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Numero d'incarto:
80.1996.130
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00130
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 1° luglio 1996
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 25 gennaio 1995
__________ __________ vendeva all’avv. __________ __________ la part. n.
__________ DIV nel Comune di __________ al prezzo di fr. 730’000.--. Dal valore
d’alienazione l’ Ufficio di tassazione deduceva il valore d’acquisto di fr.
130’000.--, costi di costruzione per fr. 113’942.-- e costi di acquisto e di
vendita di fr. 2’600.-. Non ammetteva per contro la deduzione delle perdite di
gestione corrente mancando i requisiti dell’art. 134 cpv. 5 LT, come pure negava
la deduzione dei costi di manutenzione non deducibili nell’ambito della
tassazione dell’utile immobiliare.
L’utile immobiliare
imponibile risultava così essere di fr. 483’458.-- e l’imposta dovuta di fr.
116’029,90 (cfr. notifica della tassazione del 26 novembre 1995).
- Con tempestivo
reclamo __________ __________, assistito dall’avv. __________, riproponeva la
deduzione delle perdite di gestione di complessivi fr. 153’254,95, pari
all’eccedenza di interessi passivi pagati rispetto ai canoni di locazione
incassati. Pur convenendo con l’UT che l’art. 134 cpv. 5 LT non prevede la deduzione
delle perdite di gestione lungo un arco di tempo pluriennale, criticava la
norma cantonale, ritenendola iniqua.
Con decisione del 26
giugno 1996 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, ribadendo che non
erano date le due condizioni cumulative cui l’art. 134 cpv. 5 LT subordina la
deduzione. Rilevava inoltre che la perdita, di cui veniva chiesta la deduzione,
altro non sarebbe in realtà che la differenza degli interessi versati
sull’anticipo concesso dall’immobiliare __________ __________ a __________ e
__________ per la costituzione di un diritto di compera sulle part. n.
__________ e __________ di __________ e gli interessi pagati dall’immobiliare
__________ __________ alla __________ per il prestito contratto per finanziare
l’anticipo a __________ e __________.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dall’avv.
__________, chiede nuovamente la deduzione delle perdite, ribadendo sostanzialmente
quanto già argomentato nel reclamo.
-
Secondo l’art. 134
cpv. 4 LT 4 le quote e gli utili derivanti da alienazioni di quote di
comproprietà o di proprietà per piani in un unico immobile oppure di case a
schiera facenti parte di un unico complesso immobiliare possono essere
compensati a condizione che si riferiscano alle alienazioni avvenute entro
l’anno dal rilascio del primo permesso di abitabilità anche parziale. Per la
determinazione delle perdite compensabili l’autorità fiscale stabilisce
d’ufficio il valore d’alienazione quando il prezzo indicato dalle parti è
manifestamente inferiore al valore reale.
Inoltre, secondo l’art.
134 cpv. 5 LT, sulle vendite effettuate entro due anni dall’abitabilità anche
parziale dell’immobile l’alienante può chiedere in deduzione le perdite subite
nella gestione dell’immobile durante il primo anno di abitabilità anche
parziale.
- Il ricorso appare
temerario.
Dall’esame degli atti,
prodotti dal ricorrente medesimo all’ Ufficio di tassazione, si evince
chiaramente che le perdite d’esercizio, di cui viene chiesta la deduzione, non
sono perdite subite dall’alienante bensì da terzi, vale a dire dall’immobiliare
__________ __________ in relazione ad un anticipo effettuato a __________ e __________.
Già per questo motivo,
segnatamente per la mancanza d’identità tra l'alienante e chi ha patito le
perdite, il ricorso deve essere respinto, senza che metta conto esaminare gli
argomenti ricorsuali.
- A titolo meramente abbondanziale
si vuol attirare l’attenzione sul carattere di eccezione che riveste la
normativa prevista dai capoversi 4 e 5 dell’art. 134 LT rispetto alla natura di
imposta reale dell’imposta sugli utili immobiliari, come pure sulle condizioni
e sui limiti restrittivi, così come risultano dai materiali legislativi, entro
i quali il legislatore ha ammesso la deduzione delle perdite di gestione.
Particolarmente significativo, a questo proposito, il fatto che la deduzione
delle perdite di gestione sia stata introdotta dalla speciale Commissione granconsiliare
in sede di esame del Messaggio del Consiglio di Stato sulla nuova Legge
tributaria (cfr. Verbali della Commissione speciale in materia
tributaria, sedute del 2 e 24 marzo 1994; Soldini/
Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp.
270-283, in particolare pp. 278-283).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto in
quanto temerario.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1'080.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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