-
che nel corso del 1991
__________ __________, insieme a __________ __________, ha acquistato in
comproprietà in ragione di metà i mapp. n. __________ e __________ di
__________, sui quali sono state costruite due palazzine, la cui edificazione è
terminata nel corso del 1992;
-
che il mapp. n. __________
è stato venduto il 30 luglio 1993 a __________ __________ di __________ per un
prezzo di fr. 1’300’000.--;
-
che, benché sollecitata a
diverse riprese, __________ __________ non ha mai presentato dichiarazioni
d’imposta;
-
che nel periodo fiscale
1993-94 le è stata inflitta una multa di fr. 75.-- per inosservanza dei doveri
procedurali;
-
che anche nel periodo
fiscale 1995-96 __________ __________ non ha presentato la dichiarazione
fiscale, nemmeno dopo la proroga che le era stata concessa a seguito
dell’intervento dello Studio fiduciario __________ di __________ fino al 30
settembre 1995;
-
che l’UT, scaduto il
termine di grazia con decisione del 10 ottobre 1995 ha inviato alla
contribuente una diffida e la relativa tassa di fr. 30.-- in relazione alla
mancata presentazione della dichiarazione fiscale 1995-96;
-
che, a seguito del reclamo
presentato dalla __________ __________ __________ il 20 ottobre 1995, l’UT con
decisione del 24 ottobre 1995 ha confermato la tassa di diffida;
-
che con tempestivo ricorso
del 17 novembre 1995 __________ __________, sempre assistita dalla __________
__________ __________, propone l’annullamento della tassa di diffida, rilevando,
da una parte, che __________ __________ non ha mai avuto delega per
rappresentarla e, dall'altra, che l’intera operazione immobiliare è stata
condotta da __________ __________ __________ __________ con sede a __________;
-
che i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a
chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT 1994);
-
che il contribuente che
omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT 1994);
-
che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT 1994);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene
prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i
costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto,
con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e
non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che contro la tassa di
diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso
alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5
LT 1994, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT 1994);
-
che nel caso in esame è
pacifico che la ricorrente, per altro già multata nel precedente periodo
fiscale per inadempienza degli obblighi contrattuali, non ha presentato la
dichiarazione fiscale cantonale 1995-96, né ha fornito nel termine per la presentazione
della dichiarazione indicazioni atte a consentire all’autorità fiscale di
verificare l’esistenza dell’asserito, quanto probabile, rapporto fiduciario;
-
che pertanto la tassa di
diffida deve essere confermata, indipendentemente dal fatto che lo Studio
fiduciario __________ abbia chiesto, asseritamente senza autorizzazione, una
proroga, poiché tale atto, anche se non autorizzato, ha avuto unicamente per
effetto di procrastinare di alcuni mesi l’intimazione della diffida;
-
che nel frattempo, per il
tramite della __________ __________ __________, la contribuente ha fornito
all’autorità fiscale non poche indicazioni circa gli operatori immobiliari che
hanno condotto, servendosi del suo nome, l’operazione immobiliare di
__________, segnatamente __________ __________ __________ __________ di
__________ e il signor __________ di __________ __________, padre della comproprietaria
__________ __________ e amministratore della __________ __________ __________;
-
che, in simili condizioni,
appare oltremodo opportuno che, prima di procedere a una eventuale tassazione
d’ufficio della ricorrente o alla pronuncia di una sanzione disciplinare nei
suoi confronti, l’autorità fiscale disponga tutti gli accertamenti del caso per
acclarare, mediante verifiche fiscali, l'identità dei titolari effettivi
dell’operazione immobiliare e l’esistenza del rapporto fiduciario, invocato
quanto meno implicitamente dalla ricorrente.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.