AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1996.159
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00159
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 31 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, coniugato con __________ e domiciliato a __________, è direttore
della __________ & __________. __________ di __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 13 maggio 1996, l' Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna commisurava il reddito imponibile dei coniugi
__________ in fr. 166'729.– per l'IC ed in fr. 171'063.– per l'IFD. L'unico
punto sul quale l'autorità fiscale si era discostata da quanto contenuto nella
dichiarazione fiscale era rappresentato dall'importo delle deduzioni per
contributi di legge: mentre infatti i contribuenti avevano fatto valere
contributi alle assicurazioni sociali per complessivi fr. 11'532.– in media
annua, l' Ufficio di tassazione aveva ammesso in deduzione solo fr. 9'775.–.
Con reclamo del 31 maggio
1996, pertanto, i contribuenti contestavano la mancata deduzione dei contributi
versati nel periodo di computo all'assicurazione per l'indennità perdita di
guadagno. L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione dell'8
luglio 1996, in cui osservava che gli oneri per l'assicurazione per perdita di
salario causa malattia rientravano non fra i contributi di legge alle
assicurazioni sociali bensì tra gli oneri assicurativi, deducibili entro limiti
fissati dalla legge.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
invocano le istruzioni per la compilazione della dichiarazione fiscale, ove si
ammette che siano deducibili fra l'altro, quali contributi di legge, i
contributi per la perdita di guadagno, senza che sia prevista un'eccezione per
quanto si riferisce all'indennità per perdita di guadagno in caso di malattia.
Nelle sue osservazioni del
20 settembre 1996 la Divisione delle contribuzioni ha proposto la reiezione del
ricorso.
- 3.1.
A norma degli articoli 32
cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale
sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili
fra l'altro:
d) i
versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire
diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità,
nonché delle istituzioni di previdenza professionale;
e) i
versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme
riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i
premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per
l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
3.2.
I contributi alle
assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a
quello che, nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali, viene definito
come 1° Pilastro previdenziale. Accanto a tali contributi la lettera d
prevede altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto
a prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e
aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti
contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (3°
Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3°
Pilastro A è quantitativamente limitata.
- Secondo i
ricorrenti, l'autorità fiscale avrebbe dovuto dedurre dai loro redditi del lavoro,
oltre ai contributi versati alle assicurazioni vecchiaia e superstiti (AVS),
invalidità (AI), indennità per perdita di guadagno (IPG), disoccupazione (AD),
infortuni (AINP), anche quelli versati ad un'assicurazione per la perdita di
guadagno in caso di malattia.
4.1.
In tutti i casi in cui il
lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve
pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv. 1 CO). Si
tratta della rimunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non fosse
stato impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L'obbligo di pagare il
salario non è tuttavia assoluto, quale che sia la durata dell'incapacità lavorativa;
invece, il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro deve pagare il
salario integrale varia in funzione della durata dei rapporti di lavoro.
Il cpv. 4 dell'art. 324a
CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori; in particolare, si
può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di assicurazione che copra
la perdita di guadagno in caso di malattia e invalidità. Numerose convenzioni
collettive di lavoro hanno fatto uso di tale facoltà ed organizzano
imperativamente l'affiliazione dei lavoratori ad assicurazioni collettive che
coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni imposte dalla
convenzione collettiva di lavoro. Altri settori, non soggetti a disciplina
convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro dipendenti.
In simili casi, l'affiliazione, la designazione dell'assicurazione, la natura e
l'estensione delle prestazioni, nonché l'ammontare e la ripartizione dei
contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal lavoratore, o in
un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La sostituzione dell'obbligo
legale di pagare il salario con una copertura assicurativa giova sia al datore
di lavoro, che può preventivare esattamente gli oneri dovuti alle assenze per
malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro senza perdere i vantaggi
legati all'anzianità e può affrontare senza problemi impedimenti lavorativi
ripetuti o prolungati (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat
de travail, 2a ediz., Losanna 1996, p. 78 s.; v. anche Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p.350 ss.; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna
1996, p. 164 ss.).
Il sistema messo in
funzione dall'assicurazione per la perdita di guadagno deve accordare
prestazioni almeno equivalenti a quelle derivanti dall'obbligo del datore di
lavoro di pagare il salario. Per valutare l'equivalenza, si considerano: la
percentuale rappresentata dall'indennità giornaliera in rapporto al salario, la
quota di contributi a carico del lavoratore e la durata delle prestazioni
dell'assicurazione (sull'equivalenza, cfr. Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit., p. 79; Rehbinder, op. cit., p. 352 ss.).
Assicurazioni equivalenti
ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO sono possibili solo in ambiti non
coperti dalle assicurazioni sociali obbligatorie. Infatti, l'art. 324b
CO disciplina i casi di impedimento lavorativo per i quali il datore di lavoro
è prosciolto dall'obbligo di pagare il salario perché il lavoratore è
assoggettato obbligatoriamente ad un'assicurazione sociale. In simili casi, il
lavoratore vanta infatti pretese fondate sul diritto pubblico. Le assicurazioni
rientranti in questa casistica eccezionale sono: l'assicurazione infortuni,
l'indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione militare (Brunner/Bühler/Waeber,
op. cit., p. 82; Brühwiler, op. cit., p. 169). Da questa disposizione
di coordinamento fra diritto del lavoro e diritto delle assicurazioni sociali
si evince che assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4
CO possono essere concluse, alla luce dell'attuale legislazione sulle assicurazioni
sociali, solo in forma di assicurazioni per malattia che coprono il rischio
rappresentato da impedimenti lavorativi dovuti a malattia (Brühwiler,
op. cit., p. 164).
