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Numero d'incarto:
80.1995.219
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00219
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 16 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ -__________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ -__________, 1958, svolge attività a titolo indipendente,
principalmente quale autista per il Consorzio scolastico onsernonese. Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 gli è stato imposto in via valutativa un reddito
aziendale netto di fr. 40’000.-- di media annua. Nella dichiarazione IC/IFD
1993-94 il contribuente ha denunciato redditi da attività indipendente per
circa fr. 20’000.-- lordi di media. L’UT, nella notifica di tassazione del 17
gennaio 1994 gli ha nuovamente esposto, in via valutativa, un reddito aziendale
lordo annuo medio di fr. 40’000.-- (cfr. notifica di tassazione del 17 gennaio
1994), che è poi stato ridotto, a seguito del reclamo presentato
dall’interessato, a fr. 35’000.-- per tener conto dei contributi versati all’AVS/AI
(cfr. decisione su reclamo del 25 settembre 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede un’ulteriore
riduzione del reddito aziendale, protestando che l’unico introito in denaro è
quello proveniente dall’attività di autista del Consorzio scolastico. La
vendita di legname in proprio gli avrebbe consentito unicamente di ricavare
l’equivalente del consumo personale di legna da ardere. L’attività edile
sarebbe stata svolta soltanto a favore di amici, che non lo avrebbero ricompensato
in denaro ma con altri favori.
-
All’udienza del 16
novembre 1995, dopo aver sentito il ricorrente, che ha avuto modo di spiegare
nel dettaglio le attività da lui svolte nel periodo di computo e compensi in
natura ricevuti, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito
aziendale annuo medio in fr. 19'749.--, di aggiungervi un reddito d'altra fonte
di fr. 5'000.-- di media annua per le altre attività svolte e compensate in
natura, di dedurre i contributi AVS pagati nel periodo di computo pari a fr.
5'150.-- di media annua, di confermare, per il resto, tutti gli altri elementi
della tassazione (valore locativo, deduzioni dallo stesso per spese di
manutenzione e abitazione primaria; interessi passivi, premi assicurativi,
ecc.).
L'imponibile è così stato
concordemente definito in fr. 13'875.-- e l'imposta cantonale annua in fr.
468,50.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto a'sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti
del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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