AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.203
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00203
Lugano
27 gennaio 1997
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 ottobre 1996
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
e __________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
- 1.1.
Il
27 dicembre 1995 l'UT di __________ notificava ai coniugi __________ la
tassazione IC/IFD 1991-92, in cui stabiliva d'ufficio il reddito imponibile in
fr. 516'773.--. A causa della mancata presentazione della documentazione
relativa all'attività svolta nel campo immobiliare, l' UT esponeva loro in
particolare il reddito derivante dalle compravendite immobiliari effettuate
negli anni di computo sulla base dei dati accertati dall'Ufficio dei registri
quale autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore
immobiliare; aggiungeva inoltre un reddito d'altra fonte di fr. 100'000.-- di
media annua, definendo prudenziale tale valutazione.
1.2.
Assistiti
dall'Ufficio fiduciario __________, i contribuenti presentavano
cautelativamente reclamo in tempo utile, limitandosi a osservare:
"Le
motivazioni al presente reclamo vi saranno trasmesse prossimamente, appena in
possesso della relativa documentazione che ho richiesto al cliente."
Il
31 maggio 1996 l' Ufficio di tassazione sollecitava al rappresentante dei
ricorrenti la presentazione della documentazione relativa alle operazioni
immobiliari del biennio di computo, l'elenco dei debiti e l'elenco titoli, come
pure la completazione della motivazione del reclamo.
Assunto
in audizione il 5 luglio 1996 al rappresentante dei contribuenti è stato
concesso un ulteriore termine fino al 31 luglio per produrre la documentazione
mancante. Trascorso infruttuoso anche tale termine, l' Ufficio di tassazione,
con decisione del 16 settembre 1996, respingeva nel merito il reclamo.
1.3.
Con
il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti dallo Studio
fiduciario __________, chiedono un'ulteriore proroga fino al 30 novembre 1996
per produrre la documentazione, come pure di essere sentiti. Fanno notare le
difficoltà nel reperire la documentazione entro termini precisi, visto il tipo
di attività svolto dal contribuente, che comprende non solo compravendite
immobiliari, ma anche operazioni quali impresa generale.
Il
22 novembre 1996 veniva finalmente presentata la documentazione richiesta e la
relativa dichiarazione d'imposta, in cui il reddito imponibile veniva definito
in fr. 22'906.--.
- Diritto
applicabile
2.1.
Con
l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge
tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994),
anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali
precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle
disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994).
Nel
diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia
procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel
procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la
fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova
legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz.,
Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea
1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna
1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
2.2.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto
all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132
cpv. 1 LIFD). Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Analogamente,
l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 consente di reclamare contro la tassazione d'ufficio
se è manifestamente inesatta.
2.3.
Con
una recentissima decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6),
cresciuta in giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo,
ha stabilito che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il
contribuente può impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è
manifestamente inesatta, rientra nel diritto materiale. La disciplina
dell’onere della prova è infatti una questione di diritto sostanziale e non
procedurale, a prescindere dal fatto che la relativa norma sia collocata nella
parte della legge che regola la procedura. Pertanto l' impugnazione delle
tassazioni IFD fino al periodo 1993/94 è disciplinata dal diritto abrogato.
2.4
Identica
soluzione si impone in materia di imposta cantonale, data l’analogia fra l’art.
132 cpv. 3 LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994. Quest'ultima norma è pertanto
applicabile solo a partire dalle tassazioni per il periodo fiscale 1995.
- Nel
merito (vecchio diritto)
3.1.
DIFD
3.1.1.
Secondo
l’art. 92 cpv. 1 DIFD la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio
è limitata ai soli casi in cui il contribuente abbia violato i propri obblighi
procedurali («il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua
dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una
domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li
presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il
calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi
richiesti»). Il Tribunale federale ha però chiarito che una tassazione
d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale,
alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal
contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è
stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF II Corte di diritto
pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può
avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono
chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli
elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono
insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da
validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione
imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque
l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una
insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa,
come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo
obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario).
L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di
indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p.
166).
3.1.2.
Il
DIFD distingue sostanzialmente fra due ipotesi:
• nel caso
in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore al
20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente ha il diritto di
postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo o ricorso;
la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione ordinaria è data
dal fatto che il contribuente deve provare l’inesattezza della valutazione
intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere probatorio);
• se,
invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione è inferiore alla misura
enunciata, il contribuente può soltanto far valere, con i rimedi giuridici,
l’assenza dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli
obblighi di collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di
una scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p.
435 = ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92
DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT
I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p.
348).
3.1.3.
Secondo
il Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio
può essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma
anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici sono caratterizzati
dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne sono investite. Con la,
pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si è
dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso può
dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettano all’ufficio in sede
di tassazione. Della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato
(tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede
di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT
I-1994 p. 337).
3.1.4.
Dall’esame
delle disposizioni che disciplinano la tassazione d’ufficio e dalla
giurisprudenza citata, la Camera di diritto tributario ha fatto discendere la
conseguenza che l’autorità di tassazione non può dichiarare irricevibile un
reclamo contro una tassazione d’ufficio, nel caso in cui il contribuente abbia
contestato la valutazione effettuata senza peraltro produrre le prove
dell’inesattezza dell’apprezzamento effettuato, proprio perché altrimenti
sarebbe pregiudicata la facoltà di interporre ricorso e quindi di riprendere
eventualmente la collaborazione precedentemente negata.
