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80.1996.163 ΓÇó Tax appeal inadmissible for insufficient motivation
80.1996.163Übriges Gericht11.10.1996Inadmissible
The taxpayer appealed a decision on objection concerning IC/IFD 1995-96, but the appeal lacked the required reasoning and supporting documents. The court had granted a 10-day cure period and warned of inadmissibility. Because no adequate supplement was filed, the Chamber declared the appeal inadmissible. It also noted that the taxpayer had repeatedly failed to cooperate during the assessment and objection stages. Court costs of CHF 180 were imposed on the appellant.
Art. 227 cpv. 1 LT 1994; Art. 140 cpv. 2 LIFD; admissibility of a tax appeal lacking conclusions, facts and evidence. Where an appeal does not satisfy the formal requirements, the court must set a reasonable cure period under threat of inadmissibility. A ten-day period is generally sufficient for rectification; the appellant cannot claim a longer deadline merely because the filing is defective. If the deficiencies are not cured in time, the court shall not enter into the merits. Costs may be imposed on the unsuccessful party pursuant to Art. 231 LT 1994.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.163
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00163
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 agosto 1996
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con ricorso del 7 agosto 1996, __________ __________, domiciliato a __________, ha impugnato la decisione su reclamo concernente la tassazione IC/IFD 1995-96, notificatagli dall'Ufficio di tassazione di Locarno in data 8 luglio 1996;
che, nel suo gravame, il ricorrente spiega di trovarsi fuori cantone per motivi di lavoro e sostiene di non essere perciò in grado di motivarlo e di produrre la documentazione necessaria, ma si impegna tuttavia a completare il ricorso entro due settimane;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.);
che , nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera dell'8 agosto 1996, un termine di 10 giorni per emendare il gravame e per precisare se lo stesso vada esteso anche all'imposta federale diretta, avvertendolo che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;
che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che, per il fatto che la motivazione del ricorso non è pervenuta, la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame;
che, comunque, si vuole rilevare che il contribuente ha sempre offerto all'autorità fiscale, sia nella procedura di tassazione sia in quella di reclamo, una collaborazione molto lacunosa, trascurando i propri obblighi procedurali e costringendo quindi l'Ufficio di tassazione a ripetute richieste di documentazione ed anche a valutazioni, vista l'impossibilità di effettuare accertamenti soddisfacenti;
che, alla luce di quest'ultima circostanza, la Camera deve fare osservare al ricorrente che essa non sarebbe in nessun modo in grado di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è prevenuta l'autorità fiscale nella decisione impugnata, proprio perché il ricorrente continua, anche nella procedura di ricorso, a negare la propria collaborazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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