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Numero d'incarto:
80.1995.38
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00038
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 28 febbraio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 35/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 l' Ufficio di tassazione ha negato al contribuente la
deduzione per la sola imposta cantonale dell'importo di fr. 4'000.-- dal
reddito del lavoro; inoltre non gli ha concesso la deduzione degli interessi
maturati sul conto di costruzione in quanto considerati integralmente di
costruzione (cfr. decisione su reclamo del 30 gennaio 1995).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ ripropone da un lato la
richiesta di dedurre dal reddito del lavoro imponibile con l'imposta cantonale
l'importo massimo di fr. 4'000.-- e dall'altro la domanda di considerare gli
interessi sopportati in relazione alla riattazione dell'immobile di __________ quali veri e propri interessi
passivi e non quali interessi di costruzione non deducibili nel quadro
dell'imposizione ordinaria del reddito.
-
Il
presidente della Camera, dopo aver invitato l' Ufficio di tassazione di
Bellinzona a determinarsi sul ricorso, ha incaricato il proprio ispettore
fiscale di meglio chiarire la natura degli interessi di cui il ricorrente
chiede la deduzione, segnatamente se interessi di costruzione o interessi
passivi, con riferimento anche all'abitabilità e all'uso degli immobili,
verificando inoltre il dispendio del biennio di computo.
L'
ispettore fiscale, dopo aver escluso l'esistenza di problemi relativi alla
giustificazione del dispendio nel biennio ed aver esaminato la progressione dei
lavori di riattazione di __________, ha
proposto al ricorrente, trovandone il consenso, di considerare interessi
passivi e non di costruzione gli interessi maturati a decorrere dal 1° ottobre
1989 (e non già dal 1° gennaio 1989), data a partire dalla quale il
contribuente ha anche cominciato a incassare gli affittii (cfr. lettera del 21
giugno 1990 del contribuente all' Ufficio di tassazione). Questa Camera non può
che consentire con questa soluzione, che risulta essere aderente alla realtà
dei fatti. Va quindi ammessa un'ulteriore deduzione per interessi passivi
complessiva di fr. 36'595.-- (fr. 18'297.-- in media annua).
Deve
inoltre essere ammessa per l' IC la deduzione dal salario di fr.
4'000.--essendo emersi vantaggi o redditi d'altra fonte in connessione con
l'attività dirigenziale dipendente svolta dal ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi IC e IFD.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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