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Numero d'incarto:
80.1995.59
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00059
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di
Camera
statuendo sul ricorso del 29 marzo 1995
in materia di: Revisione IC/IFD 83/84 int.
(Rev. 2/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________
-__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
In data 26 novembre 1986,
l'Ufficio di tassazione (UT) di Lugano-Campagna intimava ai coniugi __________ e __________
__________ una tassazione intermedia a
partire dal 1° gennaio 1983 per inizio di attività lucrativa della moglie; al
reddito aziendale di fr. 100'000.--, già determinato, mediante decisione 20
giugno 1985 cresciuta in giudicato, nell'ambito della tassazione IC/IFD
1983-84, veniva aggiunto un ulteriore reddito del lavoro pari a fr. 13'455.--
in media annua e venivano di conseguenza modificate alcune deduzioni. Con
tempestivo reclamo, i contribuenti chiedevano l'adeguamento del reddito
aziendale all'importo dichiarato.
Con decisione del 25
febbraio 1987, l'UT dichiarava irricevibile il gravame, rilevando che "la
posta contestata 'reddito aziendale' non rientra in quegli elementi modificati
dalla tassazione intermedia".
1.2
Nell'ambito di una
procedura esecutiva, promossa dall'Ufficio cantonale di esazione (UCE), il
Pretore di Lugano negava il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dai
contribuenti, non essendo stata data, dalla parte attrice, la prova
dell'avvenuta intimazione della decisione su reclamo, e non essendo pertanto
dimostrato che la tassazione impugnata fosse cresciuta in giudicato. Di
conseguenza, l'UT ha proceduto, in data 15 dicembre 1983, ad intimare
nuovamente la stessa decisione su reclamo, con la motivazione identica.
1.3
Con ricorso del 17 gennaio
1994 alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postulava la riduzione del
suo reddito aziendale a fr. 50'000.-- in media annua, sostenendo che una
tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1993 non si giustificava, poiché
la moglie aveva iniziato l'attività lucrativa già nel 1982. Rilevava inoltre di
non aver impugnato la tassazione ordinaria 1983/84, perché non gli sarebbe mai
stata notificata.
1.4
Con sentenza del 9 marzo
1994 questa Camera accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la tassazione
intermedia IC/IFD 1983-84 per inizio d'attività lucrativa da parte della
moglie. Rimaneva quindi in vigore per l'intero periodo fiscale 1983-84 la
tassazione ordinaria, che era stata notificata a suo tempo al contribuente, il
20 giugno 1985.
- Il 30 marzo 1995 __________ ,
assistito dallo studio legale __________
-, chiede la revisione della
notifica della tassazione intermedia 1983-84.
Osserva che questa __________ nell'ambito del giudizio
pronunciato il 9 marzo 1994 non ha ritenuto di esaminare le censure sollevate
dal ricorrente, asserendo che egli avrebbe dovuto rimettere in discussione la
commisurazione del proprio reddito aziendale non nell'ambito della procedura di
reclamo contro la tassazione intermedia, bensì in sede di tassazione ordinaria
1983-84. Fa inoltre presente di aver accennato già nel ricorso del 17 gennaio
1994 a una procedura di revisione tendente a ottenere il riesame del reddito
aziendale tassato nel periodo fiscale 1983-84. Considera inoltre che la
tassazione sarebbe cresciuta in giudicato solo nel gennaio del 1994, pur
riferendosi a circa dieci anni prima. Rileva infine che l'autorità fiscale
stessa sarebbe consapevole che si sarebbe prodotto un errore nella
determinazione del reddito aziendale.
- 3.1
Per l'IC una tassazione
definitiva può fare oggetto di revisione se si sono scoperti fatti importanti o
prove concludenti (art. 196 cpv. 1 lett. a LT). Il rimedio non é dato se il
motivo di revisione poteva essere fatto valere già nella procedura ordinaria
usando della dovuta diligenza. Per l'IFD l'istituto della revisione é stato
creato in via giurisprudenziale. I motivi, dedotti dagli art. 136/137 OG, sono
analoghi a quelli codificati nella LT, che anzi li ha ripresi da quella
giurisprudenza.
