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Numero d'incarto:
80.1995.67
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00067
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 11 aprile 1995
in
materia di: Revisione IC/IFD 91/92 /Rev. 3/95)
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L' Ufficio di tassazione di __________ ha emesso d'ufficio la tassazione IC/IFD 1991-92 nei
confronti di __________ __________ __________,
poiché il contribuente nonostante molteplici richieste e una multa disciplinare
non ha prodotto la documentazione atta a provare l'aumento dei capitali a
risparmio per un importo di poco superiore a centomila franchi. In mancanza di
prove, l'UT ha ritenuto che l'aumento del capitale a risparmio sia stato
possibile grazie alle entrate registrate negli anni di computo e ha quindi
commisurato il reddito aziendale in fr. 75'000.-- di media annua (cfr. notifica
della tassazione IC/IFD 1991-92 del 17 gennaio 1994). La notifica di tassazione
non è stata contestata nei termini di legge; è quindi cresciuta in giudicato.
-
Undici mesi dopo, il 17 novembre 1994 il contribuente
inviava all' Ufficio di tassazione uno scritto con cui chiedeva la revisione
della tassazione IC/IFD 1991-92, lamentando un errore che sarebbe stato
commesso dallo stesso Ufficio di tassazione di __________
che avrebbe tassato come reddito un credito in conto corrente di centomila
franchi. Produceva la fotocopia di una lettera del 3 marzo 1989 del __________ __________
di __________.
La
domanda di revisione veniva trasmessa per competenza alla Divisione cantonale
delle contribuzioni, che la respingeva con decisione del 13 marzo 1995, non
essendosi potuto ravvisare nella fattispecie nessuno dei motivi di revisione
previsti dalla legge.
-
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente
chiede l'accoglimento della propria domanda di revisione, avvertendo che dopo
diversi scambi per iscritto e oralmente era stato possibile stabilire che il
reddito supplementare di fr. 100'000.-- era costituito in realtà da un aumento
del credito bancario presso il __________
__________. Fa in particolare presente
d'aver offerto il 17 settembre 1993 alla signora __________ dell' Ufficio di
tassazione di __________ procura
bancaria, senza esito sul piano degli accertamenti.
-
Per l'IC una tassazione definitiva può fare oggetto di
revisione se si sono scoperti fatti importanti o prove concludenti (art. 196
cpv. 1 lett. a LT-1976 e art. 232 cpv. 1 lett. a LT-1994). Il rimedio non é
dato se il motivo di revisione poteva essere fatto valere già nella procedura
ordinaria usando della dovuta diligenza. Per l'IFD l'istituto della revisione é
stato creato in via giurisprudenziale. I motivi, dedotti dagli art. 136 e 137
OG, sono analoghi a quelli codificati nella LT. L'art. 147 cpv. 1 LIFD, dal
canto suo, codifica espressamente i motivi classici della revisione.
Sia
per l'IC che per l'IFD la revisione può essere chiesta sulla base di fatti
nuovi e rilevanti che il contribuente non ha potuto addurre nella procedura
ordinaria di tassazione. La revisione non é data sulla base di una diversa
valutazione di circostanze di fatto già note in quella sede né sulla base di un
cambiamento della giurisprudenza. Pertanto anche una nuova valutazione dei
fatti che usando della ragionevole diligenza si sarebbero potuto allegare e
discutere, esaurendo le ordinarie vie di ricorso, nella procedura di tassazione
non giustifica la richiesta di revisione (STF del 20 febbraio
1987 in re M.; DTF 111 Ib 210 c. 1; 105 Ib c. 3a con riferimenti;
ASA 49 pag. 209 c. 2b; RTT 1978 pag. 89 segg.).
L'
istituto della revisione é un rimedio straordinario che non può supplire
all'omissione di un tempestivo reclamo o ricorso che poteva (doveva) essere
esperito nella procedura ordinaria e la cui rinuncia é imputabile al
contribuente che ne fa istanza. Per ammettere la revisione occorre trovarsi in
presenza di nuovi fatti o mezzi probatori che per ragioni indipendenti dalla
sua volontà non é stato possibile al contribuente addurre in precedenza
(revisione (STF del 20 febbraio 1987 in re M.; DTF
108 V 171 consid. 1).
In
altre parole, la revisione deve essere esclusa quando l'istante non ha usato la
diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, facendo valere
nella procedura ordinaria il motivo invocato (art. 196 cpv. 2 LT-1976 e art.
232 cpv. 2 LT-1994; art. 147 cpv. 2 LIFD).
