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Numero d'incarto:
80.1995.89
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00089
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 maggio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 int. (IC/IFD 70/95)
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di tassazione ha esposto a __________
__________ i redditi conseguiti negli anni di computo 1989-90 (cfr. notifica
del 27 agosto 1991). Successivamente l' Ufficio di tassazione ha proceduto a
emettere una tassazione intermedia con effetto dal 1° maggio 1991 al 31 dicembre
1992 per inizio dell'attività, commisurando il reddito del lavoro in fr.
33'408.-- di media annua (cfr. notifica della tassazione intermedia del 14
novembre 1994).
__________ ha presentato reclamo contro la tassazione intermedia, affermando di
aver terminato gli studi già nel giugno del 1987 e di aver in seguito
frequentato solo brevi corsi d'aggiornamento linguistico e la Scuola per
esercenti dal 1° gennaio al 12 aprile 1991. Contesta quindi d'aver iniziato
l'attività lucrativa dal 1° maggio 1991.
Con
decisione del 28 aprile 1995 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo
del contribuente, ribadendo che tanto per il periodo in corso quanto per il
successivo il reddito del lavoro va calcolato in base al salario percepito
dall'inizio dell'attività dipendente.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta la tassazione intermedia
dal 1° maggio 1991, affermando che la sua attività alle dipendenze del Cantone
era già iniziata all'inizio del 1989. La tassazione intermedia avrebbe semmai
dovuto essere effettuata retroattivamente a tale data. Chiede quindi l'annullamento
della tassazione intermedia dal 1° maggio 1991 e il ripristino della tassazione
ordinaria IC/IFD 1991-92.
-
In
occasione dell'udienza del 7 giugno 1995, preso atto:
-
che
il contribuente dopo il conseguimento della patente d'esercente ha iniziato
l'attività professionale in questo campo dal 15 settembre 1991;
-
che
fino a tale data ha svolto solo saltuariamente attività avventizia per lo Stato
in qualità di operaio, si è convenuto, su invito del Presidente della Camera,
di far decorrere la tassazione intermedia dal 15 settembre 1991 (fino al 31
dicembre 1992) e di fissare il reddito del lavoro in fr. 31'550.-- di media
annua, in base al salario ricevuto dal 15 settembre 1991 al 31 dicembre 1992
riportato a dodici mesi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1995 è riformata a' sensi
del consid. 3.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi alla Cassa per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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