in materia di: IC/IFD
91/92 e IC/IFD 93/94 (Inc. __________ /__________ /)
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che __________ __________,
giocatore __________ __________ __________, ha preso domicilio nel Canton
Ticino nel mese di maggio del 1991;
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che il 15 aprile 1992, il
contribuente presentava all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna la
dichiarazione fiscale per nuovi contribuenti, indicando un reddito lordo di fr.
70'671.- in media annua, corrispondente alle entrate degli anni 1989 e 1990;
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che, con decisione del 12
settembre 1994, l'autorità fiscale gli notificava la tassazione IC 1991/92 per
inizio assoggettamento a partire dal 1° maggio 1991, commisurando il reddito
del lavoro in fr. 178'000.- in media annua, e che lo stesso reddito veniva pure
imposto nella tassazione IC/IFD 1993/94, intimata il successivo 26 settembre
1994;
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che con due distinti
reclami del 10 ottobre 1994 il contribuente chiedeva di ridurre il reddito del
lavoro a fr. 165'360.-, non considerando reddito gli importi corrispondenti al
rimborso spese, che figuravano sul certificato di salario;
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che, in seguito ad un
accordo telefonico intervenuto con il rappresentante del reclamante, il reddito
del lavoro veniva confermato, nelle successive decisioni su reclamo del 24 e
del 28 aprile 1995, in fr. 178'000.-, mentre veniva concessa una ulteriore
deduzione di fr. 500.- all'anno, a titolo di spese professionali;
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che, con tempestivi
ricorsi alla Camera di diritto tributario, __________ __________ dichiara di
non riuscire a capire come l'autorità di tassazione sia arrivata all'importo di
fr. 178'000.-, mentre dai suoi certificati di salario risultano redditi molto
inferiori;
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che, se in linea di
principio l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due
anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT), tuttavia all'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 96
cpv. 1 LT);
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che non è quindi
consentito imporre il contribuente venuto a stabilirsi in Ticino in base al
reddito da lui realizzato durante un periodo anteriore nel cantone in cui aveva
il domicilio precedente (cfr. RTT 1980 p. 378 s.; Höhn,
Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 317 s.; DTF 94 I 146),
poiché il diritto fiscale di quest'ultimo cantone colpisce il reddito personale
e della sostanza del contribuente fino a quando questi sottostà alla sua
sovranità fiscale, mentre il nuovo cantone, alla cui sovranità fiscale il contribuente
soggiace, non può colpire un reddito conseguito dal contribuente prima di
avervi preso domicilio (DTF 50 I 113);
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che, in altri termini, la
delimitazione dell'oggetto dell'imposizione non può essere diversa da quella
della sovranità fiscale basata sul criterio temporale (cfr. la giurisprudenza
di questa Camera, p. es. CDT n.108-109 del 23 giugno 1994 in re
B.);
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che, pertanto si sottrae
ad ogni censura l'operato dell' Ufficio di tassazione di Lugano-Città, che
nella fattispecie ha effettuato una tassazione per inizio dell'assoggettamento
a partire dal 1° maggio 1991, prendendo in considerazione i redditi dei primi
venti mesi, riportati a dodici mesi;
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che è pure ineccepibile
l'aggiunta, al salario lordo totale secondo il certificato di salario,
di quegli importi qualificati come rifusioni di spese di viaggio (fr.
9'579.- nel 1991 e fr. 11'500.- nel 1992);
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che, infatti, secondo l'art.
17 LT, sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di
un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico,
compresi i proventi accessori, in particolare le indennità per prestazioni
straordinarie, provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie,
gratifiche, indennità di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro, e
che sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal
dipendente nell'esercizio dei propri compiti in quanto essi potrebbero
costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent.
CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277, Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; CDT
n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.);
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che anche il codice delle
obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al
lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art.
327a CO) e che lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai
fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in
relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali
e telefoniche, colazioni d'affari);
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che, quanto alle spese di
trasferta, il diritto del lavoro fa rientrare fra quelle necessarie solo gli
spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni, cioè i luoghi di lavoro
distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi
lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der
Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 397), mentre considera
spese personali, non soggette quindi a rimborso, quelle sostenute per recarsi
sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem);
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che, in una recente
sentenza relativa al caso di un giocatore professionista attivo nella stessa
disciplina del ricorrente, questa Camera ha confermato che si giustifica la
ripresa di quel rimborso per spese di viaggio che serve a compensare le spese
sopportate per spostarsi dal domicilio al luogo in cui si tengono gli
allenamenti e le partite, mentre le trasferte intraprese dal Club nel quadro
del campionato sono organizzate dalla società stessa e sono dunque pagate dal
datore di lavoro (CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.);
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che di conseguenza la
decisione dell'autorità fiscale di riprendere a titolo di salario anche tali
rifusioni di spese appare giustificata, tanto più che sono poi state concesse
deduzioni per spese di trasporto in misura considerevole, se paragonata alla
distanza fra luogo di lavoro e domicilio al giorno dell'inizio
dell'imponibilità (__________), nonché una deduzione di fr. 500.- per spese di
perfezionamento, sebbene non siano stati documentati particolari costi legati
al conseguimento del reddito;
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che il calcolo del reddito
del lavoro, valido per la tassazione IC 1991/92 e per quella del biennio
successivo, si presenta pertanto nel modo seguente:
salario 1991 fr. 107'767.-
salario 1992 fr. 167'833.-
rifusione spese 1991 fr. 9'579.-
rifusione spese 1992 fr. 11'500.-
totale 20 mesi: fr. 296'679.-
salario riportato a 12 mesi:
fr. 296'679.- x 12 = fr. 178'007.-
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 200.-
sono a carico del ricorrente.