Tale
conclusione è dettata, da un lato, dall’assenza di una disposizione che
consenta all’autorità di reclamo di pronunciare l’irricevibilità del reclamo
per mancata produzione di prove, e, dall’altro, dall’esplicita affermazione del
Tribunale federale, secondo cui il contribuente può apportare la prova
dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio anche in sede di ricorso (RDAT
I-1994 p. 336).
3.2
LT-1976
3.2.1.
L'art.
173 cpv. 1 LT 1976 consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il
contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi
imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti
attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali,
dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2
propone poi la preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare,
per gli elementi che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto
all’ultima tassazione definitiva.
3.2.2.
Quanto
alle disposizioni generali sui rimedi giuridici, il reclamo deve essere
motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se
un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al
reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176
cpv. 1 LT).
L'autorità
fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione,
senza aver soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4
settembre 1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re
G.D.).
Scaduto
infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile.
Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o
parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione
su reclamo (cfr. CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
3.2.3.
Con
la già citata sentenza del 1993 (RDAT I-1994 p. 336, confermata poi
dalla successiva RDAT I-1995 p. 348) la Camera di diritto tributario ha
esteso i princìpi vigenti in materia di imposta federale diretta anche all'imposta
cantonale, affermando il principio per cui il contribuente può riprendere la
collaborazione anche in sede di ricorso.
Ciò
impone di interpretare la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di
tassazione inserisce nella richiesta di documentazione che essa indirizza al
contribuente, allorché quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione
d'ufficio senza peraltro indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la
conseguenza, prospettata per il caso in cui l'invito di produrre la documentazione
richiesta venga disatteso, consista non già nella vera e propria dichiarazione
di irricevibilità – che precluderebbe la facoltà di ricorrere alla Camera di
diritto tributario – bensì in una mera conferma della tassazione impugnata,
senza ulteriori atti istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso potrebbe
entrare nel merito di un eventuale successivo ricorso, accompagnato dalla
produzione di mezzi di prova atti a dimostrare l'inesattezza della tassazione
d'ufficio.
3.3
Sussunzione
3.3.1.
Venendo
all’esame della fattispecie concreta, i ricorrenti sono stati sottoposti a
tassazione d’ufficio, non avendo inoltrato, nonostante ripetute richieste, la
documentazione necessaria alla determinazione del reddito.
Il
26 gennaio 1996 hanno poi interposto tempestivo reclamo all’autorità di
tassazione, precisando che non appena in possesso della necessaria
documentazione avrebbero presentato una congrua motivazione. Dopo una prima
proroga del termine fino al 31 maggio, l'autorità di tassazione, dopo
l'audizione avvenuta il 5 luglio 1996, ha nuovamente prolungato il termine per
la presentazione della documentazione fino al 31 luglio 1996.
Scaduto
ampiamente anche il secondo termine, con decisione del 16 settembre 1996, l’UT
ha respinto il gravame in mancanza di documentazione atta a consentire una
diversa soluzione, senza però formalmente rifiutarsi di entrare nel merito del
gravame né in materia di IFD né in materia di IC.
3.3.2.
Di
fronte alla circostanza che i ricorrenti abbia finalmente prodotto dopo
l’inoltro del ricorso la documentazione richiesta, si deve ritenere che sia
venuto meno quello “stato di necessità” probatorio, che ha giustificato
l’emissione di una tassazione d’ufficio. Alla luce di tali documenti, la Camera
potrebbe pertanto procedere ai necessari accertamenti e sostituire la
tassazione per apprezzamento con una tassazione ordinaria, disponendo essa
degli stessi poteri d’indagine dell’autorità di tassazione. Si ritiene tuttavia
che l’inchiesta possa meglio essere svolta dall’UT, al quale gli atti devono
essere conseguentemente rinviati.
3.3.3.
La
conclusione cui si è pervenuti in relazione all’imposta federale diretta per il
1995 può essere estesa anche alla tassazione dell’imposta cantonale. La, pur
tardiva, ripresa della collaborazione dei contribuenti, che hanno presentato il
bilancio ed il conto economico unitamente al ricorso interposto a questa Camera
contro la decisione su reclamo, consente infatti di annullare la tassazione per
apprezzamento e di sostituirla mediante una ordinaria.
- Diritto di essere sentito
Così
stando le cose appare del tutto superfluo dar seguito alla richiesta di
audizione orale per discutere il merito della tassazione. Essa non avrebbe né
potrebbe avere influenza alcuna sull'esito del presente gravame e sul giudizio
relativo alle spese.
Ai
ricorrenti è comunque ulteriormente garantito il diritto di essere sentiti, per
effetto del presente giudizio, nell'ambito della procedura di reclamo, volta a
definire il merito della tassazione.
- Spese
Nonostante
il sostanziale accoglimento del ricorso, la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste totalmente a carico dei ricorrenti, per il fatto che il
ricorso è stato determinato dall’inosservanza degli obblighi procedurali che
loro incombevano nell’ambito delle procedure di tassazione e di reclamo (artt.
144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 1996 è annullata e gli
atti sono rinviati all’UT, perché esamini in contraddittorio la documentazione
prodotta ed emetta una nuova tassazione IC/IFD 1991-92.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 2000.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un totale di fr. 2100.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l’IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l’IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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