__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________. __________,
-
che il __________
__________ __________, domiciliato a __________ (Cantone __________ __________)
è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a
__________ __________ __________;
-
che, con decisioni del 13
marzo e del 27 dicembre 1995, l'Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava
le tassazioni IC 1993/94 e IC 1995/96, nelle quali commisurava il reddito
imponibile in fr. 12'190.– nella prima e 18'450.– nella seconda e la sostanza
in fr. 462'655.–;
-
che, in data 3 giugno
1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale
redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio,
chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con
particolare riguardo alla ripartizione dei debiti ipotecari e dei relativi
interessi passivi;
-
che, con decisione del 28
giugno 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto tardivo, rilevando altresì che le regole sulla doppia imposizione non
limitano la sovranità fiscale di un Cantone in favore di un altro;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________
postula nuovamente una modifica delle tassazioni emesse dall'autorità cantonale
ticinese, siccome non conformi ai dati contenuti nel riparto emesso dal Cantone
__________ __________;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito;
-
che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv.
1 LT 1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173);
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che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di
domicilio;
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che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
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che, inoltre, la norma dell'art.
46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed
invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di
limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se
un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto
lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht,
3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
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che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che comunque il ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost.
fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che, di fronte allo
scritto del ricorrente, ci si può anche domandare se lo stesso non configuri
proprio un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità
cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio
all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG
(cfr. anche DTF 121 I 93);
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che, infatti, se lo
scritto del 3 giugno 1996, indirizzato all'Ufficio di tassazione di Locarno,
fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe osservato il termine
di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;
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che, pertanto, copia della
presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso
ed alla lettera del ricorrente del 3 giugno 1996.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Copia al Tribunale
federale, con allegati citati.