per non reclamare tempestivamente;
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che, nella stessa
decisione, l’Ufficio di tassazione aggiungeva che il gravame sarebbe stato
comunque respinto anche nel merito, data l’assenza di ogni documentazione
relativa all’attività esercitata;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ribadisce di avere subìto
un incidente della circolazione il 18 giugno 1993 e di essersi ammalato poi di
epatite nel settembre 1995;
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che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
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che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
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che contro la tassazione è
consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione
nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa (art. 206 cpv. 1 LT 1994
e l’art. 130 cpv. 1 LIFD);
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che quest’ultimo termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994, art. 119 cpv. 1
LIFD), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192 cpv. 5 LT 1994, art. 133 cpv. 3 LIFD);
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che questa Camera ha così
potuto ritenere giustificata l'inosservanza di un termine da parte del
rappresentante contrattuale, unico titolare di uno studio legale senza
l'ausilio di altri collaboratori versati nella materia, in caso di sua malattia
grave, improvvisa, non prevedibile, quale ad es. un ictus cerebri
(cfr. sent. CDT n. 373 del 7 novembre 1985), mentre l’ha negata nel caso
di una malattia non improvvisa e acuta che ha colpito il titolare di uno studio
fiduciario che si avvaleva di diversi collaboratori (cfr. sent. CDT n.
30 del 21 gennaio 1983);
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che, in altri termini,
come gli altri impedimenti, anche la malattia deve sopraggiungere in modo che
non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei
termini (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer,
Zurigo 1995, n. 1 ad art. 134 LIFD, p. 420);
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che le ragioni di salute
addotte dal ricorrente non rientrano chiaramente nel campo di applicazione
della suddetta eccezione, non potendosi ritenere che il reclamo contro una
decisione notificata il 5 aprile 1996 abbia potuto essere ostacolato da un incidente
stradale accaduto quasi tre anni prima (il 18 giugno 1993) o da un’epatite
diagnosticata nel settembre 1995;
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che, infatti, nulla
avrebbe impedito al ricorrente, se anche egli stesso fosse stato
nell’impossibilità di redigere un reclamo tempestivo, di incaricare una persona
di fiducia di provvedervi;
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che, in simili
circostanze, la decisione con cui l’Ufficio di tassazione si è rifiutato di
entrare nel merito del reclamo non può che essere confermata;
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che, d’altronde, come
rilevato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, la tassazione
avrebbe dovuto essere confermata anche nel merito, non essendo stata portata
dal contribuente alcuna prova della inesattezza della stima del reddito imponibile
da essa effettuata;
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che per gli articoli 132
cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 1 LT 1994, infatti, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta e deve a tal fine motivare il reclamo e indicare eventuali mezzi di
prova.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).