AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.246
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00246
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 novembre 1995
in
materia di: Revisione IC/IFD 89/90 int., IC/IFD 91/92, IC/IFD
93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con istanza del 16
maggio 1995, __________ , assicuratore, domandava all' Ufficio di
tassazione di __________ - una revisione delle tassazioni IC/IFD
1991-92 e 1993-94, notificate il 13 e il 20 dicembre 1993 e cresciute in giudicato,
per il fatto che l' autorità di tassazione avrebbe calcolato il reddito imponibile
prendendo in considerazione un periodo di computo molto limitato ed eccezionale;
il reddito aziendale sarebbe infatti sceso in modo rilevante nei mesi immediatamente
successivi.
L' Ufficio di tassazione
respingeva l'istanza di revisione con decisione del 16 agosto 1995. La
motivazione allegata spiegava che il reddito aziendale di cui l'istante domandava
il riesame era stato concordato nel corso di un'udienza tenutasi presso lo stesso
Ufficio in data 25 novembre 1993. Sarebbe dunque stato opportuno che il
contribuente facesse valere in quella sede le sue riserve.
- Il contribuente
interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 9 agosto 1995.
Ribadiva che, per definire il reddito imponibile per un periodo di tassazione
di ben 52 mesi l'autorità fiscale aveva preso in considerazione il reddito di
soli 16 mesi (precisamente dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1991). In
seguito si sarebbe peraltro manifestato un notevole calo del reddito, non
ancora verificabile al momento della redazione del verbale di audizione del 25
novembre 1993. Negli anni 1993 e 1994, infatti, la __________ __________
__________ avrebbe più volte modificato il contratto di agente generale, restringendo
il suo campo di attività, fino a giungere alla disdetta per il 31 dicembre
L'autorità di tassazione
respingeva il reclamo con decisione del 26 ottobre 1995, argomentando che il
contribuente avrebbe dovuto sollevare le contestazioni relative alla flessione
del reddito negli anni 1993 e 1994 entro i termini di reclamo per la relativa
tassazione IC/IFD 1993-94, intimatagli in data 20 dicembre 1993.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la
decisione dell' Ufficio di tassazione. Sostiene, in particolare, di avere fatto
presente all'autorità fiscale l'avvenuta flessione del reddito già nel corso
dell'audizione del 1993, anche se a quel momento non disponeva ancora dei bilanci
degli anni 1993 e 1994.
-
Diritto
applicabile
4.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione
prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al
momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le
domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è
applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto
che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in
giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza
della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile
1994, p. 67).
4.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412; inoltre CDT n.
.____________________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.
v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
4.3.
Ne consegue che alla
fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute,
rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta
federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si
applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la
decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante
differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione
costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla
sentenza.
- 5.1.
Sia in materia di imposta
federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art.
147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata legge
tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura
ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura,
significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il
rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89
s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,
cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler,
Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen,
ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger
Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
- 6.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente non fa valere né nella domanda di revisione né in questa sede, un
fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova che non avrebbe già potuto fare valere in
sede di procedura di tassazione, segnatamente in occasione dell’udienza davanti
all’ Ufficio di tassazione del 25 novembre 1993, in cui sono state definite la
tassazione intermedia 1989-90 e le tassazioni ordinarie 1991-92 e 1993-94, quando
già gli erano note le modifiche del contratto d’agenzia apportate dalla
__________ __________ dal 1° gennaio 1993.
Il motivo di revisione
risiederebbe, secondo il ricorrente, nelle modifiche contrattuali, che gli
sarebbero state imposte dalla __________ __________ nel corso degli anni 1993 e
1994; modifiche per così dire a cascata, che per altro emergono dai contratti
che il ricorrente ha prodotto, come gli era stato chiesto in occasione
dell’udienza davanti a questa Camera del 29 febbraio 1996.
6.2.
Orbene, già per il fatto
che le modifiche contrattuali, sulle quali il ricorrente intenderebbe
sostanzialmente fondare la propria domanda di revisione, risalgono agli anni
1993 e 1994, sono inidonee a costituire un motivo di revisione, poiché si
tratta di fatti posteriori ai periodi di computo che entrano in considerazione
sia per la tassazione intermedia 1989-90 e la successiva tassazione ordinaria
1991-92, sia per la tassazione ordinaria 1993-94, che poggia sul periodo di
computo 1991-92.
6.3.
Né si può ragionevolmente
sostenere che la tassazione intermedia 1989-90, con effetto limitato dal 1°
settembre al 31 dicembre 1990, come pure la tassazione ordinaria immediatamente
successiva siano manifestamente errate, per il fatto che, fossero state note le
modifiche contrattuali apportate dalla __________ __________ ai contratti dei
suoi agenti generali, l’autorità fiscale avrebbe preso in considerazione un
periodo di computo, da riportare a dodici mesi, maggiormente lungo.
6.3.1.
In caso di tassazione
intermedia gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono
infatti commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento
(art. art. 99 e 100 cpv. 3 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT). Né la LT 1976 né il DIFD stabiliscono un lasso di
tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e
consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto
riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che
rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF
del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, consid. 2 b; Känzig,
Wehrsteuer ad art. 41, num. 12). Come rilevato dal Tribunale federale in DTF
103 Ib 344 la formulazione 'calcolato su un anno' e - data l'identità dei
principi - anche quella del diritto cantonale 'riportato a dodici mesi' (cfr. art.
41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo
dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della
situazione dopo il mutamento (cfr. STF del 5 settembre 1984 consid.
2 b e consid. 7 a; Rep. 1980 pag. 33).
6.3.2.
L’estensione del periodo
di computo oltre due anni non può e non deve essere considerata la regola,
bensì l’eccezione in caso di inizio dell’assoggettamento o in caso di
tassazione intermedia. Non si può quindi assolutamente sostenere che l’ Ufficio
di tassazione abbia manifestamente errato non avendo esteso il periodo di
computo dal 1° settembre 1990 fino alla fine del 1994, per tener conto delle
variazioni contrattuali degli anni 1993 e 1994, che, in linea di principio, si
sarebbero poi ripercosse sulla tassazione ordinaria 1995-96, se il ricorrente
non avesse intrapreso un’attività salariata, lasciando quella di agente
generale indipendente, dal 1° gennaio 1996 e fornendo così verosimilmente
all’autorità fiscale un nuovo motivo di tassazione intermedia per passaggio da
un’attività indipendente a una dipendente.
6.4.
A Questa Camera non sfugge
certo l’aggravio d’imposta che grava sul contribuente. Ad esso non può tuttavia
essere posto rimedio in sede di revisione, ossia mediante un rimedio giuridico
straordinario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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