AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1995.66
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00066
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 aprile 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
_____________, _ ,
rappr.
da: _ _ /, _ _,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- _ _ - _, coniugata e madre di due figli, è
domiciliata, e lavora a _ presso _ _ _. Essendo titolare di un permesso di
lavoro per confinanti, è soggetta all'imposizione alla fonte.
Con
decisione del 3 marzo 1995, l'Ufficio imposte alla fonte respingeva l'istanza
con cui la contribuente aveva chiesto di poter beneficiare dell'aliquota per
coniugati con figlio a carico; secondo l'autorità amministrativa, infatti la
contribuente avrebbe dovuto essere tassata come persona sola, non verificandosi
i presupposti stabiliti dalla direttiva n. 1/1995 della Divisione delle
contribuzioni (DC) per la concessione dell'aliquota più favorevole.
-
In seguito al reclamo interposto dalla contribuente
contro la suddetta decisione, con decisione del 6 aprile 1995 l'Ufficio imposte
alla fonte confermava la propria precedente risoluzione, richiamandosi
nuovamente alla direttiva della Divisione delle contribuzioni.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario, _ _ - _ chiede nuovamente l'applicazione dell'aliquota per persona
coniugata con figlio a carico, argomentando che la decisione impugnata è in
contrasto con l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale, che sancisce la
parità di trattamento fra uomo e donna, per il fatto che un uomo nelle sue
stesse condizioni avrebbe beneficiato, secondo le direttive della DC,
dell'aliquota più favorevole.
-
4.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della
procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte undessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso
dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente
alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di
considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto
limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di
tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra,
fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra
chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra
contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di
tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non
potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai
avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento
che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata
inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 345).
- 5.1.
Per
quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono
sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde
essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello
che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge
stabilisce pertanto che:
-
le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
-
si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
-
si
deve tener conto, in forma forfetaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT;
art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L'allestimento
delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
Come
si vede, le istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi
fiscali, evidenziano il problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione
alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfetari, senza considerare
le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale
sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria.
Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti
non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma
anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).
5.2.
Il
Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza
sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui
art. 1 prevede quattro diverse aliquote; analogamente, l'art. 108 LT definisce
quattro diverse aliquote. I tipi di aliquote sono i seguenti:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati
legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con
figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.
La
distinzione fra persona sola e coniugi è determinata dalle norme delle leggi
fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi, nell'ambito
della procedura ordinaria, e dal differente onere fiscale che ne consegue.
L'art. 86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono poi di allestire una apposita
aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa (in
Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere imperativo l'allestimento di aliquote
speciali per persone sole, per coniugi e per coniugi con doppia attività
lucrativa (Zigerlig, p. 387).
5.3.
Nel
novembre 1994, la Divisione delle contribuzioni ha emanato una direttiva circa
l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
(direttiva 1/1995). In essa, l'autorità amministrativa ha introdotto una
distinzione, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, fra le categorie
dei dimoranti, stagionali, rifugiati e richiedenti l'asilo, da un lato, e la
categoria dei frontalieri, dall'altro. Mentre, infatti, i quattro diversi tipi di
aliquote applicabili alle categorie citate per prime rispecchiano l'elenco
contenuto nella legge tributaria e nell'ordinanza del Dipartimento federale
delle finanze (cfr. supra, consid. 5.2.), diversi sono invece i criteri
stabiliti per l'applicazione delle aliquote previste per i frontalieri. Infatti,
l'aliquota prevista per le persone sole è estesa anche alle donne coniugate con
marito all'estero, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo abbia o
meno un'attività lucrativa.
5.4.
Richiesta
dalla Camera di motivare tale particolare disciplina prevista per i frontalieri,
la Divisione delle contribuzioni ha spiegato, in una lettera del 26 aprile
1995, che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di
un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato da un accordo fra
Svizzera e Italia, sottoscritto il 3 ottobre 1974; in applicazione di tale
accordo, le autorità competenti dei due Stati hanno poi convenuto, in una
riunione dell'8 e 9 luglio 1985, che il cumulo dei redditi dei coniugi, vigente
in Svizzera, non è applicabile, seppure soltanto ai fini della determinazione
dell'aliquota, alla "coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di
reddito in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo"
(cfr. processo verbale del 9 luglio 1985; cfr. RTT 1990 p. 313
s.; inoltre Bernasconi, L’ Accordo tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p.
308 s.). D'altronde, l'autorità fiscale fa notare che l'applicazione
dell'aliquota per doppi redditi è limitata ai casi in cui entrambi i coniugi
lavorano in Svizzera. Tali considerazioni hanno indotto la Divisione delle
contribuzioni, verosimilmente preoccupata di evitare una disparità di
trattamento a favore dei frontalieri che, come detto, sono già avvantaggiati
dal fatto di non sottostare alla regola del cumulo dei redditi ai fini del
calcolo dell'aliquota, a considerare la lavoratrice frontaliera con marito
all'estero come persona sola e non come persona coniugata con un solo reddito.
La direzione della Divisione delle contribuzioni conclude le sue osservazioni
affermando che, per evitare una disparità di trattamento tra uomo e donna, ha
dato istruzione all'Ufficio imposte alla fonte, perché applichi gli stessi
princìpi anche al lavoratore frontaliere uomo con moglie che lavora all'estero.
