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Numero d'incarto:
80.1995.84
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00084
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 9 maggio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 65/95)
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è domiciliato a __________ e svolge l'attività di sindacalista alle
dipendenze del __________ __________ e __________ (__________).
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 dicembre 1993, l' Ufficio di
tassazione di Bellinzona non gli concedeva alcuna deduzione per spese
professionali, argomentando che egli beneficiava già di una rifusione delle
spese di rappresentanza e per l'automobile.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 12 gennaio 1994, contestando la mancata
deduzione delle spese di doppia economia domestica e di viaggio. Con decisione
del 10 aprile 1995, l'autorità fiscale accoglieva in parte il gravame,
concedendo una deduzione di fr. 1'800.- in media annua per le spese di
trasporto; negava per contro la detrazione delle spese di doppia economia domestica.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente la concessione della deduzione per doppia economia domestica.
Spiegate le particolarità del suo lavoro, che comporta frequenti spostamenti
fra i diversi cantieri edili e fabbriche industriali del Bellinzonese e delle
Valli Calanca e Mesolcina, attività che lo occupa soprattutto nella pausa di
mezzogiorno e, alla sera, dopo l'orario di lavoro, conclude che gli è raramente
possibile consumare i pasti a casa. Ritiene pertanto di avere diritto alla
deduzione delle spese per i pasti fuori casa oppure, alternativamente, ad una
deduzione doppia per spese di trasporto, per il rientro a casa anche a mezzogiorno.
-
3.1.
L'art. 25 LT e l'art. 22bis
DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di
dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le
spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I
limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai
fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e,
ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole
affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati
articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né
la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi
precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per
evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la
concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una ragionevole
necessità" (cfr. le sentenze CDT n. 408 del 3 ottobre
1984 in re P. e CDT n. 434 del 5 novembre 1984 in re M.; CDT
n. 77 del 3 maggio 1993 in re D.C.; CDT n.122 del 23 giugno 1994
in re J.P. e F.).
3.2.
Se il luogo di domicilio
del contribuente che consegue un reddito da attività dipendente non coincide
con il luogo di lavoro e per la distanza da percorrere si giustifica ch'egli
usi un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, gli vengono riconosciute in
deduzione dal reddito le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. d LT e art. 22 bis cpv. 1 lett. a
DIFD). Se il contribuente usa i mezzi pubblici gli vengono dedotte le spese
effettive (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 681).
Per chi esercita attività
lucrativa dipendente l'automobile non è considerato un mezzo usuale o ordinario
per l'espletamento della sua attività. Di conseguenza, per il trasferimento al
luogo di lavoro gli si riconosce, di regola, la spesa per l'uso dei mezzi
pubblici. Ciò a meno che sussistano circostanze particolari per le quali non si
possa esigere ch'egli se ne serva. Per esempio, per motivi di salute, per la
lontananza delle fermate di tali mezzi dalla propria abitazione o dal luogo di
lavoro, se non vi è coincidenza fra orari impostigli e quelli dei mezzi
pubblici, se l'uso del veicolo personale già gli è richiesto nell'ambito della
sua attività. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile
o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon
senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi
pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276) (cfr. Känzig, op. cit.,
p. 682/83).
Se viene ammesso l'uso del
veicolo, le spese di trasferta deducibili non possono di regola essere
stabilite con esattezza. Salvo casi particolari (cfr. ASA 33 pag.
276) l'autorità fiscale si basa su dei parametri calcolati su un veicolo di
tipo medio (attualmente fino a -.55 fr. il km): cantonalmente (per il periodo
fiscale 1993/94) queste spese sono deducibili sino a un massimo di fr. 3'300.-
l'anno (cfr. decreto esecutivo del 10 novembre 1992 del Consiglio di Stato).
Occorre precisare che la
deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività
dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e che dette spese non
siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro o da
terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3.
Giusta l'art. 17 LT e 21 lit.
a DIFD sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di
un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico, compresi
i proventi accessori in particolare le indennità per prestazioni straordinarie:
provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie, gratifiche, indennità
di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro. Sotto tale nozione di
reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro
per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri
compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi
ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso,
trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a
che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero
costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent.
CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p.
75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
170; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
II ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 80 ss.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 107).
3.4.
Si osservi, a tale
proposito, che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha
sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der
Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo
stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della
norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed
immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni
d'affari).
Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento
ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia
il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le
spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per
recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem).
- Dai princìpi
enunciati discende che si giustifica la ripresa a titolo di integrazione di
salario di quella parte della somma qualificata "rifusione di spese"
che eccede la misura giustificata dalle circostanze. In particolare, esigenze
di parità di trattamento, connesse con i limiti che il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato pone alla deducibilità delle spese professionali dei
salariati, impongono un'accresciuta prudenza nell'ammettere le dichiarazioni contenute
nei certificati di salario.
Riprendendo la
distinzione, suggerita dal codice delle obbligazioni, fra spese necessarie
e personali, è evidente che quelle che il ricorrente deve sostenere per
spostarsi da __________ a __________ devono considerarsi personali, poiché mirano
solo a mettere il lavoratore in condizione di adempiere l'obbligo contrattuale;
diverso è il caso delle spese che egli deve sopportare per recarsi con mezzi
propri a visitare i diversi cantieri per l'assistenza individuale agli
associati del sindacato.
Per avere indicazioni
circa la natura delle spese per le quali il ricorrente beneficia delle
rifusioni risultanti dal certificato di salario, la Camera di diritto
tributario ha chiesto chiarimenti al contribuente stesso, il quale ha prodotto
una dichiarazione del __________, dalla quale si evince che sono solo le spese
per l'uso dell'automobile ad essere rimborsate; in particolare, il datore di
lavoro versa un importo di fr. 0,60 al chilometro per i soli spostamenti che
avvengono durante l'orario di lavoro, sulla base dei dati forniti dallo stesso
dipendente. Il lavoratore non beneficia, al contrario di alcun indennizzo per
la trasferta da casa al luogo di lavoro.
Per quanto l'importo per
il quale il ricorrente è stato indennizzato appaia piuttosto rilevante (fr.
4'223,40 nel 1991 e fr. 5'050,60 nel 1992), in rapporto al salario lordo da lui
percepito (fr. 30'546,50 nel 1991 e fr. 43'784.- nel 1992), esso non sembra
comunque celare un'integrazione del salario. È infatti credibile che, data la
relativa estensione del territorio nel quale si svolge la sua attività, il
ricorrente sia costretto a percorrere circa 8000 chilometri all'anno. Alla luce
di queste considerazioni, nulla sembra opporsi alla ulteriore deduzione delle
spese per doppia economia domestica, per il consumo di un pasto fuori casa. È
vero che, dovendo comunque spostarsi con l'automobile privata entro la regione
del Bellinzonese e valli, non dovrebbe essere impossibile rientrare al
domicilio per consumarvi il pranzo, magari anche dopo mezzogiorno,
compatibilmente con gli impegni che ha durante la pausa dei cantieri; tuttavia,
per economia di giudizio, ed in considerazione delle peculiarità dell'attività
svolta dal ricorrente, si ritiene di considerare adempiuti i presupposti per la
concessione della deduzione per i contribuenti che mangiano regolarmente fuori
di casa.
È pertanto concessa una
deduzione di fr. 2'400.-, superiore cioè a quella richiesta dal ricorrente (fr.
2'000.-).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 aprile 1995 è riformata nel senso
che è concessa un'ulteriore deduzione di fr. 2'400.-, a titolo di spese di
doppia economia domestica.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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