Sia per l'IC che per l'IFD
la revisione può essere chiesta sulla base di fatti nuovi e rilevanti che il
contribuente non ha potuto addurre nella procedura ordinaria di tassazione. La
revisione non é data sulla base di una diversa valutazione di circostanze di
fatto già note in quella sede né sulla base di un cambiamento della
giurisprudenza. Pertanto anche una nuova valutazione dei fatti che usando della
ragionevole diligenza si sarebbero potuto allegare e discutere, esaurendo le
ordinarie vie di ricorso, nella procedura di tassazione non giustifica la richiesta
di revisione (STF II CDP 20.2.1987 in re M. con rinvio a DTF
111 Ib 210 c. 1; 105 Ib c. 3a con numerosi richiami di dottrina; ASA
49 pag. 209 c. 2b; vedi anche RTT 1978 pag. 89 segg.).
L'istituto della revisione
é un rimedio straordinario che non può supplire all'omissione di un tempestivo
reclamo o ricorso che poteva (doveva) essere esperito nella procedura ordinaria
e la cui rinuncia é imputabile al contribuente che ne fa istanza. Per ammettere
la revisione occorre trovarsi in presenza di nuovi fatti o mezzi probatori che
per ragioni indipendenti dalla sua volontà non é stato possibile al
contribuente addurre in precedenza (cfr. STF suddetta in re M.
con rinvio a DTF 108 V 171 c. 1 e 98 II 253 c. 2).
3.2
Va inoltre ricordato che
la legge cantonale stabilisce che l'istanza di revisione deve essere proposta
all'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni entro 90 giorni dalla
conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dal momento in
cui la tassazione è divenuta definitiva (cfr. art. 197 cpv. 1 LT). Tale termine
vale anche in materia di IFD, in cui si applica per analogia l'art. 141 OG
(cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, n. 9, p. 615; Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 330).
- 4.1
Dalla lettura dell'istanza
del 29 marzo 1995 sembra potersi arguire che __________
__________ chieda la revisione del
precedente giudizio di questa Camera, del 9 marzo 1994, con cui era stata
annullata l'intermedia 1983-84 per inizio dell' attività della moglie e
ripristinata quindi la tassazione ordinaria 1983-84, notificata il 20 giugno
1985. In particolare, la revisione del citato giudizio sarebbe chiesta, perché
questa Camera non sarebbe entrata nel merito della contestazione relativa al
reddito aziendale imposto in via ordinaria al contribuente nel periodo di
tassazione 1983-84.
4.2
Sotto questo profilo
l'istanza appare manifestamente infondata, per almeno due motivi.
Innanzitutto perché il
motivo di revisione invocato è un motivo di mero diritto, vale a dire il
supposto mancato esame da parte di questa Camera del reddito aziendale imposto
al contribuente dall'UT nella tassazione ordinaria 1983-84. Tale motivo non
configura con tutta evidenza né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova, che
potrebbero legittimare una domanda di revisione.
In secondo luogo perché
tale motivo di diritto avrebbe semmai dovuto essere invocato mediante ricorso
al Tribunale federale, di diritto amministrativo contro la decisione in materia
di IFD e di diritto pubblico contro la decisione in materia di IC.
4.3
Nella misura in cui invece
l'istanza di revisione fosse da intendere come domanda di revisione della
tassazione ordinaria IC/IFD 1983-84, indipendentemente dall'incompetenza di
questa Camera a rivedere in primo grado una decisione non sua, poiché la
tassazione notificata dall'autorità fiscale è cresciuta incontestata in
giudicato, la domanda sarebbe irrimediabilmente tardiva, per quanto rilevato al
consid. 3.2.
La domanda di revisione
deve infatti essere presentata al più tardi nel termine di cinque anni dal
momento in cui è cresciuta in giudicato la tassazione. In concreto, la
tassazione ordinaria IC/IFD 1983-84 è stata notificata il 20 giugno 1985 e non
è stata contestata. Il termine per la revisione di detta tassazione è dunque
scaduto al più tardi nel corso del 1990. L'istanza, da questa angolazione, è
quindi da considerare irrimediabilmente tardiva, quand'anche si volesse
considerare come momento della presentazione della domanda non il presente
ricorso, bensì quello precedente del 17 gennaio 1994.
- Questa Camera vuole
attirare l'attenzione del ricorrente sulla possibilità di presentare una
domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti
caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro
volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di
un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere
l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda
deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va
presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La
decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte
comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
L'istanza è respinta.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 350.--
sono a carico
dell'istante.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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