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Numero d'incarto:
80.1996.105
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00105
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 28 maggio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 int.
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. A. Marazzi, 6648 Minusio,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
ordinaria IC/IFD 1991-92, cresciuta in giudicato, l'UT aveva esposto a
__________ __________ un reddito aziendale, stabilito per valutazione, di fr.
56'000.-- di media annua e alla moglie __________ il reddito del lavoro
dichiarato di fr. 80'770.-- di media annua. Con tassazione intermedia per
mutamento di professione (da esercente dipendente a commercialista indipendente)
il reddito aziendale della moglie veniva determinato a valere dal 1° gennaio
1992 in fr. 53'000.-- di media annua.
Nella successiva
tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, qui in contestazione, il reddito aziendale
del marito veniva stabilito, sempre per valutazione, in fr. 32'000.-- di media
annua. Quale reddito aziendale della moglie veniva nuovamente esposto quello di
fr. 53'000.-- di media annua, stabilito dalla tassazione intermedia 1991-92 con
effetto dal 1° gennaio 1992. A seguito di un nuovo cambiamento di professione
della moglie (da commercialista indipendente a dipendente dapprima della __________
__________ __________ __________, di cui era stata precedentemente contitolare
e in seguito della __________ __________ __________ di __________), il reddito
aziendale della moglie veniva sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1994, dal
reddito del lavoro di fr. 51'523.-- di media annua (cfr. decisioni su reclamo
relative alla tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 e alla tassazione intermedia
dal 1° gennaio1994, entrambe del 29 aprile 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano le suddette tassazioni
limitatamente al reddito aziendale di fr. 32'000.-- esposto al marito, spiegandone
le ragioni. Segnatamente la gerenza consecutiva di due diverse esercizi
pubblici dalle caratteristiche diverse, dapprima a __________ e poi a
__________. La gestione del ristorante __________ a __________, dal 1° luglio
1992 al 31 dicembre 1992, si sarebbe chiusa con una perdita di fr. 26'288,95.
-
Pendente causa la
Camera ha incaricato il proprio ispettore di verificare il reddito aziendale
conseguito nel periodo di computo dal contribuente dapprima quale gerente del
ristorante Svizzero di __________ e in seguito del ristorante __________ di
__________.
La verifica ha messo in
evidenza la sostanziale correttezza della valutazione effettuata dall' Ufficio
di tassazione, per cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si preleva tassa di
giustizia, mentre le spese in complessivi fr. 80.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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