Nel caso in cui non dovessero esistere redditi all'estero, peraltro, il coniuge
che lavora in Svizzera sarebbe tassato con l'aliquota per coniugati.
In
sostanza, alla luce della presa di posizione dell'autorità fiscale, il
lavoratore frontaliere, il cui coniuge non lavora in Svizzera, sarebbe così
imposto:
-
con
l'aliquota per persone sole, se non dimostra che l'altro coniuge non consegue
un reddito in Italia;
-
con
l'aliquota per coniugati con un solo reddito, se invece dimostra che l'altro
coniuge non consegue alcun reddito in Italia.
5.5.
La
direttiva 1/1995 della DC, che ritiene applicabile l'aliquota per persona sola
sempre e comunque, nel caso in cui il coniuge che lavora in Svizzera sia la
moglie, mentre impone di applicare l'aliquota per coniugati nel caso inverso,
si fonda chiaramente su di una presunzione discutibile: quando la donna lavora
in Svizzera, si presume cioè che il marito abbia un'attività lucrativa in
Italia, senza considerare l'eventualità che possa invece occuparsi della
famiglia o essere semplicemente disoccupato; nel caso in cui è invece l'uomo a
lavorare in _, si ritiene che la moglie non abbia alcuna attività lucrativa in
_. Sulla base di questa presunzione, la domanda della ricorrente di beneficiare
dell'aliquota per coniugati è stata respinta.
Come
si è già visto, l'imposizione della famiglia si regge sul principio per cui non
è al reddito di ogni singolo componente che si deve guardare ma a quello
globale, sia che lavori un solo coniuge sia che lavorino entrambi. Dottrina e
giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due
coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa
costituisce una unità economica (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht,
Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés
et des concubins, Losanna 1992, p. 48). Si osservi che alla luce dell'art. 4
cpv. 2 CF, tuttavia, non si giustifica, a tale riguardo, una discriminazione
fra uomo e donna: "i coniugi possono regolare la loro concezione di
vita e ripartirsi i compiti come piace a loro; la moglie può occuparsi della
casa ed il marito esercitare un'attività lucrativa, e viceversa, oppure
entrambi gli sposi occuparsi a turno delle questioni domestiche e di quelle
professionali. ...In base alle qualità ed ai gusti personali di ciascuno,
possono concordare che uno dei due coniugi svolgerà un'attività lavorativa redditizia
mentre l'altro svolgerà attività politica, eserciterà un'arte poco lucrativa o
funzioni sociali o di pubblica utilità" (cfr. DTF 110 Ia
18; inoltre RDAT I-1994 p. 365 s.).
Ne
consegue che la presunzione contenuta nella direttiva della DC è chiaramente in
contrasto con l'art. 4 cpv. 2 CF, così come interpretato dal Tribunale federale
proprio in materia di diritto tributario.
- 6.1.
Nella
fattispecie, paiono senz'altro adempiuti i presupposti per il riconoscimento
dell'aliquota per coniugati. La stessa autorità fiscale ammette, infatti, la
concessione dell'aliquota più favorevole ogniqualvolta l'altro coniuge
domiciliato in Italia non consegua alcun reddito. Ebbene, la ricorrente ha
prodotto una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà,
controfirmata da un funzionario del Comune di domicilio, in cui il _ _ , suo
marito, dichiara di "non avere redditi propri derivanti sia da lavoro
dipendente che da lavoro autonomo", nonché un certificato di stato di
famiglia, che attesta che il _ _ svolge la professione di "". Tanto
basta a considerare adempiuti i presupposti per l'accoglimento del ricorso,
senza che questa Camera debba pertanto pronunciarsi sulla legittimità della
disciplina stabilita dalla direttiva n. 1/1995 della DC, laddove assimila il
lavoratore frontaliere, che non dimostri che l'altro coniuge non consegue un
reddito in Italia, alla persona sola.
6.2.
Visto
l'esito del ricorso non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali. La ricorrente chiede poi un'indennità per spese ripetibili. Il
diritto a tale indennità è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1995, anche
in materia di imposta federale diretta (art. 144 cpv. 4 LIFD), che stabilisce
l'applicabilità per analogia dell'art. 64 capoversi 1 a 3 della legge federale
sulla procedura amministrativa.
Analogamente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, si
ritiene che l'indennità sia concessa non solo se l'assicurato è patrocinato da
un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba
ritenere che essa abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 p. 433 consid.
2a; DTF 108 V 271). Contrariamente al patrocinio da parte
dell'avvocato di un'assicurazione di protezione giuridica, che non può essere considerato
assistenza giudiziaria gratuita (RCC 1992 p. 273 consid. 4),
invece il patrocinio di un membro di un'associazione per le questioni di
diritto della sicurezza sociale è da ritenere sempre gratuito, anche se i
membri pagano le quote sociali: queste ultime sono infatti dovute
indipendentemente dalla necessità di patrocinio (RCC 1991 p. 439
s. consid. 4; RDAT II-1993 p. 188).
Ne
discende che alla ricorrente, patrocinata dal Sindacato svizzero dei servizi
pubblici, non può essere assegnata un'indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
visti per
le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6 aprile 1995 è riformata
nel senso che alla ricorrente è riconosciuta l'applicazione
dell'aliquota per coniugati.
- Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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