Secondo
l'art. 197 LT-1976, applicabile in virtù dell'art. 318 cpv. 1 LT-1994, come pure
secondo la dottrina e la giurisprudenza in materia di imposta federale diretta
(Masshardt-Tatti, Commentario DIFD, ad art. 111 p. 446 n. 13; ASA
21 p. 421, Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, p. 615) l'istanza di
revisione va proposta entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione e
non oltre cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta esecutiva.
- Nel presente caso, la notifica di tassazione del 17
gennaio 1994 è cresciuta incontestata in giudicato. Infatti il contribuente non
ha presentato reclamo nel termine di trenta giorni dall'intimazione,
conformemente all'art. 175 cpv. 1 LT e all'art. 99 cpv. 1 DIFD, come invece
avrebbe dovuto fare, se avesse inteso contestare la valutazione d'ufficio del
reddito aziendale. La motivazione della tassazione era d'altronde chiara e non
equivoca: non avendo il contribuente saputo provare l'aumento di centomila
franchi del capitale a risparmio, l'UT aveva ritenuto - e non poteva fare
altrimenti - che esso fosse stato reso possibile dalle entrate del
contribuente negli anni di computo.
Nel
caso in esame non ci si trova in alcun modo in presenza di un fatto nuovo o di
un nuovo mezzo di prova, che l' istante non avrebbe già potuto produrre durante
la procedura di tassazione, rispettivamente se avesse interposto reclamo in
tempo utile contro la notifica della tassazione.
La
richiesta rivoltagli dall' Ufficio di tassazione era chiara: al contribuente veniva
richiesta la prova dell'aumento dei capitali a risparmio. La prova prodotta in
sede di revisione non è certamente nuova o tale da non poter essere prodotta
già durante la procedura di tassazione. Basti dire che si tratta della
fotocopia di uno scritto del 3 marzo 1989 (sic). Con la diligenza del caso il
contribuente avrebbe quindi senz'altro potuto facilmente ricostruire che
l'origine dell'aumento del capitale a risparmio era da ricercare nell' aumento
dell'indebitamento bancario in conto corrente. Il fatto stesso che egli abbia
potuto farlo in questa sede dimostra che egli, se avesse fatto uso della
diligenza che si deve poter esigere da ogni contribuente, avrebbe già potuto
farlo agevolmente in fase di tassazione - senza neppure rendere necessari i
ripetuti richiami dell' Ufficio di tassazione al rispetto dei doveri
procedurali - ma ancora successivamente, se avesse presentato reclamo in tempo
utile.
- Il ricorrente non può certo pretendere di porre
rimedio alla sua manifesta negligenza, invocando l'offerta fatta all'UT nello
scritto del 17 settembre 1993, laddove affermava: "Do sempre il permesso
che potete trattare direttamente con la banca per avere tutto quello che volete
sapere".
Non
solo una simile offerta non lo esimeva dall'obbligo di collaborare alla
procedura di tassazione, poiché in casi come il presente è solo il contribuente
che può conoscere la vera fonte dell'aumento dei capitali a risparmio: se
dovuto a entrate non registrate o ad aumento dell'indebitamento. D'altra parte,
il contribuente non può ignorare che dieci giorni dopo, il 28 settembre 1993,
l'UT gli aveva rinnovato la richiesta di comunicare la provenienza dei capitali
che gli avevano permesso di aumentare l'elenco titoli di ca. fr. 100'000.--. Né
può ignorare il verbale del 7 dicembre 1993, da cui risulta che l'UT gli aveva
chiesto di presentare una dichiarazione del __________
__________ dalla quale risultassero sia
gli averi sia i debiti nei confronti della banca. Né può ignorare che ancora in
data 28 dicembre egli insisteva sul fatto che il debito verso la Banca era di
fr. 500'000.-- come già provato, dimenticando completamente il debito in conto
corrente, di cui lui solo poteva (e doveva) essere a conoscenza. Il ricorrente
avrebbe fatto meglio a dar seguito alla richiesta rivoltagli dall' Ufficio di
tassazione: la banca non avrebbe avuto difficoltà a dichiarare che il proprio
cliente disponeva anche di un credito in conto corrente di fr. 100'000.-- in
aggiunta a quello già noto di fr. 500'000.--.
Tutto
ciò dimostra, semmai ve ne fosse ancora bisogno, che la negligenza probatoria
del contribuente è la sola vera causa della tassazione per apprezzamento
dell'UT e che non vi sono motivi di sorta per poter accogliere la domanda di
revisione. Quest'ultima altro non è che un tardivo reclamo contro la notifica
di tassazione, che va considerato ai limiti della temerarietà.
Per
questi motivi,
visti per
le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT-1976 e 231 LT-1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 350.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv.
3 LT-1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 112 DIFD).
per la
Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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