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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.53
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00053
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 22 marzo 1995
in
materia di: IMVI (IMVI 3/95)
presentato
da:
, ,
rappr.
da __________. __________.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nel
1982 __________ __________ acquistava dallo studio d’architettura __________ -__________
& ____________________ __________ al prezzo di fr. 750’000.-- la PPP
n. __________ (81 millesimi) in fase di
costruzione sul fondo base n. __________
RFD di __________ sopra __________. In seguito l’acquirente incaricava
la venditrice di apportare delle migliorie.
L’immobile
veniva poi venduto nel 1992 a __________
__________ al prezzo di fr.
1’150’000.--.
Il
19 luglio 1993 l’ Ufficio dei registri di Locarno notificava la tassazione
relativa all’imposta sul maggior valore immobiliare, in cui determinava
l’imponibile in fr. 362’500.--. La tassazione veniva poi confermata in sede di
reclamo, con decisione del 7 ottobre 1994, in mancanza di documentazione comprovante
le migliorie apportate dal venditore alla quota di PPP venduta.
In
sede di ricorso davanti alla Divisione delle contribuzioni veniva effettuata
una perizia volta a determinare l’entità delle migliorie apportate dal
venditore alla propria quota di PPP. Con decisione del 21 febbraio 1995 la
Divisione delle contribuzioni aggiungeva al prezzo del precedente acquisto fr.
210’000.-- a titolo di migliorie, riducendo così l’imponibile a fr. 152’000.--.
- Con
il presente tempestivo ricorso __________
__________ chiede un’ulteriore riduzione
dell’imponibile, argomentando che dalla data dell’acquisto della quota di PPP
alla vendita sarebbero state apportate opere di miglioria anche alle parti comuni
dell’immobile, di cui occorre tener conto.
La
Divisione delle contribuzioni propone invece la reiezione del ricorso.
-
Dall'imponibile sono
dedotte le spese di costruzione o, in genere, quelle di miglioria che hanno
aumentato il valore del fondo alienato (cfr. art. 9 cpv. 1 LIMVI in modo durevole.
Non è invece consentita la deduzione delle spese di manutenzione, che sono
invece prese in considerazione nel quadro della legge tributaria. La LT-1976,
come d’altronde l’attuale, prevedeva infatti la deduzione dai proventi della
sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di
amministrazione (art. 30 cpv. 1 LT). Analoga normativa era prevista dal DIFD ed
è tuttora prevista dalla LIFD. Sono considerate spese di manutenzione quelle
che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne
conservano l'uso e ne mantengono la redditività.
-
In occasione
dell'udienza del 3 ottobre 1995, sentite le spiegazioni del rappresentante del
ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta, il Presidente della Camera,
considerato come i lavori eseguiti alle parti comuni del condominio debbano
essere almeno in parte considerati di manutenzione e ritenuto inoltre come per
la determinazione delle migliorie all'appartamento si sia proceduto in via di
valutazione a seguito di forza maggiore (distruzione dei documenti a causa
dell'incendio dello studio dell'architetto che li aveva seguiti), ha proposto
di aggiungere, sempre in via valutativa, un ulteriore importo di fr. 10'000.--
(diecimila) alle migliorie già dedotte.
-
Gli atti del procedimento
devono pertanto essere retrocessi all'Autorità di tassazione per l'emissione di
un nuovo conteggio.
Visto l'esito del ricorso,
si prescinde eccezionalmente dal prelevare spese e tassa di giustizia, malgrado
che la richiesta di dedurre migliorie apportate alle parti comuni sia stata
sollevata per la prima volta in questa sede, ma non si assegnano ripetibili
(cfr. art. 185 cpv. 2 LT-1974).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni del 21
febbraio 1995 è riformata nel senso che le spese di miglioria riconosciute
vengono aumentate da fr. 210'000.-- a fr. 220'000.--.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione del
nuovo conteggio.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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