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Numero d'incarto:
80.1996.16
Data decisione, Autorità:
13.04.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00016
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 gennaio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 e IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliata a __________, ha beneficiato dell'indennità di disoccupazione fino
al mese di ottobre 1992. L'anno successivo ha poi intrapreso un'attività
indipendente. Con due decisioni del 13 novembre 1995, l' Ufficio di tassazione
di Locarno le notificava la tassazione intermedia IC/IFD per mutamento della
professione a partire dal 1° maggio 1993 e la tassazione ordinaria IC/IFD
1995/96. In entrambe le decisioni il reddito aziendale veniva commisurato in
fr. 20'000.– in media annua; il reddito imponibile ammontava, di conseguenza, a
fr. 17'533.– (fr. 18'700.– per l'IFD) nella prima tassazione e a fr. 18'459.–
(sia IC sia IFD) nella seconda.
La contribuente impugnava
le suddette decisioni con reclamo del 17 novembre 1995, chiedendo che il
reddito aziendale fosse commisurato a quanto da lei dichiarato.
L' Ufficio di tassazione
le notificava pertanto, in data 27 dicembre, due decisioni su reclamo, nelle
quali riduceva il reddito aziendale, riportando a 12 mesi il reddito conseguito
dalla reclamante dall'inizio dell'attività indipendente, cioè dal 1° maggio
1993. Il reddito dei 20 mesi considerati era, in altri termini, fissato a fr.
28'499.–, pari a fr. 17'000.– in 12 mesi.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ afferma di avere
intrapreso l'attività indipendente non il 1° maggio 1993, come erroneamente stabilito
dall'autorità fiscale, bensì il 1° gennaio 1993, come documentato dalla conferma
di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Il reddito
che l' Ufficio di tassazione ha considerato relativo a 20 mesi si riferirebbe
pertanto a 24 mesi.
-
3.1.
Secondo l'art. 99 lett. b
LT una tassazione intermedia è effettuata in caso di modificazione durevole del
reddito e della sostanza in seguito all'inizio o alla cessazione dell'attività
lucrativa o a mutamento della professione. La stessa è fondata sulla tassazione
ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza
che sono stati modificati (art. 100 cpv. 2 LT), i quali sono commisurati secondo
le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT),
ossia in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante
almeno un anno, riportato a 12 mesi. Questa regola vale tanto per il periodo
fiscale in corso, quanto per quello seguente (art. 96 cpv. 1 LT). La tassazione
intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente (art. 100
cpv. 4, prima frase LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96
cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
3.2.
Né la LT né il DIFD
stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da
riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo
di computo avuto riguardo alla "ratio" della norma, allo scopo
di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF
103 Ib 322; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non
pubblicata, cons. 2 b; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 763).
Come rilevato dal
Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione «calcolato
su un anno» e – data l'identità dei principi – anche quella del diritto
cantonale «riportato a dodici mesi» (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1
LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito
che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (cfr. STF
5 settembre 1984 c. 2 b e c, 7 a; Rep. 1980 pag. 33).
3.3.
Nella fattispecie, l'
Ufficio di tassazione ha accettato, nelle decisioni su reclamo impugnate, i
redditi aziendali dichiarati dalla contribuente in occasione dell'inoltro della
dichiarazione fiscale 1995/96. Sennonché, ritenendo che l'attività indipendente
sia iniziata solo il 1° maggio del 1993, ha attribuito la somma di tutti i
redditi del 1993 e del 1994 all'attività di soli 20 mesi. Verosimilmente, l'opinione
che il passaggio da attività dipendente ad attività indipendente sia avvenuto
nel mese di maggio è stata suggerita all' Ufficio di tassazione dalla
circostanza che solo il 5 maggio 1993 la Fondazione di libero passaggio della
Società __________ ha versato alla ricorrente il capitale proveniente dalla
previdenza professionale. La data in cui il precedente datore di lavoro della
ricorrente ha liquidato il capitale proveniente dal II Pilastro non equivale
tuttavia al momento dell'inizio dell'attività indipendente. Di fronte allo
scritto della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, prodotto dalla ricorrente, nel
quale si conferma l'avvenuta affiliazione nella categoria indipendente a
partire dal 1° gennaio 1993, si ritiene invece di poter condividere
l'affermazione della ricorrente stessa, di avere intrapreso l'attività
indipendente già all'inizio del 1993. Tanto più che la contribuente ha allegato
anche la copia delle ricevute postali che attestano il versamento dei contributi
personali per i primi due trimestri del 1993 (cioè per il periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 1993).
3.4.
Tale accertamento si
riflette in primo luogo sulla commisurazione del periodo di assoggettamento
della tassazione intermedia 1993/94, che ha inizio il 1° gennaio 1993 e non il
1° maggio 1993. Ma incide pure sul calcolo dell'imponibile, per le tassazioni
intermedia ed ordinaria. Come sostiene la ricorrente, infatti, si tratta di suddividere
su 24 mesi il suo reddito da attività indipendente da riportare a 12 mesi. Il
calcolo del reddito aziendale deve pertanto essere così modificato:
(fr. 12'163 + fr.
16'336) x 12 = fr. 14'249.50
24
Il reddito aziendale è
conseguentemente ridotto da fr. 17'000.– a fr. 14'250.– in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 27 dicembre 1995 sono riformate nel
senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 14'250.– in media annua.
§§ La
decisione del 27 dicembre 1995, valida per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31
dicembre 1994 è inoltre riformata nel senso che il periodo di assoggettamento è
esteso al 1° gennaio 1993.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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