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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.113
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00113
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 92
presentato
da:
__________ -__________, __________
- __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è limitatamente imponibile in Svizzera e in Ticino dal 1° settembre
1992, possedendo sostanza immobiliare a __________. Nella notifica di
tassazione IC/IFD 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1992, l’UT ha stabilito
il reddito imponibile della contribuente in fr. 9’000.-- di media annua e la
sostanza in fr. 211’175.--. Per la determinazione delle aliquote, l’ Ufficio di
tassazione ha preso in considerazione, come di prassi, un reddito all’estero
presunto di fr. 150’000.-- e una sostanza di fr. 1’000’000.-- e, per il periodo
fiscale successivo IC/IFD 1993-94, un reddito estero di fr. 170’000.-- (cfr.
notifica di tassazione IC/IFD 1991-92 del 16 gennaio 1995 e IC/IFD 1993-94 del
19 dicembre 1994).
Con decisione del 13
maggio 1996 l’ Ufficio di tassazione di Locarno respingeva il reclamo
presentato dalla contribuente contro la tassazione IC/IFD 1991-92, considerando
inattendibili i dati emergenti dalla tassazione germanica.
-
Con il presente, tempestivo
ricorso la ricorrente, assistita dallo Studio fiduciario e immobiliare
__________, contesta le aliquote stabilite dall’ Ufficio di tassazione, rilevando
che i redditi in Germania sono di gran lunga inferiori a quelli valutati dall’
Ufficio di tassazione. Produce la tassazione tedesca relativa all’anno 1992.
-
All'udienza del 17
settembre 1996, dopo aver sentito le spiegazioni relative alle ingenti perdite
di gestione immobiliare in Germania, considerata altresì la difformità della
legislazione tedesca rispetto a quella svizzera in relazione alla deduzione
quali perdite di importi non considerati tali in Svizzera, si è convenuto, su
proposta del giudice, di ridurre l'importo della sostanza all'estero
determinante per il calcolo dell'aliquota a fr. 500'000.-- e quella del reddito
a fr. 100'000.-- tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva
tassazione IC/IFD 1993-94.
Il rappresentante della
ricorrente è stato sin d'ora invitato a produrre per la tassazione 95/96, una
documentazione contabile precisa relative alle ingenti perdite tedesche, in
particolare a specificare gli importi che l'autorità fiscale tedesca ammette come
perdite.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata a’ sensi
del consid. 3.
§§ Gli
atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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