4.2.
I ricorrenti osservano, in
primo luogo, che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione fiscale,
indirizzate ai contribuenti, parlano semplicemente di contributi per la perdita
di guadagno, senza escludere esplicitamente i versamenti destinati a finanziare
un'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia.
4.2.1.
Per interpretare la
nozione di «indennità di perdita di guadagno» contenuta nelle leggi fiscali
bisogna riferirsi alla legislazione svizzera sulle assicurazioni sociali, poiché,
come detto, le assicurazioni per il cui finanziamento è ammessa la deducibilità
dai redditi dei corrispondenti contributi rientrano nel c.d. primo pilastro.
La legge federale sulle
indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione
civile (LIPG) stabilisce che le persone che prestano servizio nell'esercito
svizzero hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Le prestazioni
assicurative si distinguono in indennità per l'economia domestica (art. 4
LIPG), indennità per persona sola (art. 5 LIPG), assegni per figli (art. 6
LIPG), assegni per l'assistenza (art. 7 LIPG) e assegni per l'azienda (art. 8
LIPG). Quanto al finanziamento delle prestazioni in questione, la legge precisa
che sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro
indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS, eccettuati gli assicurati
facoltativi (art. 27 cpv. 1 LIPG); ed aggiunge che i contributi sono prelevati
quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(art. 27 cpv. 3 LIPG).
4.2.2.
Anche nel caso dei
ricorrenti, i contributi per l'IPG sono stati prelevati unitamente a quelli per
l'AVS e l'AI, nella misura del 5,05% dello stipendio. Per esempio, dal reddito
1994 del signor __________ è stato dedotto un ammontare di fr. 4'322.– pari al
5,05% di fr. 85'584.–; aggiunto un ulteriore 1% per l'assicurazione
disoccupazione, risulta l'importo di fr. 5'177.85 indicato sul certificato di
salario.
Non può pertanto definirsi
contraria al diritto la decisione dell'autorità fiscale di escludere la
deduzione a titolo di contributi di legge dei premi per l'assicurazione per la
perdita di guadagno a causa di malattia. Come si è visto, e come ha correttamente
rilevato l' Ufficio di tassazione, quest'ultima assicurazione rientra infatti
nel campo dell'assicurazione malattia.
4.3.
I ricorrenti sostengono
quindi che la decisione dell' Ufficio di tassazione provocherebbe un diverso
trattamento di assicurazioni ugualmente obbligatorie per il lavoratore ed una
disparità di trattamento fra quei lavoratori per i quali il datore di lavoro si
assume l'intero pagamento dei premi e quelli che invece sono obbligati a pagare
una quota dei premi stessi.
4.3.1.
Quanto al primo argomento,
si è già sottolineato come l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a
malattia non sia affatto obbligatoria. Al contrario, essa rappresenta una mera
eccezione alla regola, stabilita dal CO, per cui il datore di lavoro è
obbligato a retribuire il lavoratore impedito senza colpa di lavorare (art. 324a
cpv. 4 CO). Non si può perciò condividere l'assimilazione, proposta dai
ricorrenti, fra i contributi versati all'INSAI e quelli versati all'assicurazione
malattia.
4.3.2.
Per quanto concerne poi la
pretesa disparità di trattamento fra i lavoratori che sono obbligati per
contratto a contribuire al pagamento dei premi di assicurazione e quelli per
cui invece il datore di lavoro si assume l'intero premio, non si tratterebbe
certamente di una discriminazione idonea ad essere sollevata in sede di
tassazione. L'eventuale disparità di trattamento si ripercuoterebbe infatti in
primo luogo sulla retribuzione dei lavoratori.
Anche a tale riguardo, si
è comunque già rilevato in precedenza (v. supra, consid. 4.1.) come la
possibilità di derogare all'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare il
salario al lavoratore impedito sia subordinata all'accordo scritto delle parti
ed al criterio dell'equivalenza. Se, nella fattispecie, l'accordo tra il
contribuente e il suo datore di lavoro non rispetti quest'ultimo criterio è una
questione che non può essere sottoposta al giudizio di questa Camera e che
d'altronde non è neppure possibile valutare in mancanza di ogni indicazione in
merito al tenore del contratto di assicurazione concluso dal datore di lavoro. Si
deve allora presumere che, per il fatto che il contribuente si è obbligato a
pagare una quota del premio assicurativo in questione, egli benefici di qualche
vantaggio sul piano della misura percentuale dell'indennità giornaliera cui ha
diritto oppure della durata delle prestazioni assicurative.
4.4.
Non porta ad alcuna
conclusione, infine, l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui la misura dei
premi pagati per la cassa malati avrebbe oggi raggiunto un livello tale da non
lasciare più alcuno spazio per la deduzione dei premi dell'assicurazione per la
perdita di guadagno in caso di malattia. Basti tenere presente che è proprio il
legislatore ad aver voluto un limite massimo per la deducibilità dei versamenti
per assicurazioni ed interessi di capitali a risparmio.
- Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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