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Numero d'incarto:
80.1996.112
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00112
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, restauratore, ha dichiarato d'aver conseguito nel 1993 un reddito
aziendale di fr. 33'256.-- e nel 1994 di fr. 41'095.--. L' Ufficio di
tassazione di Bellinzona nella notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 gli ha
invece esposto in via valutativa un reddito aziendale di fr. 52'000.-- di media
annua (cfr. notifica del 19 febbraio 1996), che è poi stato ridotto in sede di
reclamo a fr. 48'000.--. Dalla motivazione della decisione su reclamo del 13
maggio 1996 si apprende che la rettifica è stata effettuata sulla base degli
elementi noti all'autorità fiscale, segnatamente le variazioni patrimoniali
intervenute tra il 1. gennaio 1993 e il 1. gennaio 1995 e gli esborsi
finanziari degli anni 1993-94, tenuto conto di un fabbisogno minimo di
esistenza di fr. 1'200.-- mensili per una persona sola.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la ripresa di fr.
10'285.-- di media annua effettuata dall' Ufficio di tassazione sul reddito
aziendale dichiarato. Giustifica la variazione alla voce "arredamento e
oggetti d'arte" con una mera rivalutazione dei dipinti facenti parte del
suo arredamento. Rileva inoltre di essere stato invitato a tenere una
contabilità, dolendosi tuttavia del fatto che non se ne sia tenuto conto. Fa
infine presente il suo modo di vita spartano, privo di agi.
-
3.1
L'art.
173 cpv. 1 LT consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il
contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi
elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti
attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali,
dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. L'art. 92
cpv. 1 DIFD, a sua volta, consente la tassazione d' ufficio se, nonostante
diffida, il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua
dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una
domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li
presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il
calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi
richiesti. Fin qui la lettera della norma cantonale e di quella federale
relativa alla tassazione d'ufficio, che pongono principi identici (cfr. Rep.
1984 p. 93, cons. 4 b). La giurisprudenza del Tribunale federale ha però
chiarito che l'elencazione contenuta nell'art. 92 cpv. 1 DIFD, e quindi di
riflesso, data l'identità dei principi, anche quella dell'art. 173 cpv. 1 LT,
non è esauriente. La tassazione d'ufficio deve poter essere eseguita anche nei
casi in cui l'autorità fiscale, alla luce dell'insieme delle circostanze,
scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la
prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF, II
Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me, cons. 3 a, non
pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d' accertamento,
quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione
degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono
insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da
validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
L'autorità
fiscale non può però limitarsi a constatare l'inattendibilità delle
dichiarazioni e registrazioni prodotte, per poi stabilire il reddito imponibile
a sua discrezione. Deve invece determinarlo tenendo conto di tutti gli elementi
disponibili e, in mancanza di dati concludenti, dedurlo dai coefficienti
fondati sull'esperienza (cfr. art. 173 cpv. 1 2.a frase LT; Rep. 1984 loc.
cit.; STF 5 settembre 1984, loc. cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, I.a ed., p. 132).
L'autorità
fiscale deve, in altre parole, agire secondo la sua coscienza professionale,
indicando nella propria decisione gli elementi su cui fonda la propria
decisione (Bottoli, op. cit., p. 133).
3.2
Va
d’altro canto rilevato che secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente
deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui
sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito
alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di
redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per
costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i
redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore
che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati
apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e
della sua famiglia (cfr. sent. CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent.
CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
- Dagli
atti dell'incarto emerge che nel periodo di computo il ricorrente, stando
rigorosamente alla sua dichiarazione, ha avuto entrate (senza evidentemente
considerare il valore locativo della propria abitazione) per complessivi
fr.77'485.--, a fronte delle quali stanno uscite per fr. 81'197 (fr. 19'957.--
per imposte pagate, fr. 23'700.-- per ammortamento di debiti privati risultanti
dal raffronto dell'elenco titoli al 1. gennaio 1995 con quello al 1. gennaio
1993; fr. 29'388.-- per interessi passivi e fr. 4'440.-- per premi
assicurativi, come a dichiarazione).
Il
che significa che al contribuente, per far fronte al fabbisogno quotidiano per
vivere, aveva a disposizione sull'arco di due anni soltanto fr. 6'491.--, pari
a poco meno di fr. 3'250.-- all'anno.
Se
si considera che per far fronte al dispendio la tabella del minimo vitale
elaborata dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
prevedeva per una persona che vive sola un importo mensile minimo di fr. 940.--
nel 1992 e di fr. 1'025.-- nel 1994.-- si ha nell'ipotesi più favorevole al
contribuente un dispendio sull'arco degli anni 1993-94 di fr. 23'580.--, pari a
fr.11'790.-- di media annua. Dedotta la disponibilità di fr. 3'250.-- di media
annua, risulta pur sempre una mancanza di liquidità di fr. 8'540.--.
Il che giustifica legittima
senz'altro a rivalutare il reddito aziendale almeno a fr. 45'715.--. La
decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione appare quindi senz'altro
sostenibile. Questa Camera, dando prova di particolare prudenza, considera che
il reddito aziendale del ricorrente possa essere fissato in fr. 46'000.-- di
media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è stabilito in fr. 46'000.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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